T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 28-10-2011, n. 1501 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Accertato che dagli atti di causa risulta:

che lo Sportello Unico per l’Immigrazione presso la Prefettura di Cremona con nota del 25.10.2010, prot. n. PCR/L/N2009/102015 diretta al Sig. K.A., richiedente in data 28.9.2009 l’accoglimento dell’istanza intesa ad ottenere la dichiarazione di emersione dal lavoro irregolare a favore del ricorrente, con la quale si comunicava, in conformità dell’art.10 bis della legge 241/90, allo stesso, il parere negativo in ordine alla predetta istanza per mancato possesso della carta di soggiorno, invitandolo ad esprimere eventuali osservazioni al riguardo;

che la detta comunicazione veniva restituita al mittente in data 29.11. 2010 in quanto il destinatario risultava sconosciuto;

che in data 11.1.2011 il SUI, vista la mancata allegazione da parte del datore di lavoro degli atti comprovanti i requisiti richiesti dalla legge, concludeva archiviando la pratica di emersione;

Visto il motivo di gravame dedotto dal ricorrente con cui si contesta la mancata partecipazione in contraddittorio dello stesso al procedimento amministravo di cui è causa e comunque il mancato rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione;

Ritenuto che tale motivo appare decisamente infondato atteso, in primo luogo, che il ricorrente, tramite i propri difensori, ha potuto prendere più volte visione della pratica ed assicurare le proprie rimostranze al SUI e che, in secondo luogo, il sedicente suo datore di lavoro, il quale come egli stesso ricorda aveva preteso una somma di 5.000, 00 euro per presentare l’istanza di emersione, è risultato privo del requisito inderogabile del possesso della carta di soggiorno previsto dalla legge 102/2009.

Ritenuto altresì che il permesso di soggiorno preteso dal ricorrente appare possibile ottenerlo soltanto allorquando il datore di lavoro, dopo aver dimostrato il possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge ed aver ottemperato agli obblighi contributivi dovuti, comunica l’intenzione di non proseguire nel rapporto di lavoro con il lavoratore extracomunitario.

Ritenuto in conclusione che il ricorso debba essere rigettato con spese a carico del ricorrente.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.

Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’amministrazione resistente delle spese di giudizio che liquida nella somma complessiva di euro 1000,00 oltre gli accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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