T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., 28-10-2011, n. 8287

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Visto il comma 1 dell’art. 60 c.p.a. il quale dispone che "in sede di decisione della domanda cautelare, purché siano trascorsi almeno venti giorni dall’ultima notificazione del ricorso, il collegio, accertata la completezza del contraddittorio e dell’istruttoria, sentite sul punto le parti costituite, può definire, in camera di consiglio, il giudizio con sentenza in forma semplificata, salvo che una delle parti dichiari che intende proporre motivi aggiunti, ricorso incidentale o regolamento di competenza, ovvero regolamento di giurisdizione";

Visto l’articolo 74 del D.Lgs. 272010 n. 104 del processo amministrativo, che facoltizza, il tribunale amministrativo regionale, nel caso in cui ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, alla decisione con sentenza in forma semplificata;

Sentiti sul punto i difensori delle parti costituite, come da verbale d’udienza;

Rilevato che, nella specie, il presente giudizio può essere definito con decisione in forma semplificata ai sensi del citato l’articolo 74 del D.Lgs. 272010 n. 104, stante la improcedibilità del gravame per sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere relativamente all’originario atto revocatorio sostituito dall’amministrazione con l’atto di conferma della revoca vulnerata con i motivi aggiunti e ravvisata la manifesta fondatezza dei motivi aggiunti, con riguardo ai sottoindicati profili:

– Considerato che l’atto di conferma della revoca impugnato risulta palesemente viziato nella ricostruzione dell’iter logico, come già peraltro preannunciato in sede cautelare con ordinanza n. 1572/2011 di questa sezione che ha avuto modo di evidenziare "………….la non desumibilità, prima facie, dal provvedimento impugnato e dagli atti del relativo procedimento, allo stato depositati in giudizio, che le circostanze fattuali e le ragioni giuridiche indicate nei motivi di ricorso, siano state valutate dall’Amministrazione al fini dell’emanazione del provvedimento impugnato con conseguente necessità da parte dell’Amministrazione medesima di una rinnovata valutazione della situazione giuridica, definita con il provvedimento anzidetto in relazione alla evoluzione della situazione di fatto e di diritto correlata anche agli intervenuti successivi provvedimenti giurisdizionali, con conseguente integrazione, modifica, annullamento o revoca del medesimo; a ciò l’Amministrazione dovrà procedere previa audizione delle parti….." posto che il medesimo atto confermativo risulta emanato in palese dispregio ai criteri di riesame statuiti con la citata ordinanza n. 1572/2011 ed in assenza di contraddittorio con la parte interessata.

Spese compensate.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, ai sensi dell’articolo l’articolo 74 del D.Lgs. 272010 n. 104 del processo amministrativo, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse a ricorrere ed ACCOGLIE i motivi aggiunti e per l’effetto annulla l’atto di riesame di conferma della revoca impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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