Cass. civ. Sez. V, Sent., 24-02-2012, n. 2846

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/admin/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione
In applicazione del decreto del Primo Presidente in data 22 marzo 2011, il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata:

1. in controversia relativa a cartella di pagamento notificata dalla soc. Gest Line per imposte sulla fabbricazione di gas consumato in frode, la CTP partenopea accoglieva in parte l’opposizione proposta da N.S., con sentenza gravata da appello principale dell’Agenzia delle dogane e da impugnazioni incidentali del contribuente e della concessionaria.

2. La CTR-Campania, con sentenza del 28 maggio 2007, ha dichiarato inammissibile l’appello principale, perchè proposto dall’Avvocatura distrettuale dello Stato senza documentare l’incarico difensivo ad appellare conferitole dall’Ufficio territoriale competente;

contestualmente, il giudice di secondo grado ha rigettato i gravami incidentali delle altre parti.

3. Con atto presentato all’ufficiale giudiziario l’11 giugno 2008 e notificato il 14 giugno 2008, l’Agenzia delle dogane propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi; nessuna delle altre parti è costituita.

4. Con due mezzi, corredati da idonei quesiti di diritto, la ricorrente denuncia la violazione: a) del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52, comma 2, in relazione al D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 57; b) del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 10, 11 e art. 12, comma 4, e del D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 72, in relazione al R.D. n. 1611 del 1933, art. 43. Entrambi i mezzi sono fondati.

5. La disposizione dell’art. 52, comma 2 proc. trib., secondo la quale gli uffici periferici del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze e gli uffici del territorio devono essere previamente autorizzati alla proposizione dell’appello principale, rispettivamente, dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione generale delle entrate e dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione compartimentale del territorio, non è più suscettibile di applicazione una volta divenuta operativa – in forza del D.M. Economia 28 dicembre 2000 – la disciplina recata dal D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300, art. 57, che ha istituito le agenzie fiscali, attribuendo ad esse la gestione della generalità delle funzioni in precedenza esercitate dai dipartimenti e dagli uffici del Ministero delle finanze, e trasferendo alle medesime i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze, da esercitarsi secondo la disciplina dell’organizzazione interna di ciascuna Agenzia.

6. Infatti, a seguito della soppressione di tutti gli uffici ed organi ministeriali ai quali fa riferimento l’art. 52, comma 2, da quest’ultima norma non possono farsi discendere condizionamenti al diritto delle a-genzie fiscali di appellare le sentenze ad esse sfavorevoli delle commissioni tributarie provinciali (S.U. n. 604 del 2005; cfr. Cass. nn. 7152 e 12042 del 2009).

7. Sicchè deve ritenersi ammissibile l’impugnazione proposta dall’Agenzia delle dogane, potendo essa avvalersi, per la rappresentanza in giudizio (art. 72), del patrocinio dell’Avvocatura dello Stato ( R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 43), senza la necessità di speciali autorizzazioni (Sez. 5, n. 12152 del 09/06/2005, n. 24623 del 20/11/2006), restando i rapporti tra Direttore dell’agenzia e Avvocatura erariale in ambito puramente interno.

8. Si aggiunga che gli Avvocati dello Stato non hanno neppure bisogno di mandato, bastando che consti la loro qualità (artt. 1 e 45 cit.

R.D.), come riconosciuto da consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr. sent. nn. 2123 del 02/04/1980, 7269 del 13/07/1990, 7011 del 26/07/1997, 484 del 21/07/1999, 19786 del 14/09/2006, 25268 del 16/10/2008).

9. Accolto il ricorso e cassata sul punto censurato la sentenza impugnata, la causa va rimessa al giudice d’appello che, in diversa composizione, procederà all’esame del gravame principale e provvederà anche alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione a quanto accolto e rinvia, anche per le spese, alla CTR- Campania in diversa composizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *