Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 05-07-2011) 03-10-2011, n. 35815 Ebbrezza

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Ricorre il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Brescia avverso la sentenza del Tribunale di Crema, del 16 novembre 2009, che ha ritenuto K.Y. colpevole del reato di guida senza patente continuata e lo ha condannato alla pena di Euro 5.000,00 di ammenda.

Deduce il ricorrente la violazione dell’art. 116 C.d.S., comma 18, per avere il decidente omesso di disporre, nel dispositivo della sentenza, la confisca amministrativa dell’autovettura "Opel Vectra", targata (OMISSIS), di proprietà dell’imputato, con la quale è stato commesso il reato, pur avendo sostenuto in motivazione che sussistevano i presupposi per disporla.

Motivi della decisione

Il ricorso è fondato In realtà, l’art. 116 c.d.s., comma 8 prevede che, in caso di reiterazione del reato del quale l’imputato è stato ritenuto responsabile, il giudice deve disporre la confisca amministrativa del veicolo. A tale conclusione, d’altra parte, era pervenuto anche il giudice del merito – laddove, in motivazione, ha dato atto della reiterazione del reato, della titolarità dell’auto in capo all’imputato e della sussistenza di presupposti per disporne la confisca – che tuttavia a tale premessa non ha fatto seguire il provvedimento dispositivo della confisca.

Orbene, occorre rilevare che, in tema di difformità tra dispositivo e motivazione della sentenza, questa Corte ha ripetutamente affermato che, stante il carattere unitario della sentenza, il principio generale secondo il quale, ove tale difformità si verifichi, debba prevalere il primo, in quanto mezzo attraverso il quale immediatamente si estrinseca la volontà del giudicante, non costituisce canone assoluto ed inderogabile, dovendo esso confrontarsi con la varietà e specificità dei casi di volta in volta sottoposti all’esame del giudice, potendo accadere che la motivazione contenga elementi univoci e logici che consentano di ritenere errato il dispositivo o una parte di esso (Cass. nn. 34986/07, 27976/08, 40796/08,37536/10).

In tale ottica, è stato sostenuto che, nel caso in cui la difformità dipenda da un errore materiale contenuto nel dispositivo, palesemente rilevabile dalla motivazione, laddove dalla stessa sia possibile risalire inequivocabilmente alla volontà del giudice, il contrasto è solo apparente ed è legittimo ritenere la prevalenza della motivazione sul dispositivo. In tali casi il giudice di legittimità può procedere alla rettifica del dispositivo previo annullamento senza rinvio, sul punto in contestazione, della sentenza impugnata (Cass. 38269/07, 8916/11).

Nel caso in esame, la confisca amministrativa dell’auto è stata correttamente enunciata nella motivazione, che ha fatto esplicito e preciso riferimento all’art. 116 C.d.S., comma 18 che detta confisca necessariamente impone nei casi di reiterazione di taluni reati, tra cui quello di guida senza patente del quale è stato riconosciuto responsabile il K., di guisa che appare ovvio ritenere che l’omessa menzione della confisca nel dispositivo sia dovuta a mero errore nel quale è incorso il giudicante. Errore al quale, alla stregua dei citati e condivisi precedenti giurisprudenziali, questa Corte può porre rimedio disponendo la confisca dell’autovettura in questione, previo annullamento senza rinvio, sul punto, della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente all’omessa confisca dell’autovettura "Opel Vectra", targata (OMISSIS), di proprietà dell’imputato, confisca che dispone.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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