Cass. civ. Sez. V, Sent., 24-02-2012, n. 2830

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. G.I. propose ricorso avverso cartella intimante il pagamento, in favore del Consorzio di bonifica Val d’Era, del contributo per l’anno 2004, in relazione ad immobile di sua proprietà insistente sull’area consortile.

A fondamento del ricorso il contribuente deduceva la mancanza del potere impositivo del Consorzio, non traendo il bene di sua proprietà beneficio diretto dalle opere consortili, il difetto di motivazione del provvedimento impugnato nonchè l’errata commisurazione del tributo alla rendita catastale del fabbricato.

L’adita commissione tributaria accolse il ricorso, con decisione confermata, in esito all’appello del Consorzio, dalla commissione regionale.

I giudici di appello respinsero l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado (fondata sul fatto che i primi giudici avevano affermato che il Consorzio non si era costituito, mentre lo stesso si era regolarmente costituito depositando controdeduzioni e documentazione), in quanto l’espressione "il Consorzio non si costituiva", contenuta in tale sentenza, era evidentemente frutto di errore materiale che non aveva influito sull’esito del giudizio. Nel merito i suddetti giudici, pur dando atto dell’avvenuta definizione del "perimetro di contribuenza" e del "piano di classifica" e della considerazione in essi de fondo di proprietà del contribuente, rilevarono che il Consorzio non aveva fornito la prova, su di esso asseritamente incombente, in merito alla sussistenza di benefici a favore del bene di proprietà del contribuente.

Avverso la sentenza di appello, il Consorzio ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi.

Il contribuente non ha resistito.

2. Col primo motivo, deducendo violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 23 e 36, nonchè artt. 24 e 111 Cost., il ricorrente si duole del fatto che i giudici d’appello abbiano respinto l’eccezione di nullità della sentenza di primo grado (nella quale si affermava la mancata costituzione del consorzio) sostenendo che si trattava di un mero errore materiale, mentre dalla sentenza della C.T.P. risulta che l’imposizione fu ritenuta illegittima perchè il Consorzio (che pure aveva depositato controdeduzioni e numerosi documenti dei quali non si dava atto) non aveva fornito la prova che il singolo immobile aveva tratto beneficio dalla bonifica e che detto beneficio era diretto e di particolare rilevanza.

La censura è inammissibile per carenza di interesse.

Innanzitutto manca (peraltro in violazione del principio di autosufficienza) la specificazione del contenuto delle controdeduzioni e dei documenti prodotti dal Consorzio e non si consente pertanto a questo giudice alcuna valutazione in proposito, è tuttavia evidente che l’affermazione secondo la quale il Consorzio non aveva provato la sussistenza dei benefici a favore del bene del contribuente non autorizza a ritenere che non siano state esaminate le controdeduzioni e i documenti suddetti, non essendo certo che una valutazione degli stessi avrebbe condotto ad una decisione diversa e non potendosi pertanto nella specie indirettamente dedurre che l’affermazione di mancata costituzione del Consorzio, lungi dall’esprimere un mero errore materiale non incidente su giudizio, corrispondeva invece ad una convinzione dei giudici di prime cure alla quale era corrisposta una mancata considerazione di tutta l’attività difensiva del Consorzio siccome ritenuto non "presente" nel processo.

In ogni caso, anche se non fosse stato meramente materiale, l’errore del giudice di prime cure non avrebbe potuto condurre a conseguenze processuali diverse da quelle che si sono prodotte nel processo, posto che la valutazione delle difese del Consorzio, in ipotesi omessa dai primi giudici per la ritenuta mancata costituzione dello stesso, è stata comunque operata dai giudici d’appello (e se tanto non fosse avvenuto, di ciò doveva – e poteva – dolersi in questa sede il ricorrente).

