T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 28-10-2011, n. 8311 Contratti

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

I)- Espone in fatto il Comune ricorrente che il Consiglio dei Ministri, con decreto del 19/2/1999, ha dichiarato, ai sensi dell’art. 5 della legge n. 225 del 1992 "lo stato di emergenza sino al 31/12/2000, nel territorio della città di Roma e provincia", "considerato che in occasione del Giubileo è prevista una presenza, solo per la città di Roma, di circa 30 milioni di pellegrini e ciò costitusce sotto il profilo ambientale e di protezione civile una situazione di pericolo non praticabile con i mezzi ed i poteri ordinari".

Il Ministro dell’Interno con successiva ordinanza extra ordinem del 23/6/1999, sempre adottata ai sensi dell’art. 5 della citata legge n. 225 del 1992, ha nominato il Presidente della Regione Lazio quale "Commissario delegato per la predisposizione di un piano di interventi di emergenza nel settore della gestione dei rifiuti e per la realizzazione degli interventi necessari per far fronte alla situazione di emergenza". Detta ordinanza, nello stabilire che il piano d’emergenza dovesse identificare, in ciascun subambito provinciale, il numero e la localizzazione degli impianti di valorizzazione delle frazioni dei rifiuti, chiariva, all’articolo 3, che "ai fini del superamento dell’emergenza, fermi restando gli oneri della gestione in capo ai comuni, il Commissario delegatoPresidente della Regione Lazio…. promuove…. l’adeguamento ovvero la realizzazione, sentiti i sindaci dei comuni interessati, all’interno del territorio provinciale, di impianti di trattamento di rifiuti urbani per la produzione di CDR" (combustibile da rifiuti).

Lo stato di emergenza, dichiarato con il suddetto decreto, è stato poi prorogato, con d.P.C.M. 15/12/2000, fino al 31/12/2001; con d.P.C.M. del 14/1/2002, fino al 31/12/2002; con d.P.C.M. del 10/1/2003, fino al 31/12/2003; con d.P.C.M. de il 23/1/2004, sino al 31/12/2004, "con conferma dei poteri al Presidente della regione Lazio – Commissario delegato".

A sua volta il Ministro dell’interno, con ordinanza extra ordinem del 28/2/2001 ha prorogato "fino alla cessazione dello stato di emergenza", "i poteri conferiti al commissario delegatopresidente della Regione Lazio, al sub- commissario e dai due vice commissari dell’ordinanza n. 2992 del 23/6/1999", contestualmente aggiungendo una prescrizione del seguente tenore: "il Commissario delegatoPresidente della Regione Lazio, in attesa della realizzazione della messa in esercizio degli impianti di utilizzazione del combustibile da rifiuto, può disporre la realizzazione, in appositi siti dedicati, di impianti di stoccaggio, anche definitivo, della frazione secca dei rifiuti urbani che residuano dalla raccolta differenziata, con provvedimento costituente dichiarazione di pubblica utilità, urgenza di indifferibilità delle opere. A tal fine individua le aree, approva i progetti, acquisisce le aree mediante procedimento di occupazione di urgenza e di esproprio, ne segue le opere, anche in deroga alle disposizioni in materia urbanistica è di appalti, autorizza l’esercizio affidandone la titolarità e la gestione a soggetti pubblici o all’affidatario del servizio gestione rifiuti".

Con successiva ordinanza, extra ordinem, n.3249 dell’8.11.2002, il Presidente del Consiglio dei Ministri ha prorogato ed ampliato i poteri del Commissario delegatoPresidente della Regione Lazio, contestualmente prevedendo la nomina, da parte del commissario delegato, "d’intesa col Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio, di un Soggetto Attuatore cui affida all’esecuzione delle attività di cui alla presente ordinanza".

Infine con d.P.C.M. del 23/1/2004, è stato confermato, fino al 31/12/2004, lo stato di emergenza nel settore dei rifiuti con contestuale "conferma dei poteri al Presidente della Regione Lazio commissario delegato".

