Cass. civ. Sez. V, Sent., 24-02-2012, n. 2818

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

L’ENEL spa propone ricorso per cassazione, affidato a nove motivi ed illustrato con successiva memoria, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia resa nel giudizio promosso con l’impugnazione dell’avviso di liquidazione dell’ICI per il 1999, emesso dal Comune di Sermide in relazione ad immobili facenti parte della centrale termoelettrica colà ubicata, con il quale si contestava il parziale versamento dell’imposta, effettuato sulla base della proposta di rendita presentata e non sulla base della maggiore rendita attribuita dall’UTE, con contestuale irrogazione delle sanzioni nei confronti dell’amministratore delegato, T.F., e del procuratore speciale della società contribuente, M.D..

Il giudice di primo grado riteneva legittimo l’avviso di liquidazione dell’imposta, mentre dichiarava l’illegittimità dell’irrogazione delle sanzioni nei confronti delle dette persone fisiche.

La Commissione tributaria regionale, adita in appello dalla spa ENEL – che ribadiva l’illegittimità dell’avviso impugnato e sosteneva non essere dovute da essa società contribuente le sanzioni, in ragione dell’intervenuto annullamento degli atti di irrogazione delle stesse nei confronti delle persone fisiche dell’amministratore delegato e del procuratore speciale -, e con appello incidentale dal Comune di Sermide, che si doleva dell’annullamento delle sanzioni applicate agli amministratori, preso atto del definitivo riconoscimento, con pronuncia di questa Corte, della legittimità della rendita catastale attribuita dall’Ufficio del territorio, riteneva conseguentemente legittimo l’avviso di liquidazione dell’ICI emesso dal Comune per il 1999; quanto alle sanzioni irrogate ai manager, rigettava l’impugnazione incidentale dell’ente locale, sul rilievo che essa, al di là di generiche affermazioni, non conteneva motivi specifici ai fini di un corretto riesame della controversia, nè indicava gli errori di giudizio nella soluzione delle questioni di diritto.

Pronunciava pertanto il seguente dispositivo: "dichiara la legittimità degli avvisi di liquidazione e irrogazione sanzione nei confronti della società ENEL spa; dichiara inammissibile l’appello del Comune di Sermide nei confronti degli amministratori".

Il Comune di Sermide resiste con controricorso.

Motivi della decisione

Con i primi tre motivi la ricorrente si duole, rispettivamente, sotto il profilo dell’omessa pronuncia in violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, sotto il profilo della violazione di legge, e sotto quello dell’omessa motivazione, che il giudice d’appello, una volta esclusa la responsabilità delle persone fisiche "autori della violazione", con conseguente illegittimità delle sanzioni nei loro confronti irrogate, abbia ritenuto attivabile la responsabilità solidale per la sanzione in capo alla persona giuridica rappresentata di cui al D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 11.

Con il quarto, il quinto ed il sesto motivo censura la decisione, rispettivamente, sotto il profilo dell’omessa pronuncia in violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, sotto il profilo della violazione di legge, e sotto quello dell’omessa motivazione, in ordine alla mancata disapplicazione delle sanzioni irrogate ad essa ENEL spa, per l’obiettiva incertezza interpretativa sussistente nella fattispecie, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 8, e D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, art. 6, comma 2.

Con il settimo, l’ottavo ed il nono motivo lamenta, rispettivamente, sotto il profilo dell’omessa pronuncia in violazione del principio della corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato, sotto il profilo della violazione di legge, e sotto quello dell’omessa motivazione, che siano state ad essa applicate, in contrasto con quanto previsto dalla L. 21 novembre 2000, n. 342, art. 74, comma 2, le sanzioni relativamente al periodo compreso fra la data di attribuzione o modificazione della rendita catastale agli immobili della centrale termoelettrica, nella specie intervenuta entro il 31 dicembre 1999 – segnatamente, il 12 aprile 1999 -, e quella di scadenza del termine per la presentazione del ricorso avverso il suddetto atto, ovvero fino al 12 giugno 1999.

Il secondo motivo del ricorso è fondato.

Nel sistema di principi generali in materia di sanzioni amministrative tributarie introdotto con il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, la sanzione è riferibile alla persona fisica che ha concorso a commettere la violazione (art. 2, comma 2), e ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa (art. 5).

