Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 24-02-2012, n. 2872

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. B.F., con ricorso del 28 aprile 1998, conveniva avanti il Giudice del Lavoro la s.p.a. Negri Industria Alimentare, esponendo di essere agente di commercio e come tale regolarmente iscritto nel relativo albo tenuto dalla C.C.I.A.A. di Roma; che il 1 giugno 1995 aveva ricevuto mandato di agenzia dalla s.p.a. Negri per la zona sud di Roma, con una provvigione del 4% sul dettaglio e del 2% sull’ingrasso, cui veniva aggiunta con lettera integrativa in pari data la somma di L. 3.000.000 per integrazione provvigionale; che nel maggio 1996 il sig. N.G., amministratore della s.p.a. Negri, gli proponeva l’incarico di agente generale per le provincie di Frosinone, Rieti, Roma e Viterbo, facendogli presente che la società aveva necessità di espandersi nel Lazio, dove aveva una presenza insufficiente; che nel corso di tale colloquio il Negri assicurava ad esso B. la provvigione fissa di L. 9.000.000 mensili ed un incremento da concordare se il fatturato fosse aumentato; che essa Negri avrebbe provveduto a sistemare il contratto secondo tali accordi; che il ricorrente, a conclusione degli accordi, riceveva in data 1 giugno 1996, lettera con la quale gli veniva conferito il mandato di agente generale per il Lazio, con il riconoscimento di una provvigione dell’1% sugli affari andati a buon fine e la ulteriore provvigione dello 0,50% per la riscossione dei crediti; che la s.p.a.

Negri, con lettera integrativa del 3 giugno 1996, comunicava al ricorrente che il rapporto di agenzia sarebbe stato regolato dalle ulteriori e seguenti condizioni: concorso spese mensile L. 5.000.000, oltre l’ulteriore provvigione extra di 1% – 0,50% per il fatturato sviluppato nelle zone assegnate contrattualmente per i canali dettaglio ed ingrosso; che la Negri rinnovava le condizioni fino al 31 dicembre 1997 e, con lettera 13 marzo 1997, riconosceva al ricorrente l’ulteriore provvigione del 2% sul fatturato netto sviluppato dal Gruppo Panorama; che la Negri, nel mese di aprile 1997, assumendo che alcuni agenti non erano stati produttivi, annullava loro il concorso spese mensile e le ulteriori condizioni specificate in due lettere integrative, assumendo che le stesse condizioni erano revocabili ad nutum e senza alcun preavviso; che il ricorrente, che aveva provveduto a suo tempo a reperire gli agenti, riceveva dagli stessi le proteste più vibrate, dal momento che aveva assicurato che, secondo quanto riferitogli dall’azienda, le condizioni integrative erano fisse; che il ricorrente, poichè la Negri non intendeva recedere da tale presa di posizione, si preoccupava anche del proprio rapporto e con lettera 22 dicembre 1997, chiedeva una chiarificazione della propria posizione, pretendendo la conferma che la propria provvigione minima era di L. 9.000.000 mensili e che anche le provvigioni per la grande distribuzione non avevano carattere di precarietà; che la Negri, con lettera 7 gennaio 1998, contestava le richieste del ricorrente, confermando il carattere di precarietà di tutte le condizioni integrative e sospendendo il pagamento delle provvigioni che esso B. aveva maturato per i mesi di novembre e dicembre 1997; che il ricorrente, con lettera 23 gennaio 1998, contestava il mancato pagamento delle provvigioni e comunicava alla Negri di essere pronto a riprendere la propria attività, non appena fosse stata inserita nel proprio contratto la clausola che il c.d. concorso spese e le provvigioni extra erano in realtà parte della provvigione concordata e la stabilità del rapporto con la grande distribuzione; che la Negri, con lettera 29 gennaio 1998, confermava la sua posizione, considerando il ricorrente dimissionario.

Il B., tanto premesso, chiedeva la risoluzione del contratto per inadempimento della s.p.a. Negri, nel presupposto che la stessa gli aveva sospeso il pagamento delle provvigioni solo perchè esso ricorrente aveva richiesto chiarimenti sulla reale natura del concorso spese ed integrazioni provvigionali, chiedendo la condanna della stessa società al pagamento, oltre che delle provvigioni maturate, per le quali era stata richiesta ingiunzione di pagamento, del preavviso di mesi sei in L. 57.600.000, della indennità per lo scioglimento del contratto in L. 2.980.000 e della indennità per la perdita della clientela in L. 7.500.000, per un totale di L. 68.080.000, con rivalutazione ed interessi. Lo stesso ricorrente, come detto per le provvigioni ed il c.d. concorso spese maturati nei mesi di novembre e dicembre 1997, richiedeva ed otteneva ingiunzione di pagamento.

