Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 05-07-2011) 03-10-2011, n. 35820

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/admin/

Svolgimento del processo
J.E.B., imputato ex art. 110 c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 337 c.p., propone ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna, dell’11 giugno 2010, che, nel confermare, in punto di responsabilità, la sentenza impugnata, ha ridotto a tre anni, sei mesi di reclusione e Euro 14.000,00 di multa la pena inflitta dal primo giudice, previo riconoscimento dell’attenuante di cui al cit. D.P.R., art. 73, comma 7.

Deduce il ricorrente la violazione dell’art. 65 c.p., laddove il giudice del gravame, nel ridurre la pena ex art. 62 bis c.p., non ha rispettato il criterio di proporzionalità tra la condanna detentiva e quella pecuniaria, non avendo previsto per quest’ultima la stessa misura di riduzione prevista per la pena detentiva.

Motivi della decisione
Il ricorso è manifestamente infondato.

In realtà, il ricorrente richiama il criterio di proporzionalità e ne denuncia la violazione, senza tuttavia spiegare quale norma prevede che tale principio debba applicarsi nei termini intesi dal ricorrente, e cioè che, in caso di riduzione della pena per la concessione di attenuanti, identica debba essere la misura della riduzione applicata alla pena pecuniaria ed a quella detentiva. Nè spiega le ragioni per le quali il potere discrezionale riconosciuto al giudice in punto di determinazione della pena non possa compiutamente riconoscersi nel caso in questione.

E’ bensì vero che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, citata dal ricorrente, tale riduzione deve essere effettuata, nel caso di reati puniti con pene congiunte, su entrambe le specie di pena, è anche vero, tuttavia, che nel caso che oggi interessa, la riduzione è stata effettuata su ambedue le pene e che in contestazione non è, quindi, l’estensibilità della riduzione ad ambedue le specie di pena, ma la possibilità che il giudice possa utilizzare criteri diversi e possa, quindi, ridurle in misura diversa. A tale proposito, questa Corte ha già affermato che "Nell’ipotesi di condanna per reati punibili con pena detentiva congiunta a quella pecuniaria, la diminuzione della pena per l’applicazione di circostanze attenuanti (nella specie, generiche) deve riferirsi a entrambe le pene congiunte, ma bene può adottarsi una diversa misura di aumento o di diminuzione in relazione alla pena base pecuniaria e a quella detentiva" (Cass. n. 22650/01); non essendo evidentemente precluso al giudice adottare una diversa misura di diminuzione di una specie di pena rispetto all’altra.

Alla manifesta infondatezza del motivo proposto consegue la declaratoria d’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in Euro 1.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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