Cass. civ. Sez. V, Sent., 24-02-2012, n. 2839 Imposte

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Gli atti del giudizio di legittimità.

Il 9.1.2008 è stato notificato alla "Spedaletto Valdera snc" un ricorso del Consorzio di Bonifica Val D’Era per la cassazione della sentenza descritta in epigrafe (depositata il 1.12.2006), che ha rigettato l’appello del Consorzio contro la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pisa n. 51/06/2004, che aveva integralmente accolto il ricorso della parte contribuente avverso cartella di pagamento avente ad oggetto contributi di bonifica relativi all’anno 2000.

La parte intimata si è costituita con controricorso.

La controversia è stata discussa alla pubblica udienza del 20.12.2011, in cui il PG ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

2. I fatti di causa.

La società contribuente, membro del consorzio qui ricorrente, ha impugnato avanti alla Commissione Provinciale competente la cartella esattoriale concernente la corresponsione dei contributi di bonifica relativi all’anno 2000, pretesi dal Consorzio in riferimento ad immobili di proprietà della contribuente e ricadenti nel comprensorio consortile, contestando sia il difetto di motivazione del provvedimento impugnato, sia il difetto di un previo avviso di accertamento.

La Commissione di primo grado ha accolto l’impugnazione e ha dichiarato nulla la cartella di pagamento per non avere l’ente impositore fornito la prova che il singolo immobile oggetto della pretesa abbia tratto beneficio dall’opera di bonifica e che detto beneficio sia provvisto dei requisiti di legge (particolare rilevanza; diretto e non coincidente con l’indeterminato bene della salubrità ambientale).

L’appello proposto dal Consorzio avverso la sentenza del giudice di primo grado è stato disatteso dall’adita Commissione Regionale.

3. La motivazione della sentenza impugnata.

La sentenza della CTR, oggetto del ricorso per cassazione, è motivata nel senso che -pur essendo viziata la sentenza di primo grado da vizio di ultrapetizione, per avere considerato ragioni di nullità del provvedimento impositivo (e cioè il difetto di un beneficio di particolare rilevanza) non fatte oggetto degli unici due motivi di impugnazione proposti nel ricorso introduttivo di primo grado; pur dovendosi dare atto che la cartella di pagamento appariva adeguatamente motivata in relazione ai motivi posti a base dell’imposizione del contributo consortile- e pur dovendosi ritenere infondata l’eccezione di difetto del previo avviso di accertamento, che doveva considerarsi identificato con l’inclusione dell’immobile nel perimetro di contribuenza e la determinazione annuale del contributo in base ai criteri enumerati nel piano di classifica- la cartella doveva tuttavia considerarsi inidoneamente motivata in ordine alla "ripartizione delle spese", non essendosi tenuto conto del vantaggio ottenuto da ogni singolo ricorrente a seguito dell’attività di risanamento compiuta dal Consorzio.

Detto "difetto assoluto di motivazione" emergeva dal fatto che non erano state rese note dal Consorzio (nè nell’atto impositivo nè nella documentazione successivamente prodotta) le "ragioni poste a fondamento della pretesa contributiva ovvero, come richiesto dal R.D. n. 215 del 1933, art. 11, la configurabilità di un vantaggio diretto e specifico a favore dell’immobile di proprietà del contribuente", rimanendo irrilevante il richiamo fatto dal Consorzio ai presunti vantaggi -seppure indiretti- conseguiti da tutti i consorziati per effetto dei lavori eseguiti, giacchè ciò che rileva è invece "diretta correlazione tra beneficio ottenuto dal fondo del consorziato e intervento realizzato". 4. Il ricorso per cassazione.

Il ricorso per cassazione è sostenuto con sei distinti motivi d’impugnazione e si conclude -previa indicazione del valore della lite in Euro 7.494,31- con la richiesta che sia cassata la sentenza impugnata, e con la condanna di parte avversaria al pagamento delle spese di lite.

Motivi della decisione

5. Premessa all’esame dei motivi di ricorso.

Atteso che in proposito, sia la sentenza impugnata sia i motivi di ricorso in rassegna, presentano, quanto a richiami normativi e giurisprudenziali e riferimenti fattuali, profili di non appagante coerenza e perspicuità, il collegio reputa opportuno delineare, in premessa, il quadro disciplinare di riferimento.

