T.A.R. Lazio Roma Sez. I ter, Sent., 28-10-2011, n. 8309 Graduatoria

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Con atto (n. 699/2008) i ricorrenti tutti nominativamente in epigrafe indicati, dipendenti del Ministero dell’interno inquadrati nella categoria B, posizione economica B3 super, ciascuno con propria decorrenza, hanno adito questo Tribunale chiedendo l’annullamento dei decreti con cui sono state approvate le graduatorie definitive delle procedure selettive indette dall’Amministrazione resistente per la copertura rispettivamente di n. 232 posti di collaboratore amministrativo posizione economica C1, di n. 156 posti di collaboratore amministrativo posizione economica C1 e di n. 13 posti di collaboratore informatico, posizione economica C1, in quanto non collocati in posizione utile al conseguimento della superiore qualifica.

2. Espongono che i relativi bandi di concorso hanno previsto: a) lo svolgimento di una prova selettiva consistente nella soluzione di n. 80 quesiti a risposta multipla e la successiva frequenza di un corso di formazione professionale (art. 5); la previsione che a parità di punteggio relativo alla predetta prova la graduatoria sia redatta tenendo presente nell’ordine e seguenti criteri: 1) posizione economica di provenienza. 2) anzianità di servizio nella posizione economica di provenienza, 3) originaria posizione nel ruolo d’anzianità, 4) criteri generali per gli inquadramenti.

3. Riferiscono che dall’accoglimento del presente ricorso discenderebbe il loro inserimento nelle predette graduatorie in posizione utile.

4. Avverso i provvedimenti, nell’epigrafe indicati, i ricorrenti hanno dedotto le seguenti censure:

a)Violazione dell’art. 5 dei bandi di indizione e delle procedure selettive anzidette; dell’art. 15 del C.C.N.L. relativo al personale del comparto Ministeri; violazione e disapplicazione del D.P.R. n. 487/1994; eccesso di potere per travisamento dei fatti, erroneità dei presupposti, contraddittorietà, ingiustizia manifesta e disparità di trattamento, difetto di motivazione.

Con ordinanza presidenziale n. 286/2009 è stata disposta l’integrazione del contraddittorio, autorizzata nella forma dei pubblici proclami, perfezionata mediante inserzione del relativo avviso nella G.U.R.I. n. 143 del 12.12.2009.

5. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’interno che ha chiesto il rigetto del proposto gravame per infondatezza dei motivi di doglianza, ritenendo applicabile il terzo criterio di cui all’art. 5 della lex specialis solo a parità di punteggio tra candidati in possesso dello stesso profilo professionale, come peraltro indicato dalle note esplicative al bando di concorso.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato e, pertanto, va accolto.

I ricorrenti, tutti dipendenti del Ministero dell’interno, appartenenti alla qualifica B, posizione economica B3 super, chiedono l’annullamento dei provvedimenti, in epigrafe indicati, e, segnatamente, dei decreti ministeriali con i quali sono state approvate le graduatorie definitive delle procedure selettive innanzi menzionate, poichè collocati in posizione non utile ai fini del conseguimento della superiore qualifica (area C, posizione economica C1).

Lamentano, a tale riguardo, la non corretta applicazione, ai fini redazione della graduatoria definitiva di merito, dei criteri preferenziali applicabili nei riguardi dei candidati che hanno superato la prova selettiva dei quesiti e che sono risultati in parità di punteggio.

Deducono, che i bandi di selezione prevedevano all’art. 5 nei confronti di coloro che avevano superato la prova selettiva dei quesiti a risposta multipla con pari punteggio, l’applicazione nell’ordine dei seguenti criteri, ai fini della definizione della graduatoria di merito: 1) posizione economica di provenienza. 2) anzianità di servizio nella posizione economica di provenienza, 3) originaria posizione nel ruolo d’anzianità, 4) criteri generali per gli inquadramenti.

Asseriscono che l’Amministrazione, avendo riscontrato una parità di posizione fra i candidati dopo aver applicato i primi due criteri, avrebbe pretermesso l’applicazione del terzo criterio (originaria posizione nel ruolo d’anzianità), ritenendo di dover applicare invece quello successivo (criteri generali degli inquadramenti) e redigendo, dunque, la graduatoria definitiva dei candidati, tenuto conto della maggiore età anagrafica.

Ai fini del decidere, il Collegio non può che riaffermare i principi espressi in una precedente analoga decisione (sentenze n. 2761/2006 e n. 710/2008), confermati dal Giudice d’appello (Sez. VI, n. 2489/2011).

Occorre rilevare, in primo luogo, che la lex specialis prevede all’art. 5 che i criteri ai quali far riferimento per la redazione della graduatoria di merito devono essere applicati secondo l’ordine indicato dallo stesso bando e che pertanto, l’Amministrazione, altro non poteva che fare applicazione di quanto espressamente prescritto.

Come costantemente ribadito dal giudice amministrativo il rispetto delle regole contenute nella lex specialis presiede alla tutela del principio di trasparenza dell’azione amministrativa e di quello della par condicio tra i candidati di una procedura selettiva (TAR Lazio, Sez. II, 12.10.2010, n. 32755; Sez. II 10.3.2008, n. 2165).

Riguardo alle controdeduzioni espresse sul punto dall’Amministrazione, ossia dell’applicabilità del terzo criterio solo in presenza di candidati appartenenti ad uno stesso profilo professionale, con conseguente immediato rinvio al successivo ed ultimo criterio indicato nel succitato art. 5, il Collegio ritiene infondata siffatta interpretazione, sia per la ragione che alcun richiamo espresso a tale operatività applicativa delle clausole è espressamente rinvenibile nel bando, sia per il fatto che trattandosi di procedura di progressione in carriera aperta a dipendenti appartenenti a differenti profili, il criterio sub 3) non potrebbe trovare alcuna concreta applicazione, il che renderebbe priva di logicità la stessa previsione della clausola sub. 3) in quanto superflua o inapplicabile.

Ne consegue, pertanto, che l’Amministrazione avrebbe dovuto far applicazione prima del criterio della posizione nel ruolo d’anzianità dei concorrenti e solo successivamente del criterio della maggiore età anagrafica, e che ciò avrebbe consentito agli odierni ricorrenti di conseguire una posizione utile ai fini del loro inquadramento nella superiore area C.

Le considerazioni che precedono conducono all’accoglimento del presente ricorso.

Le spese e gli onorari di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e vengono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.

Condanna il Ministero dell’interno al pagamento nei riguardi dei ricorrenti delle spese e degli onorari di giudizio che liquida in complessivi euro 3.000,00 (tremila/00).

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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