Corte Suprema di Cassazione – Penale Sezione II Sentenza n. 20227 del 2006 deposito del 13 giugno 2006 RICETTAZIONE E INCAUTO ACQUISTO

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Osserva

D.C. ha proposto ricorso per Cassazione avverso la sentenza emessa in data 5/10/2005 con la quale il giudice Monocratico del Tribunale di Taranto lo condannava alla pena di Euro 30,00 di ammenda ritenendolo responsabile del reato previsto e punito dall’art. 712 c.p. avendo egli incautamente acquistato da un bagarino per il prezzo di £ 50.000 n. 2 biglietti di Tribuna numerata per la partita di calcio Taranto- Chieti, risultati di provenienza illecita.

A sostegno del ricorso deduce la violazione dell’art. 606 c.p.p. lett. e) per manifesta illogicità della motivazione anche in relazione alla corretta applicazione dell’art. 712 c.p.

In proposito, rileva che l’attività dei bagarini si concretizza normalmente nel preventivo lecito acquisto di un numero elevato di biglietti da rivendere a quei soggetti che, giunti presso gli impianti sportivi ed essendo nella impossibilità di rivolgersi alla biglietteria, per essere giunti in ritardo ovvero perché i biglietti sono ormai esauriti, non potrebbero altrimenti assistere alla manifestazione in atto.

Chiede, pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata.

Il ricorso è fondato e, come tale, va accolto.

Ed, invero, emerge dal testo del provvedimento impugnato la circostanza che il medesimo giudice, mentre per un verso ha ritenuto che l’imputato avesse riferito la veridicità dei fatti asserendo che arrivato in ritardo e non essendo più disponibili i biglietti alla biglietteria si era, appunto, rivolto al bagarino, dal quale aveva acquistato il predetto biglietto per la somma di £ 50.000 circa, per altro verso ha ritenuto che tale condotta integrasse il reato di cui all’art. 712 c.p., essendo notoria la provenienza di siffatta tipologia di biglietti non già per i canali rituali ed ordinari, ma a seguito di frequenti fatti di previo accaparramento degli stessi sovente a seguito di fatti di procacciamento (da parte di coloro che offrono in vendita) sicuramente non legittimi e, dunque, idonei ad ingenerare in chi acquista il dubbio sulla provenienza da reato delle cose offerte.

Tale motivazione, oltre ad essere illogica e contraddittoria, è palesemente erronea non riuscendosi a comprendere perché il procacciamento di biglietti da parte dei bagarini si sostanzi in un fatto sicuramente non legittimo, e non si comprende perché i due biglietti in questione siano da ritenere di provenienza illecita.

In sostanza, della sentenza impugnata non risulta alcun elemento che consenta di individuare un reato presupposto dal quale possono provenire i biglietti.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio perché il fatto non costituisce reato.

P.Q.M.

la Suprema Corte di Cassazione, II sezione penale, annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non costituisce reato.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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