Invero, al di là delle ipotesi tassative ed eccezionali di rimessione alla commissione tributaria provinciale, previste dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1, il giudizio dinanzi alla C.T.R. assume le caratteristiche di mezzo di gravame ossia di mezzo di impugnazione a carattere sostitutivo, con la conseguenza che la sentenza d’appello prende il posto, nel rispetto della devoluzione occasionata dall’impugnazione presentata, di quella emessa dal giudice di primo grado. Ne consegue che, non essendo previsto l’appello come un giudizio meramente rescindente, il ricorrente non ha interesse a che semplicemente si accerti se i primi giudici hanno o meno considerato la "presenza" nel processo del Consorzio e quindi valutato e sue difese, ma ha interesse a che quelle difese siano in ogni caso valutate (e nel senso dal Consorzio auspicato) dai giudici d’appello; in altre parole, manca l’interesse al mero accertamento di un preteso errore dei giudici di primo grado in sè considerato, sussistendo invece l’interesse a che al preteso errore si ponga rimedio e la decisione della C.T.P. (sia essa frutto di omessa valutazione delle difese del Consorzio, impropriamente ritenuto non costituito, ovvero di valutazioni erronee, non approfondite o superficiali) venga "sostituita" da una nuova decisione (previa valutazione di tutte le difese spiegate, anche quelle assentamene ignorate dai giudici di primo grado) da parte dei giudici d’appello, cosa che nella specie è avvenuta.

Con il secondo motivo il ricorrente – deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c. – censura la decisione impugnata per non aver rilevato che, in presenza di inclusione del bene del contribuente nel "perimetro di contribuenza" e di sua valutazione nell’ambito del "piano di classifica", il Consorzio è esonerato dall’onere di dimostrare il concreto beneficio conseguito del consorziato a causa della opere di bonifica.

Con il terzo motivo il ricorrente, deducendo vizio di motivazione, censura l’assunta carenza di prova in merito alla ricorrenza di specifico beneficio a vantaggio del bene del contribuente.

Atteso che sia la sentenza impugnata sia gli atti di parte presentano, quanto a richiami normativi e giurisprudenziali e riferimenti fattuali, profili di non appagante coerenza e perspicuità, il collegio reputa opportuno delineare, in premessa, la disciplina di riferimento.

In tale prospettiva, va rilevato che, rientrando la materia dei consorzi di bonifica nella competenza della legislazione regionale (cfr. l’art. 117 Cost.), nella specie viene in rilievo la L.R. Toscana n. 34 del 1994 e successive modificazioni (largamente ispirata alla corrispondente normativa statale: R.D. n. 215 del 1933).

Dal richiamato dato normativo emerge che – allo scopo della realizzazione di "un mezzo permanente finalizzato allo sviluppo, alla tutela e alla valorizzazione delle produzioni agricole, alla difesa del suolo, alla regimazione delle acque e alla tutela dell’ambiente e delle sue risorse naturali" (art. 1, comma 1) – tutto il territorio regionale è suddiviso in comprensori, tendenzialmenle rispondenti ai diversi bacini idrografici (art. 5), con istituzione in ciascuno di essi, con deliberazione del consiglio regionale (art. 14), di un consorzio di bonifica – eretto in persona giuridica pubblica (art. 12) – costituito tra i proprietari degli immobili agricoli ed extra- agricoli situati nell’ambito del relativo comprensorio di bonifica, che ricevono o possono ricevere benefici dall’attività di bonifica già realizzata ovvero da attuare secondo i piani generali di bonifica ed i programmi pluriennali (art. 15, comma 1).

Nell’ambito del comprensorio di pertinenza, ciascun consorzio svolge attività di bonifica, secondo le previsioni del piano generale di bonifica, adottato per quel comprensorio (art. 8), così concorrendo, con Regione ed enti locali, alla realizzazione delle finalità indicate dall’art. 1, attraverso l’esercizio delle funzioni di cui all’art. 12 della legge (ivi comprese quelle dei soppressi consorzi idraulici di difesa e di scolo di quarta e quinta categoria e dei consorzi idraulici di terza categoria di competenza regionale: art. 59).

