T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, Sent., 28-10-2011, n. 337 Rapporto di pubblico impiego

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La ricorrente espone di avere partecipato al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di istruttore amministrativo, categoria "C", con profilo professionale di "istruttore amministrativo", indetto dalla Provincia di Terni con determina dirigenziale n. 2366 del 9 dicembre 2002, e di essere stata collocata in graduatoria come prima degli idonei non vincitori; in ragione di ciò, pur non essendo stata assunta, risulta inserita nell’ambito della programmazione del fabbisogno di personale approvato dall’Amministrazione per il triennio 2009/2011, tra i soggetti da assumere.

Lamenta che, con la gravata delibera di G.P. n. 245 del 3 dicembre 2009, è stata decisa la stabilizzazione del personale precario ed aggiornata la programmazione del fabbisogno di personale per il periodo 2009/2011; in altri termini la Provincia intende assumere, a tempo indeterminato, attraverso il meccanismo della stabilizzazione previsto dalla legge n. 244 del 2007, tutti i lavoratori precari già in servizio, tra cui alcune figure destinate a ricoprire la qualifica professionale "C", per la quale esiste la graduatoria, in cui la ricorrente è inserita.

Avverso la delibera provinciale n. 245 del 2009 deduce i seguenti motivi di diritto:

1) Violazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e violazione dell’art. 97 della Costituzione; eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, lamentando che il provvedimento impugnato è carente di motivazione in ordine alle ragioni che hanno indotto l’Amministrazione ad accordare la preferenza per la stabilizzazione dei precari, piuttosto che procedere all’assunzione di soggetti idonei, selezionati per concorso, mediante scorrimento della graduatoria. Il vizio motivazionale appare ancora più palese se si considera che il provvedimento impugnato è in contrasto anche con la delibera di programmazione n. 28 del 27 febbraio 2009, con la quale la Provincia di Terni ha disposto la copertura del posto di categoria "C" tramite scorrimento della graduatoria concorsuale.

2) Violazione dell’art. 3, comma 90, della legge n. 244 del 2007 e dell’art. 17, comma 10, del d.l. n. 78 del 2009, convertito nella legge n. 102 del 2009; violazione della circolare della Funzione Pubblica n. 5 del 2008; eccesso di potere per contraddittorietà ed illogicità dell’azione amministrativa.

L’art. 3, comma 90, della legge n. 244 del 2007 stabilisce che la stabilizzazione deve avvenire nel rispetto delle disposizioni in materia di accesso selettivo alla P.A.; dunque la norma, in conformità di quanto disposto dall’art. 97 della Costituzione, ha introdotto l’obbligo di una preventiva procedura selettiva anche nell’ambito del procedimento di stabilizzazione.

Anche l’art. 17, comma 10, del d.l. n. 78 del 2009 inquadra il procedimento di stabilizzazione nell’ambito di una procedura concorsuale nella quale siano riservati posti in favore dei precari, ma pur sempre nell’ambito di una procedura concorsuale aperta (anche) agli esterni.

La delibera n. 245/2009 non rispetta tali prescrizioni, non contemplando l’espletamento di alcuna procedura selettiva/concorsuale per la verifica dell’idoneità dei precari da stabilizzare, né essendo previsto un bando di concorso con posti riservati ai precari, ed altri posti riservati agli esterni.

Nella pianta organica risultano vacanti due posti di categoria C1.

3) Eccesso di potere per contraddittorietà sotto altro profilo, nella considerazione che la delibera gravata appare in contrasto con la delibera di approvazione del piano triennale di fabbisogno del personale n. 28/09, la quale, pur dando atto della presenza di personale precario, prevede la copertura del posto di categoria C1, profilo istruttore amministrativo, tramite utilizzo della graduatoria del concorso pubblico, approvata con determina dirigenziale n. 1483 del 7 luglio 2004; in tale graduatoria la ricorrente risulta collocata al primo posto utile.

Si sono costituite in giudizio la Provincia di Terni e le controinteressate signore N.S. e M.D. (assunte, rispettivamente, con decorrenza dall’1 gennaio 2010 e dal 31 dicembre 2010), eccependo l’inammissibilità del ricorso sotto plurimi profili e (le sole controinteressate) per difetto di giurisdizione del’adito giudice amministrativo, e comunque la sua infondatezza nel merito.

All’udienza del 22 giugno 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

Motivi della decisione

1. – Deve preliminarmente essere esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso svolta dalle controinteressate nell’assunto del difetto di giurisdizione dell’adito giudice amministrativo.

Assumono le controinteressate che il petitum sostanziale azionato da parte ricorrente, risultata idonea non vincitrice al concorso pubblico per la copertura di un posto di istruttore amministrativo categoria "C", consista nella conclusione di un contratto di lavoro a tempo indeterminato con la Provincia di Terni, e dunque nel diritto all’assunzione mediante scorrimento della graduatoria del concorso, approvata con provvedimento n. 1483 del 7 luglio 2004, in presenza una vacanza di posti.

L’eccezione non appare persuasiva, in quanto, a bene considerare, con il ricorso, mediante l’impugnazione della delibera di G.P. n. 245 del 2009, si contesta essenzialmente la scelta dell’Amministrazione di stabilizzare il personale precario, aggiornando la programmazione del fabbisogno di personale (per il triennio 2009/2011), lesiva per la ricorrente, in quanto precludente lo scorrimento della graduatoria.

