T.A.R. Sicilia Palermo Sez. II, Sent., 28-10-2011, n. 1923 Procedimento

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con ricorso notificato e depositato come in narrativa, la società ricorrente si duole dell’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione sulla comunicazione di avvio di procedimento volto alla declaratoria di decadenza dal contributo già elargito, nonché sulla istanza di riesame addotta dalla stessa impresa ricorrente.

Premette di aver infatti ottenuto un contributo nell’ambito del "Programma regionale di Sviluppo Rurale 2007 – 2013" di cui al Bando pubblicato nella G.U.R.S. 18 aprile 2008 n.17 per la misura 214 ("Pagamenti Agroambienatali", sottomisura 214/1 ("Metodi di Gestione dell’Azienda Ecosostenibili"). Espone che l’Amministrazione, avendo rilevato il mancato rispetto delle condizioni espressamente previste dal Bando quanto al piano di concimazione da approntare con il software Metafert, ha comunicato l’avvio del procedimento di decadenza, con contestuale domanda di recupero delle somme elargite.

Il ricorso è affidato alle seguenti censure:

1)Violazione e falsa applicazione del punto 2.1.3. del bando e degli artt. 1 e 2 L.241/90. Violazione del principio del buon andamento ed imparzialità della P.A., eccesso di potere.

Il termine di conclusione del procedimento è stabilito dalla legge ed in questo caso è stato del tutto disatteso in relazione alla comunicazione di avvio del procedimento del 21/07/2010

2)Violazione e falsa applicazione dei punti 2.1.3 e 3.10 del Bando e degli artt. 1 e 2 L.241/90. Eccesso di potere.

Il silenzio serbato dall’Amministrazione risulta illegittimo anche considerato che mancavano i presupposti per l’avvio del procedimento di decadenza.

3)Violazione e falsa applicazione delle norme del bando, violazione dei principi di buon andamento ed imparzialità, eccesso di potere.

Il silenzio sulla conclusione del procedimento si è protratto illegittimamente per oltre un anno.

Ha chiesto parte ricorrente l’annullamento del silenzio serbato, avanzando altresì domanda di risarcimento del danno ex art.31 c.p.a..

Resiste l’Avvocatura distrettuale dello Stato eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, ovvero l’inammissibilità per errata intimazione dell’amministrazione regionale competente, siccome in Sicilia vige la pluri soggettività dei singoli rami dell’articolazione assessoriale della medesima amministrazione.

Alla presente adunanza camerale, presenti i procuratori delle parti hanno insistito nell’accoglimento del ricorso, rappresentando altresì che -oltre le eccezioni di rito già articolate dall’Avvocatura erariale nello scritto difensivo – l’Amministrazione avrebbe comunque provveduto con provvedimento espresso concludendo il relativo procedimento in data 20/11/2011.

Ritiene il Collegio di dover previamente prendere le mosse dall’esame dell’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Avvocatura dello Stato.

L’eccezione è condivisibile comportando, in conseguenza, l’inammissibilità del gravame per le considerazioni che seguono.

Ed invero la Sezione ritiene di dover aderire all’orientamento della giurisprudenza amministrativa in ordine alla esperibilità del rito del silenzio unicamente per le materie e questioni rispetto alle quali sussiste la giurisdizione del giudice adito sul rapporto controverso.

Secondo l’orientamento predetto, risulta infatti inammissibile il ricorso ex art. 21bis, l. n. 1034 del 1971, nel testo introdotto dall’art. 2, l. n. 205/2000 (ora art. 31 c.p.a.), diretto all’accertamento dell’illegittimità del silenzio rifiuto formatosi su un’istanza allorché il giudice amministrativo sia privo di giurisdizione in ordine al rapporto giuridico sottostante ovvero si tratti comunque di posizioni di diritto soggettivo (T.A.R. Calabria Reggio Calabria, sez. I, 24 marzo 2011, n. 227; in termini T.A.R. Campania Napoli, sez. V, 08 luglio 2009, n. 3793, T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 01 dicembre 2010, n. 34860).

Ora, nel caso in esame la pretesa sostanziale agitata dal ricorrente, già beneficiario di un contributo pubblico rispetto al quale è stata comunicato l’avvio del procedimento di decadenza per mancata osservanza degli obblighi nascenti dal bando, ha consistenza di diritto soggettivo: qualora la controversia sorga in relazione alla fase di erogazione del contributo o di ritiro della sovvenzione sulla scorta di un addotto inadempimento del destinatario, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, anche se si faccia questione di atti denominati come revoca, decadenza, risoluzione, purché essi si fondino sull’asserito inadempimento, da parte del beneficiario, alle obbligazioni assunte a fronte della concessione del contributo; il privato vanta invece una situazione soggettiva di interesse legittimo, con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo, se la controversia riguardi una fase procedimentale precedente al provvedimento attributivo del beneficio, o se, a seguito della concessione del beneficio, il provvedimento sia stato annullato o revocato per vizi di legittimità o per contrasto iniziale con il pubblico interesse (T.A.R. Piemonte Torino, sez. I, 07 aprile 2011, n. 359, confr. anche in termini T.A.R. Lazio Roma, sez. III, 01 aprile 2011, n. 2867; Cons.giust.amm. Sicilia, sez. giurisd., 07 marzo 2011, n. 176).

Applicando le coordinate ermeneutiche e giurisprudenziali sopra esposte, il rapporto sottostante è attratto alla giurisdizione del giudice ordinario, con conseguente non percorribilità in questa sede del rimedio previsto dall’art.31 c.p.a. avverso il silenzio mantenuto dall’Amministrazione.

Il ricorso in esame deve in conseguenza essere dichiarato inammissibile.

Sussistono tuttavia i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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