T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, Sent., 28-10-2011, n. 344

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Il ricorrente, titolare dell’omonima ditta individuale esercente attività di gestione di beni immobili, separata dalla O.R. & C. S.a.s., conferitaria dell’azienda familiare (avente per oggetto sociale le attività di dragaggio e ripulitura dei corsi d’acqua, lavaggio, frantumazione di sabbia e ghiaia, e svolgente la propria attività di lavorazione degli inerti in Todi, fraz. Pontecuti, loc. Case Basse), ha impugnato l’ordinanza del Comune di Todi del 7 luglio 2011, n. 84, notificatagli il successivo 13 luglio, disponente la rimozione, ai sensi dell’art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006, dei (presunti) rifiuti speciali non pericolosi.

Deduce a sostegno del ricorso i seguenti motivi di diritto: 1) la violazione dell’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006 e l’incompetenza del responsabile del Servizio ad ordinare la rimozione dei rifiuti, trattandosi di un potere che la norma rubricata attribuisce al Sindaco; 2) la violazione dell’art. 192, comma 3, del d.lgs. n. 152 del 2006, anche in relazione all’art. 7 della legge n. 241 del 1990, e l’eccesso di potere sotto forma di sviamento, illogicità, contraddittorietà ed ingiustizia manifesta, lamentando il mancato svolgimento di un’apposita istruttoria, ed, anzitutto, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, che ha precluso l’instaurazione di un reale contraddittorio con l’interessato. Pur essendo il sig. O.R. titolare dell’omonima ditta individuale e legale rappresentante della O.R. & C. S.a.s., l’ordinanza di rimozione e ripristino avrebbe dovuto essere indirizzata a quest’ultimo soggetto giuridico, che svolge l’attività di dragaggio, e non già alla ditta individuale; 3) la violazione dell’art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006 e l’eccesso di potere per omessa e/o errata valutazione dei presupposti, nella considerazione dell’erroneità degli accertamenti emergenti dal verbale del Nucleo Operativo Ecologico di Perugia dei Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente in data 20 luglio 2010; in particolare, i cumuli di materiale non possono essere definiti fanghi e non hanno la stessa natura del materiale rinvenuto vicino alle vasche di decantazione. Non è dunque ravvisabile una discarica abusiva, ma uno stoccaggio di materiali destinati alla vendita; le terre descritte nell’ordinanza gravata altro non sono che i materiali prodotti tramite la chiarificazione delle acque di lavaggio ed il successivo essiccaggio al sole. Si tratta dunque di prodotti (od, al limite, di sottoprodotti), e non di rifiuti, secondo la chiara definizione contenuta nell’art. 183, comma 1, lett. a).

Nel corso della camera di consiglio del 12 ottobre 2011 il difensore di parte ricorrente ha insistito per il "giudizio immediato", rappresentando il proprio interesse all’accoglimento delle prime due censure concernenti l’incompetenza e l’omessa comunicazione di avvio del procedimento.

In questi termini, ed assorbendo dunque il terzo mezzo, in ordine al quale la causa non sarebbe matura per la decisione, il ricorso appare fondato.

Ed invero l’art. 192 del "codice dell’ambiente", in tema di divieto di abbandono di rifiuti, al terzo comma, enuclea la competenza del Sindaco ad adottare provvedimenti finalizzati alle operazioni di rimozione, recupero e smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi.

La giurisprudenza, con argomentazione condivisibile, ha evidenziato che l’art. 192 del d.lgs. n. 152 del 2006 è norma speciale sopravvenuta rispetto all’art. 107, comma 5, del d.lgs. n. 267 del 2000, e, nell’attribuire espressamente al Sindaco la competenza a disporre con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione ed allo smaltimento dei rifiuti, prevale, in applicazione del criterio di specialità e di quello cronologico, sulla disposizione generale del t.u.e.l. (in termini, tra le tante, T.A.R. Veneto, Sez. III, 20 ottobre 2009, n. 2623; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. II, 26 gennaio 2011, n. 61).

Ne consegue l’incompetenza del Responsabile del Servizio di "Gestione del Territorio e Sviluppo Economico" del Comune di Todi ad adottare l’ordinanza impugnata.

Giova aggiungere che la disciplina dell’art. 192, la quale condiziona l’ordine di rimozione agli accertamenti effettuati in contraddittorio con i soggetti interessati, sembra imporre la comunicazione di avvio del procedimento come adempimento indispensabile al fine dell’effettiva instaurazione del contraddittorio procedimentale (in termini Cons. Stato, Sez. V, 25 agosto 2008, n. 4061); anche il secondo motivo appare dunque meritevole di positiva valutazione.

In conclusione, il ricorso deve essere accolto, nei termini suindicati, con conseguente annullamento della gravata ordinanza n. 84 del 7 luglio 2011.

Le spese di giudizio, sussistendone giusti motivi, possono essere compensate tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, con conseguente annullamento del provvedimento impugnato.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2011 con l’intervento dei magistrati:

Cesare Lamberti, Presidente

Carlo Luigi Cardoni, Consigliere

Stefano Fantini, Consigliere, Estensore

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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