T.A.R. Lazio Latina Sez. I, Sent., 28-10-2011, n. 855

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con la sentenza n. 594 del 23 aprile 2010 la sezione accoglieva un ricorso proposto dalla G., odierna ricorrente e: a) annullava l’aggiudicazione definitiva della gara per l’affidamento dei lavori di messa a norma della scuola media Dante Alighieri; b) ordinava al comune di Formia di procedere, ai soli fini della verifica della spettanza del diritto al risarcimento dei danni, ad una rinnovazione della gara finalizzata a stabilire se la stessa, depurata dall’illegittimità riscontrata, sarebbe stata aggiudicata all’A.T.I. da costituirsi tra la G. e la M.E.; c) stabiliva, ove tale verifica avesse avuto esito positivo, i criteri per la liquidazione del danno.

Con la nota impugnata il comune di Formia si determinava in senso sfavorevole alla ricorrente, in quanto, pur avendo verificato che la gara sarebbe stata aggiudicata all’A.T.I. della ricorrente, riteneva che non si sarebbe potuto far luogo all’aggiudicazione definitiva in suo favore, essendo risultata, in sede di verifica dei presupposti per la partecipazione, l’esistenza di irregolarità fiscali definitivamente accertate. In particolare la nota faceva riferimento ad un’attestazione dell’agenzia delle entrate di Aversa datata 13 luglio 2010 in cui era menzionato: a) un ruolo di euro 1.519,56 relativo all’anno 2004 notificato in data 6 marzo 2008 e solo in parte riscosso; b) un ruolo del registro di euro 39,86 per l’anno 2007 in carico all’ufficio di Savona, notificato in data 28 luglio 2007.

2. Con il ricorso all’esame, presentato con il rito ordinario, la G. denuncia l’illegittimità della nota indicata, denunciando, da un lato, la violazione delle garanzie procedimentali e, dall’altro, che le irregolarità fiscali sulla cui base era stata disposta l’esclusione sono in realtà inesistenti poiché dipendenti dal ritardo con cui l’agenzia ha aggiornato i propri dati in quanto: a) il ruolo di 1.519,56 euro è stato interamente riscosso; in particolare la relativa cartella di pagamento era compresa in un gruppo per le quali E.P. aveva proceduto a pignoramento presso terzi (comune di Massa Marittima) ottenendo quanto dovuto in data 24 settembre 2008 (ben anteriore a quella del 28 aprile 2009 di presentazione della domanda di partecipazione alla gara); b) il tributo (imposta di bollo) di cui al ruolo di 39,86 euro non era in realtà dovuto ed era stato oggetto di "sgravio".

Essa pertanto concludeva chiedendo l’esatta esecuzione della sentenza della sezione e il risarcimento degli ulteriori danni derivanti dagli atti del comune di Formia.

3. Si sono costituiti in giudizio il comune di Formia e E.P., concessionario della riscossione; quest’ultima ha chiesto la propria estromissione sostenendo di essere del tutto estranea alla controversia.

4. Con ordinanza n. 60 del 2011 la sezione, ritenendo che le irregolarità risultanti

dalla nota del 13 luglio 2010 dell’agenzia delle entrate di Aversa fossero state eliminate in tempo utile e che pertanto la nota riflettesse una situazione di fatto non aggiornata, disponeva un riesame.

Da quanto è dato desumere dalla documentazione depositata in prossimità dell’udienza dal comune, tuttavia, la situazione non si definiva in senso favorevole alla ricorrente in quanto risultavano – a seguito di un’ulteriore verifica compiuta da E.P. con riferimento alla data del 28 aprile 2009 – altre quattro "cartelle" carico della ricorrente (una sola delle quali pagata in data 10 febbraio 2011).

5. Preliminarmente occorre esaminare la domanda con cui E.P. ha chiesto di essere estromessa dal giudizio sostenendo la propria estraneità alla controversia. La domanda va respinta dato che il ricorso contiene una domanda di risarcimento del danno proposta dalla ricorrente nei confronti dell’agenzia delle entrate e di E.P. s.p.a., sia pure subordinata al mancato accoglimento delle domande proposte in via principale nei confronti del comune di Formia.

6. Nel merito il ricorso è fondato e dev’essere pertanto accolto.

Anzitutto va rilevato che il Collegio non ignora che la verifica della dichiarazione del concorrente in ordine all’assenza a suo carico di irregolarità fiscali definitivamente accertate non è di competenza diretta della stazione appaltante ma deve avvenire attraverso l’acquisizione delle informazioni occorrenti presso il competente soggetto pubblico (agenzia delle entrate nel caso della "regolarità fiscale" e istituti previdenziali interessati nel caso, analogo, della "regolarità contributiva") e che a quanto certificato al riguardo dal competente soggetto pubblico la stazione appaltante è vincolata non potendo sindacare il contenuto di quanto certificatole.

Si tratta di principi da lungo tempo seguiti dalla giurisprudenza, anche di questa stessa sezione; ciò non toglie, tuttavia, che, anche considerata la peculiarità della situazione (in cui veniva in rilievo una rinnovazione "virtuale" della procedura che faceva seguito all’accoglimento del ricorso in precedenza presentato dalla ricorrente), il comune di Formia avrebbe potuto e dovuto interloquire con la ricorrente, comunicandole i risultati della sua verifica; ciò avrebbe permesso alla ricorrente di rappresentare e provare (come ha poi fatto in giudizio) che le irregolarità fiscali rappresentate dall’agenzia delle entrate non esistevano in quanto eliminate in epoca ben anteriore al 28 aprile 2009.

Deve solo aggiungersi, con riguardo alle ulteriori cartelle di cui E.P. denuncia il pagamento tardivo o il mancato pagamento, che – anche a prescindere dal rilievo che le medesime non sono state addotte dal comune di Formia a giustificazione dell’atto impugnato – non è provato che esse si riferiscano a mancato pagamento di imposte o tasse; anzi in verità esse non paiono avere a oggetto debiti tributari; una infatti si riferisce a credito dell’I.N.P.S. e le altre a crediti di comuni (con causale "polizia urbana") e di una Prefettura.

7. Il ricorso deve quindi essere accolto e l’atto impugnato annullato. In ordine alla domanda di risarcimento dei danni, essa va accolta nel senso che (va riaffermato che) il comune di Formia è obbligato a eseguire la sentenza n. 594 del 2010 della sezione con cui era stato condannato al risarcimento del danno nella misura dalla stessa indicata.

8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale amministrativo regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, definitivamente pronunciandosi sul ricorso in epigrafe, lo accoglie, come da motivazione.

Condanna il comune di Formia al pagamento delle spese processuali che liquida in euro quattromila.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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