Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-06-2011) 03-10-2011, n. 35797 Risarcimento in forma specifica

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

D.D. ricorre tramite difensore di fiducia avverso l’ordinanza del 29 settembre 2010, con cui il Tribunale Monocratico di Siracusa aveva dichiarato inammissibile l’appello da lui proposto avverso la sentenza del giudice di pace di Avola, che il 21 gennaio 2010 l’aveva condannato a pena pecuniaria ed al risarcimento del danno in favore della parte lesa per il reato di ingiurie.

Sostiene l’ordinanza impugnata che l’appello sarebbe inammissibile ai sensi del D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 37, che consente il suddetto gravame solo quando vengono contestualmente impugnate anche le statuizioni patrimoniali, cosa che nel caso di specie a suo avviso non risultava fatta.

Deduce il ricorrente l’erroneità dell’assunto, atteso che, come da costante orientamento di questa Corte, l’impugnazione del capo concernente l’affermazione della penale responsabilità implica sempre e comunque anche l’impugnazione delle statuizioni risarcitorie consequenziali.

Il ricorso è fondato attesocchè, come ha più volte ritenuto questa Corte (si confrontino le numerose sentenze citate dal ricorrente) il D.Lgs. n. 274 del 2000, art. 37, non vale ad elidere il dettato del terzo e dell’art. 574 cod. proc. pen., comma 4, secondo i quali l’impugnazione delle statuizioni civili è proposta con il mezzo previsto per le disposizioni penali della sentenza ed il gravame contro la condanna penale estende i suoi effetti alle disposizioni risarcitorie consequenziali.

Ne consegue che l’impugnazione delle statuizioni penali intesa a revocare in dubbio l’affermazione della penale responsabilità, implica di necessità anche l’impugnazione delle statuizioni relative alle restituzioni ed al risarcimento del danno strettamente dipendenti dalla condanna penale, ancorchè il gravame sul punto non sia espressamente prospettato.

L’ordinanza impugnata va pertanto annullata senza rinvio, e gli atti vanno trasmessi al Tribunale di Siracusa per il giudizio di appello.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Siracusa per il giudizio di appello.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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