Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 15-06-2011) 03-10-2011, n. 35808 Detenzione, spaccio, cessione, acquisto

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

– 1 – E.I., L.C. e B.F.F. propongono ricorso avverso la sentenza della Corte d’Appello di Lecce, del 25 febbraio 2010, che ha confermato la sentenza del Gup del Tribunale di Brindisi, del 13 marzo 2008, che li ha ritenuti colpevoli, i primi due, di ripetute condotte di cessione a terzi di sostanze stupefacenti, il terzo, del delitto di favoreggiamento, per avere negato di avere acquistato dall’ E. tali sostanze.

Deducono i ricorrenti:

A) E.I.: violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata, con riguardo: a) all’affermazione di responsabilità, b) al diniego dell’ipotesi attenuata di cui all’art. 73, comma 5;

c) al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nella loro massima estensione e, in generale, al mancato contenimento della pena;

B) L.C.: violazione di legge e vizio di motivazione della sentenza impugnata in punto di affermazione della responsabilità;

C) B.F.F.: a) vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità; b) violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento dell’esimente speciale di cui all’art. 384 cod. proc. pen., comma 1.

Motivi della decisione

-1 – I ricorsi sono infondati.

A) E.I.. a) Manifestamente infondato e generico è il motivo relativo all’affermazione di responsabilità, con il quale il ricorrente sostanzialmente ripropone censure ed osservazioni già poste all’esame del giudice del gravame che le ha respinte, ritenendole del tutto infondate, con motivazione ampia e coerente sul piano logico.

Motivazione del tutto ignorata dal ricorrente che richiama, a sostegno della protestata innocenza, i contenuti di conversazioni telefoniche intercettate, a suo giudizio irrilevanti in tesi d’accusa, senza considerare che, a prescindere da tali conversazioni, sono state le dichiarazioni rese da alcuni acquirenti della droga a fornir prova dell’illecita attività posta in essere dall’imputato.

In particolare, sono state ricordate le testimonianze rese da S.A., L.P., S.F., B.D., del tutto ignorate dal ricorrente, che hanno indicato l’ E. quale loro abituale fornitore. Così come trascurati sono stati gli esiti della perquisizione eseguita il 12.7.06 presso l’abitazione dell’imputato, che ha consentito di rinvenire, non solo cinque grammi di eroina (da cui avrebbero potuto ricavarsi 2,6 dosi), ma anche le pagine di un calendario, relative ai mesi di maggio e giugno 2006, ove erano stati annotati numeri che gli inquirenti, senza essere smentiti, hanno ricondotto ad una contabilità, ad una annotazione di entrate conseguenti ad un’attività commerciale, che altro non avrebbe potuto riguardare che lo spaccio di droga, non essendovi notizia di altro tipo di commercio svolto dall’ E..

Quanto ai rapporti dell’imputato con A. e G., le censure articolate a tale proposito dal ricorrente si presentano generiche, laddove egli contesta i significati delle conversazioni intercettate, ovvero ammette i rapporti con l’ A. sostenendo, tuttavia, che la droga da questi ricevuta serviva solo per il consumo personale. In realtà, generiche ed inconsistenti si presentano tali censure, a fronte dell’organico e coerente argomentare del giudice del gravame che ha ribadito l’esistenza e la natura dei rapporti tra i tre personaggi, delineati, quanto a quelli con l’ A., dai significativi contenuti delle numerose conversazioni intercettate, genericamente contestate nel ricorso, e, quanto a quelli con il G., anche dalle dichiarazioni rese dal S., che ha indicato i costanti rapporti esistenti tra i due, caratterizzati dalla cessione della droga da parte dell’ E. al Gloria che poi la cedeva ad altri tossicodipendenti. b) Infondato è il secondo motivo di ricorso, con il quale viene contestato il mancato riconoscimento dell’attenuante prevista dall’art. 73, comma 5, in relazione alla quale il giudice del gravame ha legittimamente ritenuto che la consistenza e la continuità delle ripetute attività di spaccio attribuite all’imputato, poste in essere pressochè quotidianamente, la natura della droga spacciata (eroina) escludessero che i fatti oggetto del procedimento fossero connotati da minima offensività. Di qui il diniego dell’invocata attenuante, peraltro contestata nel ricorso in termini generici ovvero attraverso il riferimento a circostanze irrilevanti, come quello che segnala il riconoscimento della stessa attenuante ad altri coimputati, essendo evidente come diverse ed articolate siano le posizioni dei vari soggetti, e dunque legittimamente diverse le decisioni che li riguardano. c) Manifestamente infondate e generiche sono le censure relative al trattamento sanzionatorio, in vista dei numerosi e specifici precedenti penali dell’imputato, nonchè l’inconsistenza della richiesta di applicazione delle generiche "nella loro massima estensione", ove si consideri che dette attenuanti sono state ritenute dai giudici del merito equivalenti alla contestata recidiva specifica, reiterata infraquinquennale, senza che possa tale giudizio essere più favorevolmente riconsiderato in vista delle preclusioni di cui all’art. 69 cod. pen.; mentre generiche sono le ulteriori richieste di contenimento al minimo della pena base e degli aumenti per la continuazione, oltre che infondate, posto che, malgrado la negativa personalità dell’imputato, la pena base è stata determinata in misura lievemente superiore al minimo edittale e l’aumento di pena a titolo di continuazione è stato applicato in misura assolutamente modesta.

