Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07-07-2011) 03-10-2011, n. 35851

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con atto in data 18.1.2011 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno disponeva la trasmissione a questa Corte Suprema di Cassazione del gravame interposto dal difensore di fiducia di H.F. avverso il decreto, emesso d’ufficio in data 19.10.2010 dal G.I.P. del Tribunale di Salerno, di revoca di ammissione al patrocinio a spese dello Stato in relazione al procedimento n. 934/2010.

Il Procuratore generale in sede, all’esito della requisitoria scritta, ha concluso chiedendo la rimessione degli atti al Presidente del Tribunale di Salerno. La richiesta del Procuratore Generale è corretta e va accolta. Invero, il gravame risulta strutturato come opposizione al decreto di revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio e correttamente indirizzato al Presidente del Tribunale di Salerno.

Come già le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato (cfr. S.U. pen. 14.7.2004, n. 36168, Rv. 228666), il provvedimento di revoca dell’ammissione al patrocinio dei non abbienti è impugnabile, nell’ipotesi in cui sia stato adottato d’ufficio, come nel caso di specie, negli stessi termini e con i medesimi rimedi stabiliti dall’art. 99, menzionato D.P.R.. E l’art. 99 stabilisce, al comma 1, che, avverso il provvedimento anzidetto l’interessato può proporre ricorso, entro venti giorni dalla notizia avutane ai sensi dell’art. 97, davanti al presidente del tribunale o della corte d’appello ai quali appartiene il magistrato che ha emesso il decreto di rigetto.

Nè tale conclusione è rimasta superata dalla modifica apportata dal D.L. 30 giugno 2005, n. 115, art. 9 bis al D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 112 e 113, poichè il nuovo testo dell’art. 113 prevede il ricorso per cassazione contro il decreto che decide sulla richiesta di revoca dell’art. 112, comma 1, lett. d), cioè sulla sola richiesta di revoca proveniente dall’ufficio finanziario.

Sicchè, dovendosi ribadire il prevalente e più recente orientamento di questa Corte secondo cui avverso il provvedimento di revoca del decreto di ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottato d’ufficio non è ammesso ricorso per cassazione, mezzo di impugnazione riservato all’ipotesi di revoca sollecitata dall’ufficio finanziario competente, bensì solo ricorso al presidente dell’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha disposto la revoca (Cass. pen. Sez. 4, 16.9.2008, n. 38478 Rv. 241224, con il suffragio della Corte Cost. Ord. n. 177/2006 e riff. ivi), si dovrà disporre l’annullamento senza rinvio del provvedimento del Tribunale di Salerno di cui in premessa e la trasmissione degli atti al Presidente del Tribunale di Salerno per la trattazione dell’opposizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio il provvedimento del Tribunale di Salerno in data 18.1.2011 e dispone trasmettersi gli atti al Presidente dello stesso Tribunale di Salerno per la trattazione della opposizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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