T.A.R. Lazio Roma Sez. II quater, Sent., 28-10-2011, n. 8296

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/admin/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione
Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente impugna il provvedimento con cui l’Unità Dublino del ministero dell’interno ha disposto, ai sensi dell’art. 16 del regolamento CE 343/2003, il suo trasferimento a Malta in quanto là aveva presentato per la prima volta una domanda di protezione internazionale.

Lo Stato Maltese ha riconosciuto la propria competenza.

Deduce il ricorrente la violazione dell’art. 17 del Regolamento CE 343/03 per superamento del termine di tre mesi decorrenti dalla data di presentazione della domanda di protezione internazionale.

Il ricorso è infondato e pertanto deve essere respinto.

Occorre premettere che il principio ispiratore del regolamento CE 343/2003, detto Dublino II, è quello di individuare un solo Stato competente per l’esame della domanda di asilo e di evitare il c.d. asylum shopping: è per tale ragione che il Regolamento Dublino prevede rigidi criteri di competenza, derogabili in applicazione della clausola di sovranità, solo in casi eccezionali.

La norma invocata dal ricorrente, l’art. 17 del citato regolamento, tuttavia, non si attaglia alla fattispecie in esame, avendo essa ad oggetto l’ipotesi diversa della "presa in carico" del richiedente asilo, il quale abbia presentato una sola domanda di asilo e tuttavia lo Stato membro che ha ricevuto la domanda d’asilo ritenga che la competenza spetti ad altro Stato membro in base alle norme dello stesso regolamento. In questo caso, la norma prevede il termine perentorio di tre mesi per interpellare tale Stato membro affinché prenda in carico il richiedente asilo.

Viceversa, il caso in esame rientra nella ipotesi di cui all’art. 16 e 20 del regolamento, che disciplina la "ripresa in carico", ovvero il caso in cui il richiedente asilo abbia già presentato una domanda di protezione internazionale in uno Stato membro ed abbia poi successivamente presentato una seconda richiesta presso un altro Stato.

In tale ipotesi, il combinato disposto degli artt. 16 e 20 del Regolamento CE 343/2002 prevede che il cittadino extracomunitario debba essere ritrasferito nello Stato in cui ha presentato la prima domanda di asilo ma non prevede il termine trimestrale cui fa riferimento il ricorrente.

La differente disciplina tra le ipotesi della "presa in carico" e della "ripresa in carico", anche sotto il profilo dei termini, appare tuttavia ampiamente giustificata sulla base della diversità delle situazioni di fatto: nel primo caso infatti occorre celermente individuare lo Stato competente per l’esame dell’unica domanda di asilo presentata; nel secondo caso invece, che è quello in cui versa il ricorrente, la richiesta di protezione internazionale è già stata presentata e segue il suo corso, mentre si tratta solo di evitare una doppia pronuncia e di ritrasferire il richiedente nello Stato presso il quale si sta svolgendo o si è svolta la procedura.

In conclusione, dunque, il ricorso deve essere respinto.

Le spese possono essere compensate, sussistendo giusti motivi.

P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Quater)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge e compensa le spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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