Cass. pen. Sez. V, Sent., (ud. 28-06-2011) 03-10-2011, n. 35779

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

– Che con l’impugnata sentenza il giudice di pace di Nicosia dichiarò D.C.S. responsabile dei reati di ingiurie e minacce in danno di R.M. e lo condannò pertanto alla pena complessiva di Euro 600 di multa, determinata partendo da una pena base di Euro 400 ed apportando su di questa un aumento della metà per effetto della contestata e ritenuta recidiva reiterata;

– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la locale procura generale della Repubblica denunciando violazione di legge per non essere stato tenuto conto, nella suddetta determinazione della pena, dell’aumento che sulla pena base sarebbe stato da apportare anche per la presumibilmente ritenuta (ancorchè non esplicitamente dichiarata) continuazione tra i due reati ascritti all’imputato.

Motivi della decisione

– Che il ricorso appare meritevole di accoglimento, riscontrandosi in effetti nella decisione impugnata la denunciata violazione di legge, alla quale dovrà quindi porre rimedio il giudice di rinvio.

P.Q.M.

La Corte annulla la sentenza impugnata, limitatamente alla misura del trattamento sanzionatorio, con rinvio, per nuovo esame sul punto, al giudice di pace di Nicosia.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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