Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 24-02-2012, n. 2871 Conciliazione in sede sindacale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con ricorso depositato in data 18.10.95 M.D. adiva il tribunale di Catania in funzione di giudice del lavoro ed esponeva di aver stipulato con la società Ticino Assicurazione un contratto per la gestione della agenzia di Catania e comuni limitrofi dall’1.4.1990 in regime di esclusiva, con la previsione di un programma produttivo con scadenza al 31.12.1992; esponeva ancora che in data 15.10.1990 erano stati affidati i portafogli provenienti dalle ex gestioni Ticino cod (OMISSIS) e cod. (OMISSIS) e che per ottemperare a tale ulteriore mandato aveva dovuto potenziare la struttura dell’agenzia assumendo una ulteriore dipendente e acquistando nuovi arredi. Lamentava quindi che, immotivatamente e senza il prescritto preavviso di giorni 60, la Società aveva integralmente scorporato i suddetti portafogli n. (OMISSIS) che erano di competenza per territorio dell’agenzia-(OMISSIS), con la conseguenza che il mandato doveva considerarsi in corso fino alla scadenza di quello dell’agenzia 948 prevista per il 31.12.1992 ed il diritto di percepire le provvigioni a titolo di risarcimento del danno. Infine deduceva che i due predetti portafogli non erano stati affidati in via temporanea, come emergeva sia dalla intensa attività svolta, che risultava dalla contabilità dell’agenzia, sia dal mantenimento dei rapporti con i due sub agenti provenienti dalle due ex gestioni dal verbale di affidamento delle due suddette ex gestioni. Rilevava infine che a causa del recesso ad nutum disposto dalla Ticino con lettera del 10.5.1991 e senza giusta causa aveva diritto al risarcimento del danno, alle provvigioni afferenti ai due predetti portafogli (OMISSIS) a quelli sugli affari conclusi nella zona di competenza fino alla scadenza del contratto; alle provvigioni sui ratei complementari dell’annualità assicurativa in corso al momento dello scioglimento del contratto e sugli affari conclusi il cui pagamento sarebbe avvenuto successivamente alla risoluzione del rapporto, all’indennità sostitutiva del preavviso, pari a sei mesi, all’indennità di risoluzione del rapporto ex artt. 25 e 26 ANA, ai contributi mensili ed ai compensi pattuiti all’obbligo di restituzione delle maggiori somme rimesse oltre, infine, al risarcimento del danno patito. Tanto premesso chiedeva condannarsi la Società al pagamento delle somme spettanti oltre intessi e rivalutazione.

Costituitasi in giudizio la Società Ticino contestava in fatto e in diritto la domanda e deduceva in particolare che nessun obbligo esclusivo gravava sulla società resistente e che ai sensi dell’art. 12, comma 2 del contratto ANA era consentita la possibilità di recesso ad nutum senza alcun vincolo derivante dal programma produttivo; che nessun accorpamento delle agenzie (OMISSIS) vi era mai stato, atteso che le trattative a tal riguardo non erano andate a buon fine. Rilevava infine che il recesso era stato disposto ad nutum ai sensi dell’art. 12 comma 20 del contratto ANA, mentre nessuna indennità era dovuta così come alcuna somma essendo stato pagato quanto spettante. Tanto premesso chiedeva rigettarsela domanda e in via riconvenzionale condannarsi il M. al pagamento della somma di L. 9.498.875 quale saldo debitore risultante dall’estratto conto del 27.1.1992.

Con sentenza del 12.3.2003, all’esito della disposta CTU e della escussa prova testimoniale, la causa veniva decisa con il parziale accoglimento della domanda, essendo stata rigettata in particolare ogni pretesa attinente al portafoglio (OMISSIS); quella relativa al risarcimento del danno per la mancata realizzazione del produttivo;

quella relativa al pagamento delle provvigioni per affari conclusi direttamente dalla Ticino.

2. Avverso questa decisione proponeva appello il M., articolando una serie di doglianze e chiedendone la riforma.

Si instaurava il contraddittorio nei confronti della Monte Paschi Serit – già Ticino Compagnia Italiana di Assicurazioni e Riassicurazioni s.p.a. – che si costituiva in giudizio chiedendo la conferma della appellata decisione.

La Corte d’appello di Catania, all’esito della disposta CTU, decideva la causa con sentenza del 18 giugno 2009-1 agosto 2009: in parziale riforma della impugnata decisione condannava Monte dei Paschi Assicurazioni Danni spa al pagamento in favore di M. D. della somma di Euro 143.468,78 al lordo nonchè della ulteriore somma di Euro 29.080,69 al netto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sulla sorte capitale, sui singoli importi via via rivalutati, dalle singole date di insorgenza sino al saldo effettivo; condannava l’appellata al rimborso in favore del M. delle spese processuali limitatamente alla metà. 3. Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione la società AXA MPS assicurazioni danni S.p.A..

Resiste con controricorso la parte intimata.

Motivi della decisione

1. In prossimità dell’udienza la società ricorrente ha prodotto il verbale di conciliazione del 29 gennaio 2011 sottoscritta innanzi alla direzione provinciale del lavoro di Roma.

Si è dichiarato che in data 26 luglio 2011 era intervenuta conciliazione in sede sindacale sottoscritto dalle parti e dei loro difensori, in cui in particolare si dava atto che il giudizio di cui all’odierno ricorso si intendeva per alzata denunciato con integrale compensazione delle spese di lite.

2. L’intervenuta conciliazione della lite, in mancanza di una rituale rinuncia al ricorso, comporta la sopravvenuta carenza d’interesse delle parti e quindi l’inammissibilità del ricorso.

Sussistono giustificati motivi (in considerazione dell’intesa in tal senso raggiunta dalle parti nell’atto di conciliazione) per compensare tra le parti stesse le spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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