Cass. civ. Sez. V, Sent., 24-02-2012, n. 2816 Contenzioso tributario

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Il Comune di Caronno Pertusella propone ricorso per cassazione sulla base di tre motivi, illustrato con successiva memoria, nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che, accogliendo l’appello di B.M., in riforma della decisione di prime cure che aveva dichiarato l’inammissibilità dei ricorsi, riuniti, per irritualità della notificazione, ha annullato gli avvisi di liquidazione dell’ICI per gli anni d’imposta 1993, 1994, 1995, 1996 e 1997 perchè "privi di motivazione valida".

Il giudice d’appello ha ritenuto infatti valida la notifica dei ricorsi introduttivi per consegna diretta all’ente locale, effettuata il 25 gennaio 2001 alla presenza di M.P., "come risulta da prova documentale in atti (la prova testimoniale procedurale ex D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 7, comma 4, non è annessa), non opposta in punto dal Comune. Quindi l’atto ha raggiunto lo scopo ed il contraddittorio è stato instaurato".

MOTIVI DELLA DECISICNE

Motivi della decisione

Con il primo motivo, denunciando la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16, comma 3, e art. 22, comma 3, il Comune ricorrente censura la decisione di appello per aver erroneamente riformato quella di primo grado, la quale aveva dichiarato inammissibili i ricorsi. Il contribuente, infatti, si era limitato a depositare i ricorso presso la Commissione tributaria provinciale, omettendo di notificarli preventivamente all’ente, cerne richiesto dall’art. 20, con le modalità indicate dall’art. 16, che contempla anche la possibilità di consegnare l’atto all’impiegato addetto agli uffici dell’ente impositore, che ne rilascia ricevuta.

Quest’ultima non potrebbe consistere in una mera dichiarazione sottoscritta dall’impiegato, dovendo in ogni caso la detta attestazione esser apposta su una copia dell’atto da notificarsi da attestarsi conforme all’originale.

Con il secondo motivo, il ricorrente sì duole della mancata riunione, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29, e dell’art. 273 c.p.c., del giudizio ad altro, pendente davanti ad altra sezione della stessa Commissione regionale, relativo alla sentenza di primo grado che si era pronunciata sui medesimi ricorsi.

Con il terzo motivo censura per vizio di motivazione la statuizione di merito della sentenza impugnata in ordine alla carenza di motivazione degli avvisi di accertamento.

Il primo motivo è fondato.

A norma del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16, comma 3, nel processo tributario le notificazioni "possono essere fatte anche direttamente", oltre che a mezzo del servizio postale, "all’ufficio del Ministero delle finanze ed all’ente locale mediante consegna dell’atto all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia".

Questa Corte ha in proposito chiarito come "la notificazione (del ricorso introduttivo c) dell’appello, che, in forza del rinvio operato dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 20 e 53, al precedente art. 16, comma 3, può essere effettuata "all’ufficio del Ministero delle finanze ed all’ente locale mediante consegna all’impiegato addetto che ne rilascia ricevuta sulla copia", va ritenuta inesistente qualora sulla copia dell’atto depositato manchi la sottoscrizione di un qualsivoglia impiegato del Comune destinatario, non essendo sufficiente, per considerare completate le modalità della notifica, la dicitura a timbro dell’ente locale (nella specie, "Comune dell’Aquila-Segreteria Generale-Visto arrivare 17 maggio 2002"), potendo tale timbro non essere stato apposto dall’impiegato "addetto", nè essendovi modo per individuare quest’ultimo" (Cass. n. 22576 del 2004, n. 18339 del 2007).

Il giudice di merito, violando la prescrizione posta dal D.Lgs. n. 546 del 1991, art. 16, comma 3, ha erroneamente ritenuto non fosse necessaria ai fini di una valida notificazione, in relazione alla consegna dell’atto, la ricevuta, sulla copia, rilasciata dall’impiegato addetto, ed ha considerando sufficiente "una prova documentale in atti", e quindi un documento – non meglio descritto quanto a provenienza, sottoscrizione, epoca di formazione, ma – diverso ed estraneo alla copia del ricorso, dal quale risulterebbero le circostanze della consegna degli atti.

Il primo motivo va pertanto accolto, assorbito l’esame del secondo e del terzo, e la sentenza impugnata, che ha pronunciato nel merito laddove, per l’invalidità della notifica dei ricorsi e la loro conseguente inammissibilità, ricorreva un caso in cui la causa non poteva essere proposta o il processo proseguito, va cassata senza rinvio.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, e cassa la sentenza impugnata senza rinvio.

Condanna il contribuente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 1300, ivi compresi Euro 100 per esborsi, e dichiara compensate fra le parti le spese per i gradi di merito.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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