B) L.R.C..

Il ricorso dallo stesso proposto, volto solo a contestare l’affermazione di responsabilità, è infondato alla stregua delle congrue e coerenti argomentazioni svolte dal giudice del gravame, che ha legittimamente richiamato, quale elemento probatorio significativo a carico dell’imputato, le dichiarazioni accusatorie di Z. M., il quale ha sostenuto che il L.R. gli aveva ripetutamente ceduto imprecisati quantitativi di sostanza stupefacente del tipo "subutex". Lo Z. è stato legittimamente ritenuto credibile ed affidabile dai giudici del merito, non solo perchè, in altre occasioni, dichiarazioni dallo stesso rese nei confronti di altri soggetti sono state positivamente riscontrate, ma anche perchè le accuse rivolte all’imputato sono state riscontrate dall’accettata disponibilità, in capo allo stesso, di pastiglie di "subutex". Circostanza certamente significativa, per nulla contraddetta dall’asserito uso personale della predetta sostanza. Nel ricorso, d’altra parte, solo in termini generici viene contestata la credibilità dello Z., poichè non vengono concretamente indicate ragioni per le quali costui avrebbe dovuto rivolgere false accuse all’imputato.

C) B.F.P.. a) Infondato è il primo motivo di ricorso, essendo certamente congrue e coerenti le argomentazioni poste dal giudice del gravame a fondamento della condanna dell’imputato per il delitto di favoreggiamento nei confronti dell’ E..

In proposito, il giudice del gravame -dopo avere evidenziato come i contenuti delle conversazioni intercorse tra l’imputato e l’ E. fossero certamente riconducibili a pressanti richieste a costui, da parte del B., di fornire un qualcosa che, in considerazione dello stato di tossicodipendenza dello stesso e dell’attività di spaccio sistematicamente svolta dall’ E., è stato legittimamente individuato nell’eroina- ha legittimamente sostenuto che, seppur i significativi contenuti delle conversazioni intercettate, non consentissero di ritenere che, a tali conversazioni, fosse realmente seguita la cessione dello stupefacente da parte dell’ E., esse tuttavia autorizzavano ad affermare che in precedenti occasioni tali cessioni vi erano state.

A tale conclusione, i giudici del merito sono pervenuti richiamando i contenuti allusivi delle conversazioni intercettate, ritenuti indicativi di precedenti e consolidati rapporti tra i due conversanti, tali da consentir loro di comprendersi reciprocamente, senza esporsi con affermazioni più chiare e compromettenti. Da tal tipo di conversazione certamente riconducibile ad affari illeciti, il giudice del gravame ha legittimamente dedotto oltre che la presenza di pregressi rapporti tra i due, anche la natura di tali rapporti, giustamente ritenuti collegati alla cessione di droga, da parte dell’ E., noto spacciatore, al B., abituale assuntore di stupefacenti.

Di qui, la condanna per favoreggiamento inflitta all’odierno ricorrente, che insiste nel sostenere inconsistenza degli elementi probatori valorizzati dal giudice del merito con argomentazioni del tutto generiche, dirette a contestare l’interpretazione delle richiamate conversazioni da parte dei giudici, senza tuttavia neanche fornirne alternative. b) Ugualmente infondato è il secondo motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento dell’esimente di cui all’art. 384 cod. pen..

Sorvolando sulla denuncia del vizio di omessa motivazione, sul punto, da parte del giudice di primo grado, vizio sanato, come ammette lo stesso ricorrente, dall’intervento del giudice gravame, e precisato che la censura rivolta alla sentenza oggi impugnata pur formalmente comprendendo anche il vizio di violazione di legge, in realtà si concretizza nella sola denuncia del vizio motivazionale; osserva la Corte che la stessa è manifestamente infondata.

In realtà, il giudice del gravame, dopo attento esame degli atti e delle difese dell’imputato ha ritenuto l’inapplicabilità dell’invocata esimente con motivazione che va esente da critiche essendo congrua e coerente sul piano logico, pienamente in sintonia con le emergenze processuali. In particolare lo stesso giudice ha sostenuto l’insussistenza in capo al B., che ha ammesso di avere avuto contatti telefonici con l’ E., di un "grave ed inevitabile nocumento nella libertà e nell’onore " la cui presenza rappresenta requisito essenziale per il riconoscimento dell’esimente stessa, posto che l’imputato è soggetto, per sua stessa ammissione noto quale tossicodipendente per via della iscrizione al SERT (oltre che gravato da una condanna per rapina). L’imputato, d’altra parte, ha aggiunto lo stesso giudice nessun coinvolgimento nella vicenda avrebbe potuto paventare, in considerazione della veste (di persona informata sui fatti) nella quale lo stesso era stato convocato, mentre le sanzioni amministrative paventate (sospensione della patente di guida, necessaria al B. per svolgere l’attività di istruttore di scuola guida) non giustificavano l’atteggiamento negativo dell’imputato circa forniture di droga, necessariamente antecedenti, ed essendo tali sanzioni già riconducibili allo stato dello stesso imputato di tossicodipendente in cura presso una struttura pubblica.

I ricorsi devono essere, in conclusione, rigettati ed i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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