Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 05-07-2011) 03-10-2011, n. 35816

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Svolgimento del processo
1 – Con sentenza del 30 aprile 2010 la Corte d’Appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo, del 13 marzo 2008, che ha ritenuto M.M. colpevole del delitto di omicidio colposo plurimo commesso, con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, in pregiudizio di C.O. e di L.G. e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto all’aggravante contestata, lo ha condannato alla pena (sospesa alle condizioni di legge) di un anno e sei mesi di reclusione, con sospensione della patente di guida per un anno.

Nel ricostruire i fatti, i giudici del merito hanno ricordato che, intorno alle ore 5,40 del 24 settembre 2003, lungo la statale n. 671, in territorio di (OMISSIS), si era verificato uno scontro tra l’autocarro "Fiat Ducato" condotto da L.G., con a bordo tre passeggeri, e l’autocarro "Mercedes 312 D", condotto all’imputato, con bordo C.O., deceduto, come il L., a seguito delle ferite riportate nell’incidente.

La statale (OMISSIS), hanno precisato gli stessi giudici, è a scorrimento veloce e, nel tratto ove si è verificato il sinistro, presenta una leggera curva ed è divisa in due carreggiate, separate da un manufatto in muratura, ciascuna delle quali è costituita da due corsie con linea di mezzeria discontinua. Nel luogo dell’incidente, lo spartitraffico in muratura presentava un varco di circa 30 metri per consentire l’inversione di marcia a mezzi di servizio ma interdetto al traffico ordinario, come specificato da segnaletica orizzontale e verticale. Il sinistro, hanno ancora specificato gli stessi giudici, si era verificato perchè l’autocarro "Mercedes", passando attraverso il varco sopra descritto, aveva invaso l’opposta corsia di marcia lungo la quale stava transitando l’autocarro "Fiat". Al momento del sinistro, l’autocarro "Fiat" procedeva alla velocità di circa 75/80 km orari (sul posto vige il limite di 110 km orari), il Mercedes ad una velocità di 10-15 km orari.

Partendo da tali dati di fatto, non contestati, i giudici del merito hanno affermato la responsabilità dell’imputato, rilevando che la presenza del "Mercedes" guidato dall’imputato sulla carreggiata dell’autocarro "Fiat" del L. aveva due sole possibili spiegazioni: a) che il M. stesse tentando di invertire la direzione di marcia, in violazione dell’espresso divieto; b) che egli non avesse condotto il pesante veicolo con la doverosa attenzione ovvero con la necessaria perizia o prudenza. In ambedue i casi evidente è stata ritenuta la responsabilità dell’imputato, non essendovi peraltro prova alcuna, con riguardo alla seconda ipotesi, che la deviazione dell’autocarro fosse stata causata da guasto meccanico o da malore del conducente.

Avverso la sentenza della corte territoriale propone ricorso, per il tramite del difensore, l’imputato, che deduce:

A) Vizio di motivazione della sentenza impugnata, laddove i giudici del gravame, nel ritenere valida l’ipotesi della volontaria inversione di marcia da parte dell’imputato, hanno omesso di considerare le testimonianze di D.A., che ha riferito di essersi trovato il giorno dell’incidente presso il casello autostradale di (OMISSIS) in attesa del passaggio del "Mercedes" a bordo del quale avrebbe dovuto raggiungere (OMISSIS), e di L. E., datore di lavoro del M., che ha riferito che il dipendente aveva appuntamento al casello di (OMISSIS) con altro operaio per raggiungere la comune destinazione, nonchè quanto affermato dal perito, prof. R., circa l’intenzione, attribuita all’imputato, di invertire la marcia dell’autocarro. Ove tali dichiarazioni fossero state prese in considerazione, sostiene il ricorrente, i giudici del merito avrebbero certamente scartato la tesi della volontaria inversione di marcia. Incompleta sarebbe la motivazione anche nella parte in cui esclude l’ipotesi di un malore del conducente o di un guasto meccanico, poichè non sarebbero state prese in considerazione le dichiarazioni del perito che non avevano per nulla escluso tali ipotesi;

B) Assenza di motivazione in relazione alla richiesta, avanzata con i motivi d’appello, di riduzione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Motivi della decisione
1- I motivi di ricorso sono manifestamente infondati.

A) E’ certo, incontestato, ed incontestabile, che l’incidente in cui hanno perso la vita C.O. e L.G. è stato determinato dall’invasione, da parte dell’autocarro "Mercedes" condotto dall’imputato, della carreggiata stradale che regolarmente stava percorrendo l’autocarro "Fiat Ducato" condotto dal L..

