Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 05-07-2011) 03-10-2011, n. 35841

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Svolgimento del processo
Con ordinanza del 3 dicembre 2009, il Gip del Tribunale di Taranto, in accoglimento del ricorso proposto da S.A.L. avverso il provvedimento dello stesso Gip che ha dichiarato inammissibile l’istanza di ammissione al gratuito patrocinio dallo stesso proposta, ha ammesso l’istante al predetto beneficio.

Avverso detta ordinanza ricorre lo S. che deduce violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato avendo il giudice omesso la condanna alle spese a carico della parte soccombente.

Motivi della decisione
Il ricorso è infondato.

In realtà, la condanna alle spese del giudizio presuppone che si sia instaurato il contraddittorio tra le parti interessate e dunque, nel caso di specie, presuppone che la controparte, cioè l’amministrazione finanziaria, si sia costituita, a mezzo del proprio rappresentante, nel giudizio di opposizione e che si sia opposta all’accoglimento della stessa.

Non risulta che sia avvenuto, di guisa che giustamente il giudice non ha emesso condanna alle spese a carico della controparte, non costituitasi.

Altro è, ovviamente, la liquidazione, al difensore della persona ammessa al gratuito patrocinio, dei compensi dovuti per il procedimento incidentale proposto a seguito dell’iniziale rigetto della domanda di ammissione al predetto beneficio; compensi che potranno essere richiesti al giudice competente al momento della richiesta di liquidazione degli stessi con riguardo al procedimento principale.

Il ricorso deve essere, dunque, rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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