Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 05-07-2011) 03-10-2011, n. 35813 Applicazione della pena

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo

Con sentenza del 23 novembre 2009, il Gup del Tribunale di L’Aquila, su accordo delle parti, ex art. 444 c.p.p., ha applicato a M. B., imputato ex art. 589 c.p. e art. 186 C.d.S., la pena di mesi otto di reclusione, mesi due di arresto ed Euro 800,00 di ammenda.

Avverso detta sentenza propongono ricorso l’imputato ed il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di L’Aquila.

Il primo lamenta la mancata concessione del beneficio, al quale era stato subordinato l’accordo, della sospensione condizionale della pena; il secondo deduce la violazione dell’art. 62 bis c.p. per avere il giudicante riconosciuto le circostanze attenuanti generiche in ragione dei "buoni precedenti penali" dell’imputato, laddove il richiamato art. 62 bis, come modificato dal D.L. n. 92 del 2008, convertito nella L. n. 125 del 2008, esclude che l’assenza di precedenti possa, da sola, giustificare la concessione di dette attenuanti.

Motivi della decisione

Ambedue i ricorsi sono fondati.

A) Quanto alle censure formulate dall’imputato, osserva la Corte che, in realtà, come emerge dagli atti, l’accordo è stato espressamente subordinato dall’imputato alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. A fronte dei precisi contenuti dell’accordo, il giudice non avrebbe potuto, peraltro senza neanche motivare, accogliere solo parte dello stesso ma, ove fosse stato dissenziente rispetto alla concessione del beneficio, avrebbe dovuto, in considerazione della natura inscindibile del patto, respingerlo in toto.

B) Fondata è anche la censura dedotta dal PG, ove si consideri il disposto dell’art. 62 bis c.p., come sopra modificato, che espressamente vieta che le attenuanti generiche possano essere riconosciute sulla base della sola incensuratezza.

Ne consegue che, nel caso di specie, dette attenuanti sono state concesse in violazione di legge e che la pena applicata è illegale.

I vizi riscontrati travolgono l’accordo intercorso tra le parti, di guisa che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di L’Aquila per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di L’Aquila per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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