T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 28-10-2011, n. 1491

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

K.S., cittadina indiana, ha presentato in data 4.3.2009 istanza alla Prefettura di Brescia per ottenere la cittadinanza italiana. La richiesta è stata formulata ai sensi dell’art. 9 comma 1 lett. f) della legge 5 febbraio 1992 n. 21 (straniero che risiede legalmente da almeno dieci anni nel territorio della Repubblica).

In assenza di alcuna risposta, con atto notificato il 28.6.2011 e depositato il 12.7.2011, la ricorrente ha proposto ricorso, ex art.117 c.p.a., per far accertare il carattere illegittimo del silenzio serbato dall’Amministrazione e far dichiarare il dovere della medesima di provvedere sulla domanda, essendo stato superato il termine per la definizione del relativo procedimento, stabilito, dall’art. 3 del DPR 18 aprile 1994 n. 362, in 730 giorni decorrenti dalla presentazione della domanda.

In data 21.7.2011, si è costituita in giudizio l’Amministrazione intimata, facendo riserva di svolgere successivamente le proprie difese, ma eccependo preliminarmente l’incompetenza territoriale della Sezione, essendo in contestazione atto avente efficacia sull’intero territorio nazionale e da emettere da organo centrale dello Stato.

Alla camera di consiglio del 26.10.2011 la causa è passata in decisione senza che sia intervenuta alcuna produzione documentale da parte dell’Amministrazione.

Preliminarmente – ex artt. 13 e 15 del c.p.a. – il Collegio è chiamato a verificare la sussistenza della competenza territoriale. Al riguardo, va confermato quanto già ritenuto dalla Sezione con la sentenza n. 4113/2010 del 22.10.2010, con la quale si è affermata la sussistenza della competenza a giudicare del T.A.R. Brescia, sostenendo che a differenza del provvedimento di attribuzione della cittadinanza, che produce l’attribuzione dello status civitatis (e quindi i cui effetti diretti non sono limitati al territorio di una regione), il mero comportamento inerte sulla domanda di cittadinanza produce effetti soltanto processuali (in quanto legittima alla domanda ex art. 31 c.p.a.), che non consentono di sottrarlo alla regola generale di attribuzione della competenza ex 13, co. 1, secondo periodo, del c.p.a. Inoltre va ancora ricordato che la domanda per ottenere la cittadinanza è presentata alla Prefettura di competenza e, successivamente, da questa, una volta acclarata la presenza dei requisiti di ammissione, trasmessa al Ministero dell’Interno. Il silenzio, pertanto, parrebbe da ascrivere sia alla Prefettura che al Ministero. Al richiedente, una volta presentata la domanda, non viene comunicato alcunché. Pertanto, appare decisamente improbabile la rimessione degli atti alla competenza del TAR Lazio qualora il silenzio fosse da ascrivere alla Prefettura.

Affermata la competenza, la Sezione rileva che – ai fini del decidere – risulta necessario acquisire una relazione di chiarimenti, con allegata la relativa documentazione, a cura dell’intimato ministero dell’Interno.

Per l’effettuazione del suddetto incombente istruttorio va assegnato il termine di giorni 60, decorrente dalla comunicazione in forma amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione a cura della parte più diligente, ove anteriore.

Resta riservata al definitivo ogni ulteriore pronuncia in rito, nel merito e sulle spese.

Si rinvia, per l’ulteriore trattazione, alla c.c. del 7 marzo 2012, ore di rito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) non definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, affermata la propria competenza territoriale;

Ordina al Ministro degli Interni di depositare, presso la Segreteria della Sezione, una relazione di chiarimenti nei sensi di cui in motivazione.

Assegna per l’effettuazione il termine di giorni 60, decorrente dalla comunicazione in forma amministrativa della presente sentenza, ovvero dalla sua notificazione a cura della parte più diligente, ove anteriore.

Rinvia, per l’ulteriore trattazione, alla c.c. del 7 marzo 2012, ore di rito.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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