In tale prospettiva, va rilevato che, rientrando la materia dei consorzi di bonifica nella competenza della legislazione regionale (cfr. l’art. 117 Cost.), nella specie viene in rilievo la L.R. Toscana n. 34 del 1994 e successive modificazioni (largamente ispirata alla corrispondente normativa statale: R.D. n. 215 del 1933).

Dal richiamato dato normativo emerge che – allo scopo della realizzazione di "il mezzo permanente finalizzato allo sviluppo, alla tutela e alla valorizzazione delle produzioni agricole, alla difesa del suolo, alla regimazione delle acque e alla tutela dell’ambiente e delle sue risorse naturali" (art. 1, comma 1) – tutto il territorio regionale è suddiviso in comprensori, tendenzialmente rispondenti ai diversi bacini idrografici (art. 5), con istituzione in ciascuno di essi, con deliberazione del consiglio regionale (art. 14), di un consorzio di bonifica eretto in persona giuridica pubblica (art. 12) – costituito tra i proprietari degli immobili agricoli ed extra- agricoli situati nell’ambito del relativo comprensorio di bonifica, che ricevono o possono ricevere benefici dall’attività di bonifica già realizzata ovvero da attuare secondo i piani generali di bonifica ed i programmi pluriennali (art. 15, comma 1).

Nell’ambito del comprensorio di pertinenza, ciascun consorzio svolge attività di bonifica, secondo le previsioni del piano generale di bonifica, adottato per quel comprensorio (art. 8), così concorrendo, con Regione ed enti locali, alla realizzazione delle finalità indicate dall’art. 1, attraverso l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 12 della legge (ivi comprese quelle dei soppressi consorzi idraulici di difesa e di scolo di quarta e quinta categoria e dei consorzi idraulici di terza categoria di competenza regionale: art. 59).

Costituiscono "attività di bonifica" – ove previsti nei piani generali di bonifica di cui all’art. 8 della legge – "il complesso degli interventi finalizzati ad assicurare lo scolo delle acque, la sanità idraulica del territorio e la regimazione dei corsi d’acqua naturali, a conservare ed incrementare le risorse idriche per usi agricoli in connessione con i piani di utilizzazione idropotabile ed industriale, nonchè ad adeguare, completare e mantenere le opere di bonifica già realizzate" (art. 2, comma 1) ed altresì, se finalizzati ad attività di bonifica, "gli interventi volti ad assicurare la stabilità dei terreni declivi ed a realizzare infrastrutture civili" (art. 2, comma 2).

I proprietari di immobili concorrono a sostenere gli oneri finanziari per la realizzazione "delle opere necessarie ai fini generali della bonifica, alla loro manutenzione ed esercizio fino al compimento delle stesse" solo qualora derivino loro benefici di particolare rilevanza e in misura (comunque non superiore al 25% del totale) proporzionale a questa (art. 3).

Le spese relative alla manutenzione e all’esercizio delle opere di bonifica dopo il loro compimento, sono a carico delle proprietà immobiliari in rapporto ai benefici che le medesime ricevono dalle opere di bonifica realizzate (art. 4).

Nell’ambito del comprensorio viene delimitato il "perimetro di contribuenza", di cui è data notizia al pubblico a mezzo trascrizione ai sensi del R.D. n. 215 del 1933, art. 58, teso ad individuare le proprietà immobiliari che presentano i due requisiti prescritti ai fini della contribuzione: a) l’insistenza sul comprensorio b) il conseguimento attuale o potenziale di benefici dall’attività di bonifica già realizzata o programmata.

L’iscrizione delle proprietà immobiliari nel "perimetro di contribuenza" comporta l’acquisizione della qualifica di consorziato e la partecipazione al consorzio ed ai relativi oneri, che è obbligatoria (art. 15, commi 2 e 3).

1 consorziati "sono tenuti al pagamento del contributo consortile, pari alla quota dovuta da ciascun consorziato per le spese di cui all’art. 3, comma 2 (concorso alle spese di realizzazione delle opere di bonifica) e all’art. 4, comma 1, lett. b, (spese di manutenzione e di esercizio) nonchè per le spese di funzionamento dal consorzio (art. 16, comma 1).