2. La Negri proponeva opposizione al decreto di ingiunzione, non contestando le provvigioni che il ricorrente doveva ricevere, ma chiedendo, in via riconvenzionale, declaratoria di risoluzione del contratto per colpa del B. e la sua condanna al pagamento della indennità per il preavviso in L. 49.455.000 ed al risarcimento del danno nella misura di L. 50.000.000, mentre si costituiva nel giudizio ordinario, chiedendo il rigetto della domanda.

Il Giudice adito riteneva di non dover ammettere le prove testimoniali articolate dalle parti e, con sentenza n. 11412 del 2001, respingeva l’opposizione al decreto di ingiunzione ed in parziale accoglimento della avversa domanda riconvenzionale condannava il B. al pagamento della indennità per il mancato preavviso in L. 49.455.000, con gli interessi.

3. Avverso tale decisione proponeva appello il B..

Nel giudizio si costituiva il Fallimento della s.p.a. Negri, chiedendo il rigetto dello appello.

La Corte di Appello di Roma, con sentenza del 6 ottobre 2006 – 17 ottobre 2008, da una parte ha rigettato la doglianza dell’appellante quanto al cosiddetto concorso spese; d’altra parte ha accolto la censura avente ad oggetto il computo dell’indennità di preavviso in favore della società; pertanto ha riformato la sentenza di primo operando limitatamente alla condanna dell’appellante in favore della società appellante che ha contenuto nella minor somma di Euro 12.624,79; ha confermato nel resto la sentenza impugnata.

4. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione il B..

Resiste con controricorso la parte intimata – fallimento della società Negri industrie alimentari che ha proposto anche ricorso incidentale.

Motivi della decisione

1. Il ricorso principale è costituito da un unico motivo con cui il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1453, 1455 e 1749 cod. civ., nonchè dell’art. 112 c.p.c., con omessa motivazione su fatto controverso e decisivo per il giudizio ( art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5). Il ricorrente lamenta che l’appello non avrebbe tenuto conto del mancato pagamento delle provvigioni maturate per i mesi di novembre e dicembre 1997. Sussiste pertanto omessa pronuncia su fatto controverso e decisivo per la decisione, che avrebbe dovuto comportare la declaratoria di risoluzione del mandato di agenzia per grave inadempimento della società. Il ricorrente formula quindi, ex art. 366 bis c.p.c., il seguente quesito di diritto "se sussiste violazione di legge ed omessa motivazione su punto decisivo della controversia ed in particolare violazione dell’art. 112 c.p.c., ove il Giudice ometta di motivare sulla domanda introdotta da una parte sotto tutti i profili esposti e rappresentati. Se il Giudice, ove siano proposte due distinte e contrapposte richieste di risoluzione dello stesso contratto, deve valutare, a norma degli artt. 1453 e 1455, chi ha alterato per primo ed in maniera grave il sinallagma contrattuale e soprattutto deve valutare sotto tutti i profili esposti le domande". 2. Il ricorso incidentale proposto dal fallimento della società, è articolato in due motivi.

Con il primo motivo il fallimento deduce la nullità della notifica dell’atto d’appello con conseguente passaggio in giudicato della sentenza di primo grado. Deduce altresì l’improcedibilità dell’appello in ragione della forza attrattiva del foro fallimentare.

Con il secondo motivo il fallimento deduce vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione ai criteri di quantificazione dell’indennità sostitutiva del preavviso lamentando la violazione ed errata applicazione dell’art. 9 della contrattazione collettiva per gli agenti commerciali delle imprese industriali,. 3. I giudizi promossi rispettivamente con il ricorso principale e con il ricorso incidentale devono essere riuniti avendo ad oggetto la stessa sentenza impugnata.

4. Il ricorso principale è infondato.

La sentenza impugnata, seppur in termini molto sintetici, ha preso posizione in ordine all’addebitabilità per colpa della risoluzione del rapporto di agenzia. Infatti ha affermato che l’agente aveva preteso la corresponsione del concorso spese senza che ciò fosse giustificato dai termini del contratto di agenzia. Aveva quindi sospeso la sua attività talchè a lui era imputabile la fine del rapporto. Non vi è stata quindi alcun omessa pronuncia e pertanto la censura in tal senso formulata dal ricorrente è priva di fondamento.

