Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-06-2011) 03-10-2011, n. 35794

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto del 29 novembre 2010 il GIP presso il Tribunale di Siracusa disponeva l’archiviazione degli atti del procedimento relativo alla denuncia sporta da B.D. nei confronti di N.T., ritenendo l’inammissibilità dell’opposizione della parte lesa perchè proposta oltre il termine di dieci giorni dalla notificazione dell’avviso della richiesta di archiviazione fatta dal P.M..

Avverso detto provvedimento ricorre il B., deducendone la nullità per violazione dell’art. 178, lett. c), osservando che il termine decadico stabilito per la proposizione dell’opposizione dal terzo comma dell’art. 408 c.p.p., per costante giurisprudenza di questa Corte non è perentorio.

Il ricorso è fondato, atteso che, al di fuori dei casi in cui il GIP abbia già provveduto, la proposizione dell’opposizione a richiesta di archiviazione effettuata dopo il decimo giorno dalla notificazione dell’avviso della richiesta di archiviazione, non ne determina l’inammissibilità e non esonera il giudice dalla sua valutazione (tra le più recenti Sez. 2^ n. 33882 del 16.6.2010 Rv 248120; Sez. 5^ n. 19073 del 31.3.2010 Rv 247511); la declaratoria di inammissibilità dell’opposizione "tardiva" integra pertanto un’ipotesi di violazione del principio del contraddittorio, che comporta la nullità assoluta del provvedimento impugnato.

Il decreto oggetto del ricorso va pertanto annullato senza rinvio. Va disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Siracusa per l’ulteriore corso.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio il provvedimento impugnato e dispone trasmettersi gli atti al G.I.P. del Tribunale di Siracusa per l’ulteriore corso.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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