Costituiscono "attività di bonifica" – ove previsti nei piani generali di bonifica di cui all’art. 8 della legge – "il complesso degli interventi finalizzati ad assicurare lo scolo delle acque, la sanità idraulica del territorio e la regimazione dei corsi d’acqua naturali, a conservare ed incrementare le risorse idriche per usi agricoli in connessione con i piani di utilizzazione idropotabile ed industriale, nonchè ad adeguare, completare e mantenere le opere di bonifica già realizzatè" (art. 2, comma 1) ed altresì, se finalizzati ad attività di bonifica, "gli interventi volti ad assicurare la stabilità dei terreni declivi ed a realizzare infrastrutture civili" (art. 2, comma 2).

I proprietari di immobili concorrono a sostenere gli oneri finanziari per la realizzazione "delle opere necessaria ai fini generali della bonifica, alfa loro manutenzione ed esercizio fino al compimento delle stesse" solo qualora derivino loro benefici di particolare rilevanza e in misura (comunque non superiore al 25% del totale) proporzionale a questa (art. 3).

Le spese relative alla manutenzione e all’esercizio delle opere di bonifica dopo il loro compimento, sono a carico delle proprietà immobiliari in rapporto ai benefici che le medesime ricevono dalle opere di bonifica realizzate (art. 4).

Nell’ambito del comprensorio viene delimitato il "perimetro di contribuenza", di cui è data notizia al pubblico a mezzo trascrizione ai sensi del R.D. n. 215 del 1933, art. 58, teso ad individuare le proprietà immobiliari che presentano i due requisiti prescritti ai fini della contribuzione: a) l’insistenza sul comprensorio b) il conseguimento attuale o potenziale di benefici dall’attività di bonifica già realizzata o programmata.

L’iscrizione delle proprietà immobiliari nel "perimetro di conlribuenza" comporta l’acquisizione della qualifica di consorziato e la partecipazione al consorzio ed ai relativi oneri, che è obbligatoria (art. 15, commi 2 e 3).

I consorziati "sono tenuti al pagamento del contributo consortile, pari alla quota dovuta da ciascun consorziato per le spese di cui all’art. 3, comma 2 (concorso alle spese di realizzazione delle opere di bonifica) e all’art. 4, comma 1, lett. b (spese di manutenzione e di esercizio) nonchè per le spese di funzionamento dal consorzio (art. 16, comma 1).

L’ammontare del contributo consortile, che costituisce onere reale sugli immobili (art. 16, comma 4), è determinato, con la deliberazione annuale di "riparto della contribuenza". in proporzione ai benefici derivanti a ciascun immobile (art. 16, comma 2).

A tal fine il consorzio elabora un "piano di classifica" degli immobili, che individua i benefici derivanti dalle opere di bonifica, stabilisce i parametri per la quantificazione dei medesimi e determina l’indice di contribuenza" di ciascun immobile. Sia il "perimetro di contribuenza" sia il "piano di classifica" degli immobili sono approvati dai consiglio dei delegati, per due terzi eletti dai consorziati (artt. 20, 23).

Presso ciascun consorzio è istituito il catasto consortile al fine d’individuare tutti gli immobili situati nell’ambito del comprensorio (art. 18).

2. – Dal riportato dato normativo, emerge, dunque, che i proprietari degli immobili siti nel comprensorio concorrono alle spese relative alle opere consortili solo se i beni di loro proprietà traggano beneficio dalle opere suddette e in proporzione alla misura di tale beneficio e che l’esercizio del corrispondente potere impositivo del consorzio si sviluppa attraverso: a) l’inclusione del bene nel "perimetro di contribuenza", che, definendo l’ambito delle proprietà che ricevono o possono ricevere benefici dalle opere ed attività di bonifica (comprese quelle di manutenzione e di esercizio) realizzate o programmate, incide sull’an dell’obbligo contributivo; b) l’elaborazione del "piano di classifica degli immobili" e dell’indice di contribuenza" dei singoli immobili, che, individuando i benefici derivanti dalle opere di bonifica ai singoli immobili e la definizione dei parametri di relativa quantificazione, incide sul quantum dell’obbligo contributivo.

