Cass. civ. Sez. V, Sent., 24-02-2012, n. 2836 Notificazione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Consorzio di Bonifica Val d’Era propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello del Consorzio, è stata confermata l’illegittimità della cartella esattoriale emessa nei confronti di G.G. per contributi consortili relativi all’anno 2004.

Il giudice d’appello, premesso che l’affermazione della sentenza di primo grado secondo la quale il Consorzio non si era costituito configurava mero errore materiale ininfluente sull’esito del giudizio, ha ritenuto che la prova della sussistenza del beneficio deve essere fornita dal Consorzio e che tale onere nella specie non era stato assolto dall’ente, non essendo sufficiente la produzione di atti amministrativi, e senza che all’onere stesso potesse sostituirsi una eventuale consulenza tecnica d’ufficio.

La G. non si è costituita.

Il Consorzio ha depositato memoria.

Motivi della decisione

Il ricorso è stato notificato a mezzo del servizio postale, ai sensi della L. n. 53 del 1994, ma il ricorrente non ha provveduto al deposito dell’avviso di ricevimento della raccomandata.

Ciò determina, in mancanza della costituzione in giudizio dell’intimata, l’inammissibilità del ricorso, per assenza di prova della instaurazione del contraddittorio (Cass., Sez. un., n. 627 del 2008).

Non v’è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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