Cass. civ. Sez. V, Sent., 24-02-2012, n. 2843 Dogana

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

P.V. impugna, con cinque motivi, la sentenza della CTR della Lombardia n. 80/50/06, pubblicata il 01.7.2006, con la quale essa, rigettato il suo gravame avverso la decisione della CTP, affermava che la cartella di pagamento dei diritti doganali ed accessori emessa a seguito di segnalazione della Guardia di finanza era fondata, poichè alcuna prescrizione o decadenza si erano verificate, posto che l’ingiunzione prodromica era stata impugnata prima dinanzi al tribunale di Milano e indi con la riassunzione dinanzi a quello di Trieste.

L’Agenzia delle dogane resiste con controricorso.

Motivi della decisione

In via pregiudiziale va rilevato che all’udienza odierna per la controricorrente è stata presentata dichiarazione inerente alla persistenza dell’interesse alla trattazione e decisione del ricorso, e perciò va deciso in conformità. 1) Col primo motivo il ricorrente deduce violazione di norme di legge, in quanto la CTR non considerava che l’amministrazione era incorsa in decadenza nell’emanazione dell’ingiunzione, posto che il relativo termine, prima previsto in cinque anni, era stato ridotto ad anni tre con la novella della L. n. 428 del 1990, sicchè l’iscrizione a ruolo non poteva essere operata, e la cartella non andava emessa.

Il motivo è inammissibile, atteso che il ricorrente ha addotto una doglianza nuova, poichè non devoluta nello specifico nei gradi di merito; inoltre esso è generico, dal momento che egli non ha riportato le parti del ricorso in appello, con cui la censura sarebbe stata enunciata, e che semmai doveva essere fatta valere in sede di opposizione all’ingiunzione e non piuttosto alla cartella di pagamento.

2) Le stesse considerazioni di genericità valgono anche per il secondo e il terzo motivo.

3) Col quarto motivo il ricorrente lamenta violazione di legge;

giacchè il ruolo sarebbe stato formato da ufficio incompetente per territorio.

Si tratta di doglianza di carattere nuovo, atteso che non risulta prospettata al giudice di secondo grado, nè vi è stato riportato il tratto relativo del ricorso in appello, pertanto anch’essa è inammissibile.

4) Col quinto motivo il ricorrente deduce violazione di norme di legge, peraltro non indicate compiutamente, circa la motivazione della cartella, che sarebbe stata priva dei requisiti necessari per la sua validità.

Anche tale censura è inammissibile per genericità, non essendo stato riportato il tratto necessario dell’apposito motivo di appello, nè il contenuto dell’atto esecutivo opposto.

In rapporto a tali considerazioni ne deriva che il ricorso va rigettato.

Quanto alle spese del giudizio, esse seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso, e condanna il ricorrente al rimborso delle spese a favore della controricorrente, e che liquida in complessivi Euro 19.015,00 (diciannovemilaquindici/00) per onorario, oltre a quelle prenotate a debito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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