Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-06-2011) 03-10-2011, n. 35792 Misure di prevenzione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

L.F. ricorre avverso l’ordinanza dell’11 novembre 2010, con cui la Corte di Appello di Lecce aveva confermato il provvedimento di quel Tribunale, che aveva respinto la sua istanza di revoca della misura di prevenzione della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, applicatagli con decreto del 20 marzo 2006. Con il suddetto decreto il Tribunale di Lecce aveva applicato la misura di prevenzione considerando che il L. era stato condannato con sentenza passata in giudicato per il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso, e si trovava sottoposto a custodia cautelare carceraria per il delitto di usura aggravato ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7.

Con l’istanza di revoca della misura il ricorrente aveva dedotto che, ancorchè per il delitto di usura fosse stata affermata la sua penale responsabilità, tuttavia l’aggravante era stata esclusa; non aveva mai violato le prescrizioni impostegli; il Tribunale di Sorveglianza l’aveva affidato in prova al servizio sociale ed era dedito a regolare attività lavorativa.

La corte territoriale aveva confermato l’ordinanza di rigetto dell’istanza, osservando che gli elementi suindicati non valevano ad elidere il valore indiziante della pregressa condanna per il reato associativo e l’imputazione di altro successivo episodio di analogo tenore, ed in tale prospettiva l’elisione dell’aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7, non assumeva rilievo decisivo.

Quanto all’affidamento in prova al servizio sociale, secondo il provvedimento impugnato il beneficio non attestava la cessazione della pericolosità del L., dimostrando solo che era stata valutata la possibilità che l’affidamento avrebbe potuto contribuire alla rieducazione del condannato.

Deduce il ricorrente l’erroneità della motivazione del provvedimento impugnato, che era incorso nell’equivoco di ritenere la pendenza di altro procedimento per associazioni ex art. 416 bis cod. proc. pen. mentre invece si trattava della mera aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7, che era stata peraltro esclusa. Lamenta inoltre il ricorrente la sottovalutazione dell’affidamento in prova al servizio sociale, comunque sintomatico di attenuazione della pericolosità.

Il ricorso è destituito di fondamento, atteso che, come ha esattamente osservato il Procuratore Generale, l’affidamento in prova al servizio sociale non comporta l’automatico venir meno della pericolosità, che è invece ancora attualmente attestata non solo dalla condanna per il reato di cui all’art. 416 bis cod. pen. del 2003, ma anche dalla successiva condanna per usura, ancorchè l’aggravante fosse stata esclusa.

Il ricorso va pertanto rigetta ed al rigetto consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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