Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 24-06-2011) 03-10-2011, n. 35839 Omicidio colposo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Avverso il decreto del Gip del Tribunale di Torre Annunziata in data 13 ottobre 2010 – con il quale è stata ordinata l’archiviazione degli atti relativi al procedimento penale avviato nei confronti di G.P. per il reato di omicidio colposo – le parti offese M.R. ed A.L., a mezzo di difensore, hanno proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l’annullamento per i seguenti motivi: 1) – violazione ed erronea applicazione degli artt. 409 e 410 c.p.p. in relazione all’art. 127 c.p.p., comma 5, e carenza ed illogicità della motivazione art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) e ed e) perchè il Gip – che con precedente provvedimento, in accoglimento dell’opposizione alla richiesta di archiviazione aveva ordinato al P.M. ulteriori atti di indagine – ha accolto con provvedimento "de plano" la richiesta di archiviazione avanzata dal P.M. in esito al supplemento di indagini, senza instaurare il contraddittorio, così non consentendo agli opponenti l’esercizio del diritto di difesa anche in ordine ai risultati del supplemento di indagine; 2) – violazione ed erronea interpretazione dell’art. 40 c.p., e mancanza di motivazione quanto alla omessa valutazione delle tesi proposte dalla difesa delle parti offese con particolare riferimento al nesso di causalità.

Il Procuratore Generale presso questa Corte, con la sua requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso; il difensore dei ricorrenti ha depositato note di replica a detta requisitoria.

I ricorsi devono essere rigettati per le ragioni di seguito indicate.

Quanto al primo motivo di gravame, mette conto sottolineare che le Sezioni Unite di questa Corte hanno enunciato il principio secondo cui "il giudice può provvedere "de plano" sulla reiterata richiesta di archiviazione – proposta a seguito dello svolgimento di indagini suppletive, indicate dal giudice all’esito del contraddittorio camerale – qualora la persona offesa non abbia presentato una nuova opposizione ovvero quest’ultima sia inammissibile" (Sez. U, n. 23909 del 27/05/2010 Cc. – dep. 22/06/2010 – Rv. 247124); nella concreta fattispecie il GIP, contestualmente al decreto di archiviazione, ha dichiarato inammissibile la seconda (peraltro dal GIP stesso definita "non formale") opposizione muovendo dal rilievo che non era stato indicato l’oggetto delle investigazioni suppletive, vale a dire i temi di prova sui quali espletare le indagini: di tal che, non sussiste la denunciata violazione di legge.

Per quel che riguarda la seconda doglianza, i ricorrenti, pur avendo enunciato quale motivo di censura il vizio di "mancanza di motivazione" – che, come è noto, costituisce violazione di legge e quindi come tale ben può essere dedotta con il ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione – in realtà non hanno denunciato la mancanza di motivazione in ordine ai presupposti della inammissibilità della seconda opposizione, e, quindi, non hanno sostanzialmente contestato l’assunto del GIP circa la ritenuta sussistenza dei profili di inammissibilità di detta opposizione; i ricorrenti, per vero, si sono limitati ad esprimere proprie valutazioni critiche sull’esito delle indagini svolte, ed a dedurre quindi un difetto di motivazione – circa l’infondatezza della notizia di reato e i risultati d’indagine – che non può trovare ingresso nel giudizio di legittimità in tema di ricorso avverso decreto di archiviazione.

Al rigetto dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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