Questa Corte, nel delineare i tratti distintivi della riforma, ha da tempo e ripetutamente chiarito che "la L. 7 gennaio 1929, n. 4, art. 12, in tema di repressione delle violazioni delle leggi finanziarie, con riguardo alle infrazioni che comportano soprattassa o pena pecuniaria, connesse da persone fisiche che abbiano la rappresentanza di enti privati forniti di personalità giuridica, prevede la responsabilità solidale dell’ente, in aggiunta a quella dell’autore dell’illecito, mentre non contempla l’ipotesi inversa, con la conseguenza che, alla stregua della predetta disposizione, in caso di infrazioni direttamente imputabili all’ente quale soggetto passivo del rapporto tributario, sia pure in forza di atti o comportamenti del suo organo, resta esclusa la possibilità di affermare la responsabilità del rappresentante in solido con quella del rappresentato. Il principio della identificazione del trasgressore, soggetto passivo della sanzione, con l’autore materiale della violazione risulta, invece, accolto più di recente dal legislatore con il D.Lgs. n. 472 del 1997, abrogativo, tra l’altro, della descritta normativa, che, all’art. 2, comma 2, considera la persona fisica che ha posto in essere il comportamento trasgressivo come unico centro d’imputazione della sanzione, e, all’art. 11, ha poi esteso la responsabilità dell’autore della violazione, in via solidale, al contribuente, che ben può essere un ente, con o senza personalità giuridica (Cass. n. 5169 del 1999, n. 13998 del 2001, n. 17223 del 2006, n. 13075 del 2011).

Nel caso in esame, in cui, con l’avviso di liquidazione dell’ICI emesso nei confronti della spa ENEL, erano state contestate ed irrogate sanzioni per l’infedele dichiarazione dell’imposta al legale rappresentante ed al procuratore della società, quali autori materiali, nonchè alla società stessa, soggetto passivo dell’imposta, il giudice di secondo grado, rigettando l’appello incidentale dell’ente locale, ha confermato, in ordine alle violazioni, la decisione della Commissione provinciale, che aveva mandato assolte le dette persone fisiche avendo escluso "l’elemento della colpevolezza".

Nondimeno, ha dichiarato nel dispositivo della sentenza oggi impugnata "la legittimità degli avvisi di liquidazione e di irrogazione di sanzione nei confronti della Società ENEL spa", incorrendo nell’errore di diritto denunciato.

La responsabilità del soggetto – qui una società per azioni – nell’interesse del quale "ha agito l’autore della violazione" è infatti costruita, nel sistema delineato dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 11 – applicabile nella specie ratione temporis -, prima dell’entrata in vigore del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 7, come convertito nella L. 24 novembre 2003, n. 326, come strettamente dipendente da quella dell’autore della violazione stesso, perchè il soggetto rappresentato è "obbligato solidalmente al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata, salvo il diritto di regresso".

E pertanto, esclusa la responsabilità dei rappresentanti, gli "autori della violazione", per mancanza di colpevolezza, e conseguentemente annullata l’irrogazione della sanzione nei loro confronti, non è configurabile responsabilità, e quindi sanzione, per il (contribuente) soggetto rappresentato.

Nè può nella specie fondatamente eccepirsi la novità della domanda con la quale in appello la società contribuente – che, cerne dal canto loro i due amministratori, aveva impugnato l’applicazione delle sanzioni con l’atto introduttivo -, censurando l’erronea applicazione del sistema di responsabilità per gli illeciti amministrativi tributar disegnato dal D.Lgs. n. 472 del 1997, aveva dedotto, come si legge nel controricorso, la "non debenza della sanzione irrogata dalla società in conseguenza della riconosciuta illegittimità degli atti di contestazione-irrogazione della sanzione emanati nei confronti delle persone fisiche, responsabili solidali".

In conclusione, il secondo motivo del ricorso va accolto, assorbito l’esame degli atri motivi, la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con l’accoglimento della domanda del ricorso introduttivo dell’ENEL spa concernente le sanzioni.

Si ravvisano giusti motivi per dichiarare compensate fra le parti le spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo la causa nel merito, accoglie la domanda del ricorso introduttivo avente ad oggetto le sanzioni.

Dichiara compensate fra le parti le spese dell’intero giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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