T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 28-10-2011, n. 857 Annullamento dell’atto in sede giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con il provvedimento impugnato la regione Lazio, in via di "aggiornamento" dell’autorizzazione integrata ambientale rilasciata alla E. s.r.l., controinteressata, con decreto commissariale n. 35 del 6 aprile 2007, ha autorizzato quest’ultima a realizzare un impianto di trattamento, recupero e valorizzazione di rifiuti non pericolosi in località Borgo Montello.

Contro questo provvedimento e gli atti presupposti la provincia di Latina ha proposto il ricorso all’esame, a tutela delle proprie attribuzioni in materia ambientale.

2. La ricorrente denuncia: a) l’incompetenza della regione Lazio, in relazione alla circostanza che la disciplina del d.lg. 12 aprile 2006, n. 152 assegna le competenze in materia di gestione del ciclo integrato dei rifiuti all’Ambito territoriale ottimale, ente non istituito dalla regione Lazio, che avrebbe illegittimamente continuato a esercitare le funzioni del cessato commissario straordinario per l’emergenza rifiuti procedendo all’aggiornamento di un’autorizzazione che quest’ultimo organo aveva assentito in via straordinaria (primo motivo); b) la violazione dei principi che impongono il ricorso a procedura di evidenza pubblica per l’affidamento di servizi o comunque per il conferimento di benefici economici nell’ambito di un settore, quello del recupero dei rifiuti solidi urbani e assimilati, in cui dovrebbero poter liberamente operare tutti i soggetti titolari delle autorizzazioni di cui al d.lg. n 152 del 2006 (secondo motivo); c) è stato disatteso il parere negativo espresso dalla provincia in sede di conferenza di servizi sotto il profilo "della (non) coerente localizzazione dell’impianto nel territorio di competenza" (terzo motivo); d) in ogni caso risulta violato l’articolo 14quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 in quanto la provincia di Latina è intervenuta nella conferenza di servizi quale amministrazione titolare di funzioni relative alla tutela e valorizzazione dell’ambiente con conseguente necessità, al fine di "superare" il motivato dissenso da essa espresso, della rimessione della decisione alla conferenza unificata di cui all’articolo 8 del d.lg. 28 agosto 1997 n. 281.

3. Resistono al ricorso la regione Lazio e la E. s.r.l.

4. La tutela cautelare è stata negata dall’ordinanza n. 2491 del 31 maggio 2010 della V sezione del Consiglio di Stato in riforma della ordinanza n. 92 del 25 febbraio 2010 della sezione.

Motivi della decisione

1. Preliminarmente occorre esaminare le eccezioni in rito sollevate dai resistenti.

La regione Lazio e, rispettivamente, E. sostengono che il ricorso all’esame presenterebbe profili di connessione: a) con due ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica che la provincia di Latina ha proposto contro delibere della regione Lazio precedenti a quella impugnata e incidenti sull’autorizzazione ambientale integrata a suo tempo rilasciata alla E. dal commissario straordinario delegato all’emergenza rifiuti; b) con il ricorso n. 90 del 2009 R.G. pendente innanzi alla sezione e con il ricorso n. 1057 del 2009 R.G. pendente innanzi alla sede di Roma del T.A.R. (entrambi aventi a oggetto l’impugnazione da parte della regione Lazio e di E. di una gara indetta dalla provincia di Latina per l’affidamento della progettazione, costruzione e gestione degli impianti per il ciclo integrato di smaltimento dei rifiuti urbani della provincia di Latina) e con il ricorso pendente presso la sede di Roma n. 9823 del 2009 R.G. (avente a oggetto l’impugnazione da parte di un terzo – la società Rida – del medesimo atto di cui al ricorso all’esame).

Per quanto riguarda la questione relativa ai ricorsi straordinari, ritiene il Collegio che non esista connessione giuridica tra gli atti impugnati in tale sede e il provvedimento impugnato a mezzo del ricorso all’esame per cui non vi è ragione di disporre la sospensione del processo in attesa della loro decisione (che sarebbe l’unico rimedio a disposizione della sezione dato che i ricorsi pendono in sede straordinaria e non risulta che la regione abbia chiesto la trasposizione in sede giurisdizionale).

Per quanto riguarda invece i ricorsi giurisdizionali sopra indicati, quelli proposti avverso la gara indetta dalla provincia di Latina parimenti non presentano profili di connessione giuridica con quello all’esame, trattandosi di ricorsi relativi a atti e procedure diverse.

Per quanto riguarda invece il ricorso pendente a Roma avverso il medesimo atto oggetto del ricorso all’esame, non esiste la possibilità di evitare il rischio di pronunce contraddittorie dato che la società Rida ha ritenuto di proporre il proprio ricorso presso la sede di Roma e non risulta che sia stata sollevata l’eccezione di competenza "interna" che avrebbe permesso lo spostamento del ricorso presso questa sezione; in realtà l’eccezione d’incompetenza interna a favore della sede di Roma è stata sollevata nell’ambito del ricorso all’esame ma il Presidente del T.A.R. Lazio ha ritenuto che la competenza spettasse alla sede di Latina per cui, non essendo stata sollevata l’eccezione anche nell’ambito del ricorso proposto dalla Rida Ambiente presso la sede di Roma, quel ricorso è ivi rimasto pendente.

2. I resistenti eccepiscono inoltre che la provincia di Latina sarebbe priva di legittimazione al ricorso.

Al riguardo è opportuno premettere che la provincia di Latina sostiene in ricorso di agire a salvaguardia delle proprie competenze in materia di "tutela e valorizzazione dell’ambiente" ex articolo 19, comma 1, d.lg. 18 agosto 2000, n. 267.