Per il resto l’apprezzamento compiuto dalla corte d’appello della condotta dell’agente, comparata con quella della società che aveva sospeso il pagamento delle provvigioni per i mesi di novembre e dicembre 1997, implica una tipica valutazione di merito devoluta alla corte territoriale e, essendo sufficientemente e non contraddittoriamente motivata, non è censurabile in sede di legittimità. 5. Anche ricorso incidentale non può essere accolto.

5.1. Il primo motivo del ricorso incidentale nella parte in cui deduce la nullità della notifica dell’atto d’appello è inammissibile per genericità della sua formulazione. Comunque non è contestato che il procedimento notificatorio sia stato avviato tempestivamente dalla parte appellante, sicchè deve escludersi che la sentenza di primo grado sia passata in giudicato. La costituzione del fallimento della società appellante ha in ogni caso comportato la sanatoria della eventuale irritualità della notifica.

Lo stesso motivo poi, nella parte in cui il ricorso incidentale deduce la forza attrattiva del foro fallimentare, è infondato.

La L. Fall., art. 95, comma 3, nel testo vigente all’epoca dell’atto d’appello (e quindi prima della riforma di cui al D.Lgs. n. 5 del 2006) prevedeva che se il credito risultava da sentenza non passata in giudicato, era necessaria l’impugnazione se non si voleva ammettere il credito. Di tale disposizione la giurisprudenza ha accolto un’interpretazione estensiva: cfr. Cass., sez. lav., 28 dicembre 1991, n. 13974, che ha affermato che la norma del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 95, comma 3 – la quale, in tema di formazione dello stato passivo nel procedimento fallimentare, stabilisce che, se il credito risulta da sentenza non passata in giudicato, è necessaria l’impugnazione per escluderne l’ammissione al passivo – va interpretata estensivamente e trova perciò applicazione (oltre che nel caso di pronuncia affermativa del credito) anche nel caso di sentenza, non ancora passata in giudicato, che abbia rigettato (anche solo in parte) la domanda del creditore, con la conseguenza che, intervenuto il fallimento del debitore successivamente a tale decisione, il creditore, per evitare gli effetti preclusivi derivanti dal passaggio in giudicato della medesima, deve proporre impugnazione in via ordinaria, al pari del curatore del fallimento (in ipotesi di sentenza di riconoscimento – anche solo parziale – del credito), proseguendo il giudizio nei confronti dello stesso (conf. Cass., sez. lav., 6 aprile 1998, n. 3528; 1 giugno 2005, n. 11692).

5.2. Con il secondo motivo del ricorso incidentale in realtà si fa valere la violazione di una norma contrattuale collettiva senza che venga prodotto il contratto collettivo, sicchè il motivo è improcedibile cfr. Cass., sez. un., 23 settembre 2010, n. 20075, che ha affermato che l’art. 369 cod. proc. civ., comma 2, n. 4, nella parte in cui onera il ricorrente (principale od incidentale), a pena di improcedibilità del ricorso, di depositare i contratti od accordi collettivi di diritto privato sui quali il ricorso si fonda, va interpretato nel senso che, ove il ricorrente impugni, con ricorso immediato per cassazione ai sensi dell’art. 420 bis cod. proc. civ., comma 2, la sentenza che abbia deciso in via pregiudiziale una questione concernente l’efficacia, la validità o l’interpretazione delle clausole di un contratto od accordo collettivo nazionale, ovvero denunci, con ricorso ordinario, la violazione o falsa applicazione di norme dei contratti ed accordi collettivi nazionali di lavoro ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., comma 1, n. 3 (nel testo sostituito dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2), il deposito suddetto deve avere ad oggetto non solo l’estratto recante le singole disposizioni collettive invocate nel ricorso, ma l’integrale testo del contratto od accordo collettivo di livello nazionale contenente tali disposizioni, rispondendo tale adempimento alla funzione nomofilattica assegnata alla Corte di cassazione nell’esercizio del sindacato di legittimità sull’interpretazione della contrattazione collettiva di livello nazionale.

6. Pertanto entrambi i ricorsi, principale ed incidentale, vanno rigettati.

Le spese di questo giudizio di cassazione possono essere compensate in ragione della reciproca soccombenza.

P.Q.M.

La Corte riunisce ricorsi e li rigetta; compensa tra le parti le spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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