T.A.R. Lombardia Brescia Sez. I, Sent., 28-10-2011, n. 1486

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Rilevato che:

– il ricorrente è cittadino extracomunitario che aveva ottenuto la emersione ex art. 1ter l. 102/09 e che se la è vista revocare,

– la revoca è stata disposta perché lo straniero non avrebbe sottoscritto un contratto di soggiorno regolare,

– nel corso del giudizio si è appreso che egli in realtà ha contraffatto un timbro (o fatto uso di timbro contraffatto da altri) dello sportello unico per l’immigrazione per far apparire soddisfatte le condizioni che giustificavano il rilascio del permesso di soggiorno,

– in questo contesto non possono essere apprezzati né il motivo di ricorso sulla necessità di instaurare un contraddittorio procedimentale (perché la revoca del titolo ottenuto fraudolentemente diventa un atto dovuto senza che possano rilevare affidamenti di sorta), né il motivo sulla esistenza di una sopravvenienza da tutelare, che – a prescindere dalla circostanza che la sopravvenienza rileva normativamente nel procedimento per il rilascio del permesso di soggiorno ordinario, e non nel procedimento per il rilascio dell’emersione – è idonea a superare irregolarità amministrative, ma non il vizio di aver ottenuto il titolo mediante un comportamento fraudolento;

– negli atti non v’è traccia di comunicazioni all’autorità giudiziaria, che il Tribunale dispone pertanto con questo stesso provvedimento;

– spese a carico;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:

RESPINGE il ricorso.

SPESE a carico del ricorrente liquidate in euro 500.

DISPONE la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cremona per le decisioni di propria competenza.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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