Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-06-2011) 03-10-2011, n. 35782 Danno

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

– Che con l’impugnata sentenza il giudice di pace di Roma dichiarò G.C. responsabile dei reati di ingiurie e minacce in danno di C.B. e lo condannò alla pena di Euro 2010 di multa nonchè al risarcimento del danno in favore della persona offesa, costituitasi parte civile;

– che avverso detta sentenza propose appello davanti al tribunale di Roma il difensore dell’imputato, dolendosi della mancata concessione delle attenuanti generiche, dell’asserita eccessività della pena e della condanna al risarcimento del danno, in assenza – si afferma – di alcuna prova circa la effettiva sussistenza di detto danno;

– che l’adito tribunale di Roma, con ordinanza del 15 dicembre 2010, dichiarò inammissibile l’appello, siccome proposto avverso sentenza di condanna a sola pena pecuniaria, senza specifiche doglianze in punto di responsabilità penale, disponendo peraltro la sua conversione in ricorso per cassazione.

Motivi della decisione

– Che il proposto gravame, contrariamente a quanto ritenuto dal tribunale di Roma, andava considerato come appello validamente proposto avverso la sentenza di primo grado, giacchè, se è vero che, come rilevato dal suddetto tribunale, esso non contiene doglianze in punto di penale responsabilità dell’imputato, per cui non doveva operare la regola stabilita dal noto e consolidato orientamento giurisprudenziale (richiamato anche nell’ordinanza del 15 dicembre 2010), per il caso in cui non venga proposta impugnazione avverso le statuizioni civili ma venga contestato il giudizio di penale responsabilità che ne costituisce il presupposto, è altrettanto vero che detta regola appare, nella specie, del tutto incongruamente evocata, risultando espressamente impugnato proprio il capo relativo alla condanna al risarcimento dei danni, per cui del tutto corretta era stata la proposizione dell’appello, in applicazione del chiaro e specifico dettato di cui all’art. 37, comma 1, seconda ipotesi, del D.Lgs. n. 274 del 2000, secondo cui l’"imputato può proporre appello anche contro le se utenze che applicano la pena pecuniaria se impugna il capo relativo alla condanna, anche generica, al risarcimento del danno".

P.Q.M.

La Corte annulla l’ordinanza di inammissibilità e, riqualificata l’impugnazione come appello, dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Roma per il relativo giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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