Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-06-2011) 03-10-2011, n. 35793 Falsità

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

R.D. ricorre tramite difensore di fiducia avverso la sentenza dell’8 giugno 2010, con cui il Tribunale Monocratico di Milano gli aveva applicato la pena concordata tra le parti per possesso e fabbricazione di documento di identificazione falso, contraffazione della patente di guida, falsa attestazione sulla propria identità personale e guida senza patente.

Deduce il ricorrente la nullità della sentenza per carenza di motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto concernente la falsità del proprio documento di identità, che il Tribunale a suo avviso aveva ritenuto apoditticamente, senza dar conto del suo convincimento.

Il ricorso è inammissibile atteso che, come ha correttamente osservato il P.G., la qualificazione giuridica del fatto era stata concordata tra le parti ed il giudice l’aveva ritenuta giuridicamente corretta, e non è consentito revocare in dubbio la manifestazione di volontà sfociata nel patteggiamento della pena.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al pagamento della somma di Euro 1.000,00= in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00= in favore della Cassa delle Ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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