Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 07-07-2011) 03-10-2011, n. 35826 Ebbrezza Patente

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Ricorre per cassazione il difensore di fiducia di B.G. avverso la sentenza emessa in data 30.6.2010 dalla Corte di Appello di Napoli che, in parziale riforma di quella in data 14.5.2009 del Giudice monocratico del Tribunale di Avellino che aveva condannato il B. alla pena condizionalmente sospesa di mesi due di arresto ed Euro 2.000,00 di ammenda per il reato di cui al D.Lgs. n. 285 del 1992, art. 186, commi 1 e 2 (tasso alcolemico 1,67 g/l, come da imputazione; fatto del (OMISSIS)), riduceva la durata della sospensione della patente di guida a mesi due. Deduce la violazione della legge penale in relazione agli artt. 192 e 546 c.p.p. e ad altre norme processuali, nonchè del diritto di difesa, non potendosi individuare il criterio adottato in ordine alla prova e alla sua valutazione, assumendo che non era possibile ritenere la responsabilità del ricorrente solo sulla base di presunzioni e sensazioni avvertite dai verbalizzanti.

Denunzia, inoltre, il vizio motivazionale, dolendosi dell’eccessività della pena irrogata, atteso che andava applicata la normativa più favorevole, e della mancata concessione del beneficio della conversione (rectius: sostituzione) della pena, negato senza alcuna motivazione; altrettanto ingiustificata era la durata della sospensione della patente. Il ricorso è parzialmente fondato e merita accoglimento per quanto di ragione.

Corretta, benchè sintetica, è la motivazione addotta dalla Corte territoriale a supporto dell’infondatezza delle doglianze inerenti la penale responsabilità e la ricostruzione dei fatti, laddove ha richiamato e condiviso integralmente la motivazione del giudice di primo grado (che ha evidenziato, oltre al comportamento palesemente alticcio dell’imputato quale percepito dai verbalizzanti, anche l’inequivocabile risultato dell’alcoltest: g/l 1,67 in entrambi i prelievi). Invero, questa Suprema Corte ha affermato che, in tema di motivazione della sentenza di appello, si deve ritenere consentita quella "per relationem" con riferimento alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate contro quest’ultima non contengano (come nel caso di specie) elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi; il giudice di appello non è infatti nemmeno tenuto a riesaminare dettagliatamente questioni, ribadite dall’appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia già soffermato il primo giudice con argomentazioni ritenute esatte ed esenti da vizi logici dal giudice di appello e non apparendo il richiamo alla motivazione di primo grado effettuata in termini apodittici (cfr. Cass. pen. Sez. 4, 17.9.2008, n. 38824, Rv. 241062;

Sez. 5, 22.4.1999, n. 7572, Rv. 213643).

Deve, invece, ritenersi fondata la censura concernente la misura della pena e della durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente. Infatti, trattandosi di fatto risalente al 21 giugno 2007, era all’epoca ancora vigente la formulazione dell’art. 186 C.d.S. prevista dal D.L. 27 giugno 2003, n. 151 e Legge di Conversione n. 214 del 2003, essendo la modifica con l’introduzione delle tre fasce sopravvenuta solo con il D.L. 3 agosto 2007, n. 117, e quindi la pena edittale era in ogni caso (anche in quello di specie, riconducale alla lett. c) del comma 2 della norma citata) quella dell’arresto fino ad un mese e dell’ammenda da Euro 248,00 a Euro 1032,00 – mentre la durata della sospensione della patente di guida era contenuta tra quindici giorni e tre mesi.

Consegue la palese violazione del principio stabilito dall’art. 2 c.p., comma 4 nella commisurazione della pena e la carenza motivazionale circa (anche alla luce del disposto della L. n. 689 del 1981, art. 1) la conseguente durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente che la Corte territoriale ha inteso espressamente rapportare a quella della pena.

L’accoglimento di tali censure dispensa dall’esame dell’ulteriore doglianza in tema di trattamento sanzionatorio.

S’impone, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.

Il ricorso dev’essere, nel resto, rigettato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.

Rigetta nel resto il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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