Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-02-2012, n. 2977 Estinzione del processo

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

La società Bernardi s.r.l ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Roma dell’8.3.05, confermativa di quella in data 29.10.92 del Tribunale in sede, con la quale era stata accolta nei suoi confronti la domanda del 29.5.98 della Banca di Roma s.p.a., di risarcimento dei danni cagionati ad un proprio immobile, per infiltrazioni provenienti da quello della convenuta, escludendo la responsabilità del condominio di via (OMISSIS), chiamato in causa.

Al ricorso hanno resistito, con rispettivi controricorsi, le parti intimate, proponendo il condominio ricorso incidentale, relativo al regolamento delle spese.

Con ordinanza interlocutoria del 22.9.2010 questa sezione, uniformandosi al dettato delle Sezioni Unite (sent. n. 21449 del 2010), circa la necessità ex art. 1131 c.c. dell’amministratore del condominio di munirsi di delibera assembleare, di autorizzazione o ratifica a costituirsi in giudizio e proporre impugnazioni, assegnò ex art. 182 c.p.c. al controricorrente il termine di gg. 90 per provvedere a regolarizzare la propria posizione; tale invito è rimasto tuttavia senza ottemperanza, come rilevasi dall’attestazione in data 31.1.11 della cancelleria.

Successivamente i difensori della ricorrente principale hanno depositato un atto, notificato in data 7.5.09 ad entrambe le controparti, nel quale, avvalendosi della specifica facoltà al riguardo loro conferita nel mandato dal legale rappresentante della società da loro difesa rappresentata, avevano dichiarato di rinunziare agli atti ed alla domanda del giudizio, a seguito della conclusa transazione.

Tanto premesso, all’esito dell’odierna pubblica udienza, in cui nessuna delle parti è comparsa, questa Corte, riuniti i ricorsi ai sensi dell’art. 335 c.p.c., deve dichiarare l’estinzione di quello principale,ai sensi dell’art. 390 in rel. art. 306 c.p.c., per l’intervenuta e notificata rinuncia e l’inammissibilità di quello incidentale, per difetto di legittimazione ad impugnare da parte dell’amministratore, privo dei relativi poteri, alla luce del principio enunciato dalle S.U. nella già citata pronunzia e della successiva conforme giurisprudenza di questa Corte (tra le altre v. sez. 2A n. 2179/11), da cui non ravvisa motivi per doversi discostare.

Tenuto conto dell’esito del giudizio, conseguente all’intervenuta cessazione della materia del contendere, si ravvisano giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese tra tutte la parti.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, dichiara, quanto a quello principale, estinto il giudizio, inammissibile il ricorso incidentale e compensate interamente tra le parti le spese del presente giudizio.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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