I resistenti negano invece che la provincia di Latina sia legittimata al ricorso osservando, da un lato, che le funzioni della provincia in materia di tutela e valorizzazione dell’ambiente si riferiscono a funzioni di "interesse provinciale"; sotto diverso profilo viene evidenziato che l’impianto in contestazione è stato sottoposto, prima del rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale a procedura di valutazione di impatto ambientale; al procedimento di v.i.a. che per disposizione normativa " sostituisce o coordina tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, necessari per la realizzazione e l’esercizio dell’opera o dell’impianto" la provincia di Latina è stata invitata a partecipare e ha di fatto partecipato senza mai sollevare obiezione alcuna in ordine a quanto si andava decidendo come si desume dal provvedimento finale del 3 dicembre 2008; sostiene in particolare E. che la provincia di Latina avrebbe dovuto sollevare le sue riserve di carattere ambientale nel procedimento di v.i.a. e non può pertanto reintrodurre surrettiziamente nel procedimento di A.I.A. problematiche di carattere ambientale che sono estranee a quest’ultimo procedimento; questa impostazione troverebbe conferma nella delibera G.R. n. 239 del 16 aprile 2008 (recante linee guida per il rilascio delle autorizzazioni in favore degli impianti di gestione dei rifiuti) che prevede l’intervento della provincia quale autorità competente al rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera e in corpo idrico e affinché si esprima sulla coerente localizzazione dell’impianto nel territorio di competenza, indicando il procedimento di v.i.a. come sede per la valutazione dei profili di carattere ambientale.

L’eccezione è in parte fondata.

Può muoversi dal rilievo che, come risulta dalla delibera G.R. n. 239 del 2008 sopra citata, nel procedimento di autorizzazione integrata ambientale la provincia interviene – nell’apposita conferenza di servizi decisoria – quale autorità titolare della competenza ad autorizzare le emissioni in atmosfera e in corpo idrico e per esprimersi sulla localizzazione dell’impianto.

Se così è, non può negarsi la legittimazione a ricorrere della provincia a tutela di queste sue attribuzioni; la circostanza che il fattore legittimante della provincia siano le sue attribuzioni in materia ambientale circoscrive però l’ambito delle censure che essa può proporre, nel senso che ammissibili sono solo le censure direttamente preordinate alla tutela delle attribuzioni che essa assume essere state lese.

Di conseguenza è inammissibile il secondo motivo che attiene alla tutela della concorrenza degli operatori economici del settore del trattamento dei rifiuti che è materia chiaramente estranea alla sfera delle attribuzioni della provincia.

3. Può ora passarsi al merito del ricorso.

4. Per quanto riguarda il primo motivo esso è infondato.

Come accennato, la provincia di Latina contesta la competenza della regione Lazio evidenziando come la disciplina del codice dell’ambiente assegni ogni competenza in materia di gestione del "ciclo integrato dei rifiuti" agli Ambiti territoriali ottimali, soggetti dotati di personalità giuridica pubblica da istituire da parte delle regioni che ne definiscono la delimitazione. Essa poi aggiunge che la regione Lazio comunque non avrebbe avuto la competenza a intervenire su un’autorizzazione, quale quella di cui è in possesso la controinteressata, che è stata rilasciata da un organo straordinario nel contesto di una situazione di emergenza.

Le censure della provincia sono infondate.

Indipendentemente da ogni questione in ordine alla latitudine delle competenze che sarebbero spettate agli A.T.O. una volta istituiti (nel senso che è irrilevante stabilire se l’impianto autorizzato sarebbe stato riconducibile alle competenze degli ambiti che, nel frattempo, sono stati soppressi dall’articolo 2, comma 186bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191), ritiene il Collegio che, fin quando i nuovi enti non fossero stati istituiti e avessero iniziato a funzionare, non potesse ipotizzarsi una sorta di paralisi dell’esercizio dei poteri nella materia in contestazione e che, pertanto, sopravvivessero poteri e competenze previste dalla legislazione anteriore; in altri termini, non esistendo ancora gli ambiti, non è neppure ipotizzabile un vizio di incompetenza della regione a favore di un ente ancora non istituito; insomma, esaurito l’ufficio del commissario straordinario e non esistendo ancora gli ambiti territoriali ottimali, legittimamente la regione ha esercitato le proprie competenze in materia di rifiuti, anche intervenendo su "situazioni" che erano state oggetto di provvedimenti da parte del commissario straordinario per l’emergenza rifiuti.

5. E" invece fondato il quarto motivo.

Posto infatti che la provincia è intervenuta nel procedimento quale titolare di funzioni in materia ambientale e che ha espresso formale e motivato dissenso nella seduta della conferenza di servizi del 24 giugno 2009 sul profilo della coerente localizzazione territoriale dell’intervento (profilo riconducibile alla materia ambientale al pari di quelli relativi all’autorizzazione all’immissione in corpo idrico e in atmosfera), la regione avrebbe dovuto applicare la disciplina dell’articolo 14quater che, in tale evenienza, prevedeva (secondo il testo allora vigente) che la decisione definitiva fosse rimessa alla Conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; al riguardo va solo segnalato che tale rimessione costituisce per l’autorità che ha indetto la conferenza un atto dovuto e non richiede, a differenza di quanto sostenuto dalla regione Lazio, alcuna iniziativa o richiesta da parte del dissenziente, il cui unico onere è quello di motivare il dissenso (come avvenuto nel caso di specie).

La fondatezza del quarto motivo implica l’assorbimento di quello che precede (che attiene al merito del dissenso espresso dalla provincia di Latina) in applicazione della regola secondo cui il giudice amministrativo non può pronunciarsi su poteri ancora non esercitati.

6. Il ricorso deve quindi essere accolto. La novità e particolarità delle questioni trattate giustifica l’integrale compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo accoglie e, per l’effetto, annulla l’atto impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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