Unico tema da affrontare è, dunque, la individuazione del motivo per il quale il "Mercedes" ha deviato dal proprio tragitto e, attraversando il varco che interrompeva lo spartitraffico posto tra le due carreggiate, si è frapposto al regolare transito del "Fiat Ducato".

Orbene, si ritiene opportuno, anzitutto, rilevare come, ancora in questa sede, l’imputato, invece di indicare le ragioni, certo a lui note, per le quali il veicolo dallo stesso condotto ha inopinatamente impegnato l’opposta carreggiata stradale, sia ancora unicamente impegnato a porre in dubbio la fondatezza delle ipotesi elaborate dai giudici del merito, essendosi ancora limitato a richiamare, in termini del tutto generici, le ipotesi del guasto meccanico o del malore, quasi affidando ai giudici la scelta di quella più gradita.

Atteggiamento che sembra sintomatico di una assoluta mancanza di ragioni valide e legittime, diversamente immediatamente e con forza prospettate e difese.

Indipendentemente da tali osservazioni, osserva la Corte che la motivazione della sentenza impugnata si presenta del tutto in sintonia con gli elementi probatori acquisiti e coerente sul piano logico. I giudici del merito hanno, invero, rilevato, dopo attento esame degli atti, che la presenza dell’autocarro condotto dal M. sull’opposta carreggiata non giustificava dubbi di sorta circa la riconducibilità dell’incidente all’improvvida decisione dell’imputato di cambiare il proprio percorso, relegando nel novero solo del "possibile" le ipotesi di una disattenzione o di una manovra disaccorta (che, in ogni caso, altro non farebbero che ribadire responsabilità dell’imputato) e delle mere congetture le ipotesi, caldeggiate dall’imputato, del guasto meccanico e del malore improvvisi.

In particolare, tali ultime ipotesi gli stessi giudici hanno ritenuto di escludere, segnalando:

a) che nessun segno di avaria è stato riscontrato nell’autocarro, peraltro di recente costruzione, neanche dai consulenti di parte, nè è stato percepito o denunciato dall’imputato;

b) che del malore non vi è traccia in atti, nulla avendo rilevato i sanitari dell’ospedale ove l’imputato è stato accompagnato dopo l’incidente ed essendosi lo stesso imputato in proposito limitato ad affermazioni del tutto vaghe;

c) che se la deviazione fosse stata determinata da un guasto meccanico o da un malore, l’autocarro avrebbe proceduto, al momento dello scontro, ad una velocità ben superiore a quella accertata dal perito (10/15 km orari), avrebbe provocato danni ben diversi da quelli riscontrati ed avrebbe lasciato tracce evidenti nella barriera oltre che segni di frenata.

Considerazioni ed argomentazioni del tutto condivisibili e coerenti, svolte dal giudice del gravame dopo avere espressamente richiamato, sia pure attraverso la trascrizione della motivazione della sentenza di primo grado, sia le dichiarazioni dei testi L. e D., sia le affermazioni del perito; tutte dallo stesso giudice – diversamente da quanto denunciato dal ricorrente – evidentemente valutate e considerate.

Le une e le altre, in ogni caso, in nessun modo incidenti ai fini della decisione, posto che: a) i due testi hanno indicato quale era la destinazione del veicolo condotto dall’imputato e riferito dell’intesa con costui di raccogliere il D., che lo attendeva al casello autostradale di (OMISSIS), prima di proseguire alla volta di (OMISSIS); circostanze dalle quali non può certo trarsi smentita alcuna alla tesi della volontaria deviazione (alla quale l’imputato può essere stato indotto da mille ragioni, non ultima quella indicata dal primo giudice, che ha segnalato come, invertendo la marcia, sarebbe stato possibile accedere immediatamente al casello autostradale di S. e giungere più rapidamente a quello di (OMISSIS)) nè alcun elemento di conferma delle ipotesi (congetture) avanzate dall’imputato (malore, guasto meccanico); b) che il perito, le cui dichiarazioni risultano riportate per estratto nel ricorso, non ha per nulla modificato i giudizi espressi nella relazione poichè, sebbene incalzato dalle domande del difensore, ha comunque sostenuto che l’ipotesi del guasto meccanico doveva ritenersi "molto poco probabile", come quella del malore, laddove l’ipotesi è stata più che ammessa "non esclusa" dal perito, che ha significativamente aggiunto di potere escludere solo "che la terra sia quadrata". B) Manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, avendo la corte territoriale, in punto di trattamento sanzionatorio, sufficientemente, seppur sinteticamente, indicato le ragioni per le quali lo ha ritenuto congruo, in relazione alla dimensione "oggettiva e soggettiva della vicenda", e dunque, al grado della colpa ed alle gravissime conseguenze derivate dall’incidete.

2- Alla manifesta infondatezza dei motivi proposti, consegue declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in Euro 1.000,00.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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