T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 28-10-2011, n. 1489 Lavoro subordinato

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato:

– che il ricorrente impugna il provvedimento col quale il Questore di Brescia ha respinto la sua istanza di rinnovo del permesso di soggiorno e contestualmente revocato nei suoi confronti il titolo già posseduto data l’esistenza a carico del ricorrente stesso di un ordine di espulsione dal territorio nazionale emesso con diverse generalità il 26 gennaio 2006 e non impugnato (doc. 1 ricorrente, copia provvedimento di diniego);

– che a seguito dell’istruttoria disposta con ordinanza di questo Tribunale 14 luglio 2011 n°1054 l’amministrazione in data 29 agosto 2011 ha depositato copia del predetto provvedimento, che è stato notificato al ricorrente tradotto nella sua lingua madre in data 26 gennaio 2006 e gli fa divieto per i dieci anni successivi di rientrare nel territorio italiano;

– che a fronte di ciò il provvedimento impugnato appare legittimo e doveroso. In dettaglio, il primo motivo di ricorso dedotto, imperniato sulla presunta violazione dell’art. 10 bis l. 241/1990, è infondato, in quanto il preavviso di diniego viene legittimamente emesso a fronte di un provvedimento dovuto (esattamente in termini, per tutte, C.d.S. sez. V, 28 luglio 2008, n. 3707); il secondo motivo di ricorso, centrato su un altrettanto presunto difetto di motivazione è per la stessa ragione infondato; il terzo motivo è inconferente, dato che la materia della legalizzazione degli stranieri clandestini è all’evidenza estranea all’oggetto di causa;

– che pertanto il ricorso è infondato e va respinto;

– che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Condanna il ricorrente a rifondere all’amministrazione le spese del giudizio, spese che liquida in Euro 1.200, oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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