L’ammontare del contributo consortile, che costituisce onere reale sugli immobili (art. 16, comma 4), è determinato, con la deliberazione annuale di "riparto della contribuenza", in proporzione ai benefici derivanti a ciascun immobile (art. 16, comma 2).

A tal fine il consorzio elabora un "piano di classifica" degli immobili, che individua i benefici derivanti dalle opere di bonifica, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi e determina "indice di contribuenza" di ciascun immobile. Sia il "perimetro di contribuenza" sia il "piano di classifica" degli immobili sono approvati dal consiglio dei delegati, per due terzi eletti dai consorziati (artt. 20, 23).

Presso ciascun consorzio è istituito il catasto consortile al fine d’individuare tutti gli immobili situati nell’ambito del comprensorio (art. 18).

Dal riportato dato normativo, emerge, dunque, che i proprietari degli immobili siti nel comprensorio concorrono alle spese relative alle opere consortili solo se i beni di loro proprietà traggano beneficio dalle opere suddette e in proporzione alla misura di tale beneficio e che l’esercizio del corrispondente potere impositivo del consorzio si sviluppa attraverso: a) l’inclusione del bene nel "perimetro di contribuenza", che, definendo l’ambito delle proprietà che ricevono o possono ricevere benefici dalle opere ed attività di bonifica (comprese quelle di manutenzione e di esercizio) realizzate o programmate, incide sull’an dell’obbligo contributivo; b) l’elaborazione del "piano di classifica degli immobili" e dell’"indice di contribuenza" dei singoli immobili, che, individuando i benefici derivanti dalle opere di bonifica ai singoli immobili e la definizione dei parametri di relativa quantificazione, incide sul quantum dell’obbligo contributivo.

Con riferimento alla corrispondente normativa statale (cfr., in particolare, il R.D. n. 215 del 1933, artt. 10 e 11) – la giurisprudenza di questa Corte ha, d’altro canto, precisato che il beneficio che costituisce, unitamente all’ubicazione dell’immobile nel comprensorio consortile, il presupposto dell’obbligo di contribuzione e del corrisponde potere impositivo del Consorzio deve essere diretto e specifico e, quindi, strettamente inerente all’immobile e configurante una sua qualità specifica, tale da incrementarne il valore, non essendo sufficiente un beneficio che costituisca mero riflesso dell’inclusione del bene nel comprensorio di bonifica (cfr. Cass. 1386/11, 11722/10, 8770/09, s.u. 8960/96) e che "perimetro di contribuenzà" e "piano di classifica" configurano atti amministrativi (cfr. Cass. 8770/09, 1338/78) sindacabili dal giudice amministrativo ed opponibili davanti al giudice ordinario solo in prospettiva di disapplicazione.

Quanto al regime probatorio, si è, peraltro, puntualizzato che la ricomprensione degli immobili nel "perimetro di contribuenza" e la relativa valutazione nell’ambito di un "piano di classifica" comporta l’onere del contribuente, che voglia disconoscere il debito, di contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando, in tal caso, sul consorzio, in difetto di specifica contestazione; mentre, in assenza di "perimetro di contribuenza" e di mancata valutazione nell’ambito del "piano di classifica" grava sul consorzio, in base agli ordinari criteri di distribuzione dell’onere della prova ex art. 2967 c.c., l’onere di provare la qualità del contribuente di proprietario di immobile sito nel comprensorio ed il conseguimento da parte dell’immobile di sua proprietà, a causa delle opere eseguite, di concreti benefici non scaturenti dalla mera insistenza sull’area del comprensorio (cfr. Cass. ss.uu. 26009/08, 19509/04, 8960/96).