Con riferimento alla corrispondente normativa statale (cfr., in particolare, R.D. n. 215 del 1933, artt. 10 e 11) – la giurisprudenza di questa Corte ha, d’altro canto, precisato che il beneficio che costituisce, unitamente all’ubicazione dell’immobile nel comprensorio consortile, il presupposto dell’obbligo di contribuzione e del corrisponde potere impositivo del Consorzio deve essere diretto e specifico e, quindi, strettamente inerente all’immobile e configurante una sua qualità specifica, tale da incrementarne il valore, non essendo sufficiente un beneficio che costituisca mero riflesso dell’inclusione del bene nel comprensorio di bonifica (cfr.

Cass. 1386/11, 11722/10, 8770/09, s.u. 8960/96) e che "perimetro di contribuenza" e "piano di classifica" configurano atti amministrativi (cfr. Cass. 8770/09. 1338/78) sindacabili dal giudice amministrativo ed opponibili davanti al giudice ordinario solo in prospettiva di disapplicazione.

Quanto al regime probatorio, si e, peraltro, puntualizzato che la ricomprensione degli immobili nel "perimetro di contribuenza" e la relativa valutazione nell’ambito di un "piano di classifica" comporta l’onere del contribuente, che voglia disconoscere il debito, di contestare specificamente la legittimità del provvedimento ovvero il suo contenuto, nessun ulteriore onere probatorio gravando, in tal caso, sul consorzio, in difetto di specifica contestazione; mentre, in assenza di "perimetro di contribuenza" e di mancata valutazione nell’ambito del "piano di classifica" grava sul consorzio, in base agli ordinari crileri di distribuzione dell’onere della prova ex art. 2967 c.c., l’onere di provare la qualità del contribuente di proprietario di immobile sito nel comprensorio ed il conseguimento da parte dell’immobile di sua proprietà, a causa delle opere eseguite, di concreti benefici non scaturenti dalla mera insistenza sull’area del comprensorio (cfr. Cass. ss.uu. 26009/08. 19509/04, 8960/96).

Ai fini considerati nessun rilievo riveste, peraltro, il "catasto consortile" di cui alla L.R. Toscana n. 34 del 1994, art. 18, che, come reso evidente dallo dato testuale della disposizione (oltre che dal complessivo testo normativo) presenta mere finalità repertoriali, ed inoltre – ancorchè indicazioni in contrario appaiano emergere da Cass. 4513/09 – la trascrizione del "perimetro di contribuenza", prevista dall’art. 15, comma 2, della legge regionale in rassegna (e dalla corrispondente norma statale: R.D. n. 215 del 1933, art. 10, ult. parte). L’incombente deve, infatti, ritenersi prescritto nella sua tipica funzione di pubblicità dichiarativa ai fini dell’opponibilità ai terzi, in rapporto alla dichiarata natura di onere reale del contributo consortile (cfr. art. 16, comma 4, della legge regionale); mentre la circostanza che "perimetro di contribuenza" (come il "piano di classifica") promani dall’assemblea dei delegati degli stessi consorziati (artt. 20, 23) rende superflue forme di pubblicizzazione, che ne subordinino l’efficacia nei loro confronti.

Alla stregua della considerazioni che precedono, il primo motivo di ricorso si rivela fondato e, restando assorbito il secondo motivo, s’impone l’accoglimento del ricorso.

La sentenza impugnata va, dunque, cassata con rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Toscana.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo e dichiara assorbito il terzo. Cassa la decisione impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Toscana.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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