Cass. civ. Sez. V, Sent., 24-02-2012, n. 2820 Igiene degli abitati e delle abitazioni

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

1. Il Comune di Roma propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio indicata in epigrafe, con la quale è stato parzialmente accolto l’appello del Consorzio Colle del Sole, in controversia concernente gli avvisi di accertamento emessi nei confronti di quest’ultimo dal Comune di Roma a titolo di canone per i servizi di raccolta, depurazione e scarico delle acque di rifiuto in relazione agli anni 1996 e 1997.

Il giudice a quo ha affermato che: a) non vi è carenza di legittimazione passiva, poichè il Consorzio è il titolare del pozzo ed è tenuto a corrispondere il tributo; b) non ha pregio l’argomento del mancato utilizzo della rete fognaria in quanto in materia di tributi la sinallagmaticità del rapporto non è presupposto del diritto-dovere di pagare canoni, ed inoltre l’utilizzo anche indiretto della rete fognaria fa sorgere il dovere del pagamento del tributo; c) tenendo conto dell’attività del consorzio, si può, tuttavia, ragionevolmente ritenere che buona parte dell’acqua reflua, piuttosto che finire nella rete fognaria, venga utilizzata per scopi irrigui ed è, pertanto, verosimile che lo smaltimento d’acqua per ciascuna famiglia possa aggirarsi intorno ai 100 mc. annui (in luogo dei 200 accertati dal Comune in via presuntiva, a seguito di sopralluogo ed accertamento tecnico, stante la ritenuta inattendibilità dei consumi dichiarati in mancanza di misuratore regolarmente funzionante).

2. Il Consorzio Colle del Sole resiste con controricorso e propone altresì ricorso incidentale sulla base di quattro motivi, al quale a sua volta resiste il Comune con controricorso.

Motivi della decisione

1. I ricorsi vanno preliminarmente riuniti ex art. 335 cod. proc. civ..

2. Con l’unico motivo del ricorso principale, il Comune di Roma denuncia la violazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 cod. civ. e della L. n. 319 del 1976, artt. 7 e 16, nonchè vizio di motivazione, lamentando l’erroneità della riduzione del consumo di acqua per famiglia operata dal giudice a qua sulla base della considerazione che buona parte dell’acqua, piuttosto che in fognatura, fosse verosimilmente utilizzata per scopi irrigui.

Il motivo è fondato, in quanto il canone per i servizi di raccolta, allontanamento, depurazione e scarico delle acque di rifiuto, di cui alla L. n. 319 del 1976, artt. 16 e segg., modificata dal D.L. n. 38 del 1981, art. 3 (convertito nella L. n. 153 del 1981), ha natura tributaria fino alla data del 3 ottobre 2000 (dopo la quale esso ha cessato di essere considerato dalla normativa un tributo, per effetto del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 258, art. 24), con conseguente obbligatorietà del relativo pagamento per effetto della sola istituzione del servizio e dell’allaccio alla rete fognaria, a prescindere dalla effettiva utilizzazione (Cass. nn. 18699 del 2004, 96 del 2005, 26688 del 2009, 265 del 2010). Ne discende che, ai fini della determinazione del consumo dell’acqua, resta irrilevante la utilizzazione che in concreto ne faccia il singolo utente.

3.1. Con il primo motivo del ricorso incidentale, il Consorzio denuncia violazione della legge n. 319 del 1976 e degli artt. 2041, 2697 e 2727 cod. civ., nonchè vizio di motivazione, deducendo che la CTR ha omesso di rilevare la nullità dell’atto impositivo per avere il Comune determinato il consumo dell’acqua in via presuntiva, peraltro in misura molto superiore agli anni precedenti.

Con il secondo motivo, è denunciata la violazione dell’art. 2041 cod. civ., per avere il giudice di merito rigettato l’eccezione di carenza di legittimazione passiva del Consorzio.

Con il terzo motivo, si lamenta l’illegittimità dell’atto impositivo per carenza dei presupposti giuridici, trattandosi di zona sprovvista di rete idrica e fognante fino al 1998.

Con il quarto ed ultimo motivo, si denuncia violazione della L. n. 319 del 1976, art. 17, deducendo che il Comune avrebbe dovuto notificare l’avviso individualmente ai singoli soci del Consorzio pro quota.

3.2. I motivi vanno rigettati: il primo perchè generico, privo di autosufficienza ed attinente ad accertamenti di fatto insindacabili in questa sede; il secondo ed il quarto poichè il giudice di merito ha accertato che il Consorzio "è il titolare del pozzo" e quindi correttamente al suo Presidente e legale rappresentante è stato notificato l’avviso in contestazione (cfr. Cass. n. 1505 del 2004);

il terzo, infine, in quanto anch’esso, come il primo, attiene a profili di merito ed il giudice ha affermato che "l’utilizzo anche indiretto della rete fognaria fa sorgere il dovere del pagamento del tributo". 4. In conclusione, va accolto il ricorso principale e rigettato l’incidentale; la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione al ricorso accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa va decisa nel merito, con il rigetto dei ricorsi introduttivi del contribuente.

5. Mentre sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese dei gradi di merito, il ricorrente incidentale va condannato alle spese del presente giudizio di cassazione, che si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi.

Accoglie il ricorso principale e rigetta l’incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, rigetta i ricorsi introduttivi del contribuente.

Compensa le spese dei gradi di merito e condanna il ricorrente incidentale alle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5100,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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