Il Soggetto Attuatore- nominato con decreto commissariale n. 7 del 10/12/2002 – ha poi emesso il decreto n. 23 del 27/2/2004, con il quale stata indetta la gara di cui al bando oggetto della corrente impugnativa. In particolare, aggiunge parte ricorrente, ai sensi del disciplinare di gara, adottato con poteri extra ordinem, è stato previsto che "ai fini della formulazione dell’offerta tecnica i concorrenti dovranno indicare un sito idoneo alla localizzazione nell’ambito del comune di Bracciano…", degli interventi oggetto del disciplinare in questione ed è stato ulteriormente precisato che "…. detta procedura di localizzazione trova la sua giustificazione nell’esigenza di procedere con la massima urgenza ed il proprio fondamento nei poteri extra ordinem demandati al Concedente in forza delle ordinanze del P.c.m. n.2992/1999, 3109/2001 e 3249/2002".

Il Comune di Bracciano, contrario all’attuazione, nell’ambito del proprio territorio, degli interventi di emergenza di cui al citato Bando, ha, col ricorso introduttivo dell’odierno giudizio, impugnato lo stesso e gli ulteriori provvedimenti, in epigrafe elencati, direttamente od indirettamente funzionali agli interventi de quibus, deducendo dodici articolati motivi di diritto.

Le intimate amministrazioni si sono tutte costituite in giudizio. La Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Soggetto Attuatore, autorità emittente l’avversato bando di gara, hanno anche prodotto, ciascuno, corposa memoria con cui hanno contestato partitamente le deduzioni avversarie.

Nella camera di consiglio del 13.5.2004, è stata accolta dalla Sezione, con Ordinanza n.2651/2004, la domanda di sospensione interinale degli atti gravati. Detta ordinanza, dagli atti di causa e dalla consultazione del sistema Intranet della G.a., non risulta appellata al Consiglio di Stato.

In data 25.7.2011, la ricorrente amministrazione ha depositato una memoria conclusionale in cui ha rappresentato:

– che la situazione di crisi socio economica ambientale nel settore dello smaltimento dei rifiuti urbani, che aveva consentito il ricorso alla dichiarazione dello stato di emergenza, è cessata in data 30/6/2008: data successivamente alla quale detta dichiarazione, inizialmente disposta con d.P.C.M. 19.2.1999, non è stata più rinnovata;

– che, conseguentemente, è venuta meno anche ogni effettiva e concreta possibilità di portare ad esecuzione, in deroga alla normativa statale comunitaria, la procedura di gara di cui al bando impugnato;

– che tale sopravvenienza fattuale impedisce l’esecuzione del provvedimento impugnato e determina la cessazione della materia del contendere essendo stato l’interesse oppositivo azionato dal comune di Bracciano definitivamente soddisfatto.

II)- La circostanza denunciata dall’amministrazione ricorrente trova conferma nel fatto che, dopo l’ultima proroga disposta con d.P.C.M. 25.1.2008, lo stato di emergenza nel settore ambientale, nella Regione Lazio, è cessato il 30.6.2008 non risultando intervenuti dopo tale data ulteriori analoghi provvedimenti del P.c.m. (ved., quale precedente sul punto, la sent. di questo Tribunale n.36740/2010). Con la cessazione dello stato di emergenza è dunque venuto meno l’Ufficio del Commissario delegato e del Soggetto Attuatore e, dunque, la possibilità (sia in caso di accoglimento che di reiezione del gravame) di portare a compimento la procedura di gara indetta, a suo tempo, dal Soggetto Attuatore e mai completata a causa dell’Ordinanza cautelare di questa Sezione sopra richiamata.

Ne segue che nessun interesse conserva ormai più l’amministrazione di Bracciano alla coltivazione dell’originario ricorso rispetto al quale (non essendo intervenuto alcun atto annullatorio di quelli oggetto di impugnativa non deve darsi atto della cessazione della materia del contendere, ma) deve dichiararsi la sopravvenuta improcedibilità.

Le spese di lite, attesa la peculiarità della controversia, vanno compensate tra le parti in causa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) dichiara, per le ragioni esplicitate in motivazione, improcedibile il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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