Ai fini considerati nessun rilievo riveste, peraltro, il "catasto consortile" di cui alla L.R. Toscana n. 34 del 1994, art. 18, che, come reso evidente dallo dato testuale della disposizione (oltre che dal complessivo testo normativo) presenta mere finalità repertoriali, ed inoltre – ancorchè indicazioni in contrario appaiano emergere da Cass. 4513/09 – la trascrizione del "perimetro di contribuenza", prevista dall’art. 15, comma 2, della legge regionale in rassegna fè dalla corrispondente norma statale: R.D. n. 215 del 1933, art. 10 ult. parte). L’incombente deve, infatti, ritenersi prescritto nella sua tipica funzione di pubblicità dichiarativa ai fini dell’opponibilità ai terzi, in rapporto alla dichiarata natura di onere reale del contributo consortile (cfr. art. 16, comma 4, della legge regionale); mentre la circostanza che "perimetro di contribuenza" (come il "piano di classifica") promani dall’assemblea dei delegati degli stessi consorziati (artt. 20, 23) rende superflue forme di pubblicizzazione, che ne subordinino l’efficacia nei loro confronti.

Tutto ciò chiarito, è il momento di passare all’esame degli specifici motivi di ricorso che attengono alle questioni controverse nel presente procedimento.

6. Il primo motivo d’impugnazione.

Il primo motivo d’impugnazione è collocato sotto la seguente rubrica: "Vizio di ultrapetizione della sentenza della sentenza della CTR di Firenze impugnata in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Violazione dell’art. 112 c.p.c.".

La parte ricorrente lamenta che il giudice di appello -dopo avere riconosciuto il vizio di ultrapetizione commesso dal giudice di primo grado ed avere ritenuto non fondati i motivi di impugnazione esposti nell’atto introduttivo di primo grado- aveva tuttavia dichiarato nulla la cartella di pagamento per il difetto di un beneficio concreto correlato all’esecuzione degli interventi di risanamento realizzati, per quanto tale questione non fosse stata prospettata dal contribuente che -nel ricorso introduttivo-non aveva formulato alcuna doglianza a tale proposito.

In tal modo il giudice di appello si era pronunciato d’ufficio su eccezioni che avrebbero potuto essere proposte solo dalle parti.

Il motivo è fondato e da accogliersi.

Per quanto la parte ricorrente non abbia fornito giustificazione idoneamente autosufficiente dei motivi di impugnazione del provvedimento impositivo formulati nell’atto introduttivo del ricorso, è possibile comunque per questa Corte identificare l’ambito del thema decidendum attraverso la stessa pronuncia qui impugnata, nella quale si da atto che il ricorrente di primo grado si era doluto del fatto che la cartella di primo grado fosse priva di motivazione e del fatto che la notifica della cartella medesima non sia stata preceduta dall’adozione di un provvedimento di accertamento.

Orbene, dopo avere riformato la decisione di primo grado per avere quest’ultima giudicato sulla scorta di un motivo di impugnazione non prospettato dalla allora parte ricorrente (il difetto di un beneficio a favore del fondo di proprietà del consorziato provvisto del requisito di particolare rilevanza) e dopo avere dichiarato di dover fare autonomo e diretto esame dei motivi di impugnazione formulati dalla medesima parte ricorrente di primo grado ed averne dichiarato l’infondatezza, la Commissione Regionale è passata ad esaminare nuovamente la questione del difetto di motivazione della cartella di pagamento (sia pure in punto di "ripartizione delle spese") giungendo poi alla conclusione che il Consorzio non aveva tenuto conto del diverso beneficio conseguito da ciascuno dei consorziati e non aveva dato conto dell’esistenza di un vantaggio specifico e diretto a favore dell’immobile di proprietà del contribuente.

In tal modo però il giudice del gravame ha sostanzialmente contraddetto il proprio precedente accertamento in ordine all’extrapetizione compiuta dal giudice di primo grado ed ha a sua volta giudicato sulla scorta di un argomento pacificamente mai proposto in causa da parte del ricorrente (il difetto di un vantaggio specifico e diretto), così finendo per acclarare ciò che aveva in precedenza dichiarato essere stato esorbitantemente acclarato dal primo giudice, e cioè appunto il difetto di un beneficio (se pure il primo giudice ha valorizzato tale difetto nell’ottica del requisito della "particolare rilevanza", mentre il giudice di appello lo ha valorizzato nell’ottica del requisito della correlazione specifica e diretta).

Dovendosi perciò cassare la pronuncia qui impugnata, non resta che rimettere la questione controversa alla medesima CTR Toscana che, in diversa composizione, regolerà anche le spese di questo grado i giudizio.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ali CTR Toscana che, in diversa composizione, deciderà pure sulle spese di lite di questo grado.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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