Il gravame si indirizza, pertanto, nei confronti di un provvedimento di natura organizzativa, espressione di potere autoritativo; ed invero l’individuazione del modello da utilizzare per la copertura di vacanze organiche createsi nei ruoli dell’Amministrazione (stabilizzazione, scorrimento di graduatoria, ovvero indizione di un concorso pubblico) è rimessa alla discrezionalità dell’Amministrazione, e non concerne la gestione del rapporto di lavoro, ma scelte organizzative, in ordine alle quali sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo (in termini T.A.R. Lazio, Sez. I, 27 ottobre 2010, n. 33040).

2. – Quanto poi all’eccezione di inammissibilità per carenza di interesse, sviluppata nella considerazione che la graduatoria concorsuale approvata con determina dirigenziale n. 1483 del 7 luglio 2004 (ed includente la ricorrente), benché prorogata, sia definitivamente scaduta in data 31 dicembre 2009, con conseguente preclusione, per l’Amministrazione provinciale, di attingere dalla stessa, non appare meritevole di positiva valutazione, in quanto sono sopravvenute varie disposizioni legislative che hanno sancito l’ultrattività delle graduatorie dei concorsi pubblici rispetto alla efficacia triennale sancita dall’art. 91 del t.u.e.l. (di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267).

In particolare, l’art. 1, comma 100, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ha prorogato di un triennio la "validità" delle graduatorie; il successivo art. 1, comma 536, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ha disposto un’ulteriore proroga sino al 31 dicembre 2008, e poi l’art. 5 del d.l. 30 dicembre 2008, n. 207 al 31 dicembre 2010.

3. – Occorre esaminare ora un ulteriore profilo di inammissibilità sollevato dalle parti resistenti, nella considerazione che la ricorrente ha partecipato, conseguendo l’idoneità, al concorso per la copertura di un posto, categoria "C", profilo professionale "istruttore amministrativo", mentre le stabilizzazioni disposte con il provvedimento gravato riguardano unità da inquadrare in categoria "C", ma con profilo professionale afferente l’area tecnicoinformatica (per la precisione, un posto per il profilo professionale di "tecnico sviluppo software politiche del lavoro", ed un posto per il profilo professionale di "istruttore addetto alla realizzazione di procedure e manutenzione e installazione di apparati informatici").

L’eccezione, pur non sprovvista di una qualche ragionevolezza, non sembra però trovare un sufficiente ancoraggio normativo; ed anzi, l’allegato al d.P.R. 25 giugno 1983, n. 347, nel disciplinare la qualifica di "istruttore", sottolinea la "complessità delle prestazioni" che nella stessa convergono, comunque riconducibili ad "attività che comportano l’uso complesso di dati per l’espletamento di prestazioni lavorative di natura tecnica, amministrativa e contabile a livello di diploma di scuola secondaria superiore". E’ pur vero che la declaratoria della qualifica funzionale contiene una diversificazione per "aree di attività", senza peraltro fare a ciò corrispondere differenti profili professionali. Ne consegue che anche tale eccezione deve essere disattesa.

4. – Procedendo alla disamina del merito del ricorso, va anzitutto esaminato il primo mezzo, con cui si deduce il vizio motivazionale del provvedimento impugnato, che non esprime le ragioni che hanno indotto l’Amministrazione ad accordare la preferenza alla stabilizzazione del personale precario, piuttosto che all’assunzione di personale mediante scorrimento della graduatoria, risultando tale scelta anche in contrasto con la delibera di programmazione n. 28 del 27 febbraio 2009.

Il motivo è fondato e meritevole pertanto di positiva valutazione.

Occorre considerare che, per quanto rileva in questa sede, il corredo motivazionale della delibera n. 245 del 2009 è rinvenibile nell’affermazione secondo cui appare "conforme alla normativa recata dalla legge finanziaria 2008 e conveniente per l’Amministrazione procedere alla stabilizzazione dei lavoratori precari innanzi indicati, in possesso dei requisiti prescritti, in relazione al tempo di utilizzazione presso l’ente, alla professionalità acquisita e alla indispensabilità delle attività lavorative dagli stesse espletate per la continuità dei servizi nei quali sono utilizzati".

Tale motivazione è di per sè inadeguata, in quanto non tiene conto della posizione degli aspiranti, come la ricorrente, allo scorrimento della graduatoria.

Recentemente Cons. Stato, Ad. Plen., 28 luglio 2011, n. 14, condividendo un orientamento diffuso in giurisprudenza, ha affermato che lo scorrimento della graduatoria preesistente ed efficace rappresenta ormai la regola, mentre l’indizione di un nuovo concorso costituisce l’eccezione e richiede un’apposita ed approfondita motivazione, che dia conto del sacrificio imposto ai concorrenti idonei e delle preminenti esigenze di interesse pubblico.

L’Ad. Plen. ha peraltro riconosciuto che la prevalenza della procedura di scorrimento non è assoluta od incondizionata, potendo assumere rilievo, tra l’altro, anche l’esigenza di stabilizzazione del personale precario; in tale caso, peraltro, l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare, comparativamente, anche le posizioni giuridiche e le aspettative dei soggetti collocati nella graduatoria come idonei. La normativa speciale in materia attribuisce infatti all’Amministrazione un penetrante potere discrezionale in ordine ai contrapposti interessi coinvolti, che deve trovare un adeguato supporto motivazionale.

Nella vicenda in esame, il provvedimento impugnato non contiene alcuna motivazione che dimostri l’avvenuta ponderazione degli interessi.

5. – Tale carenza motivazionale appare tanto più evidente ove si consideri che, effettivamente, la delibera oggetto di gravame si pone in contrasto con quanto stabilito, a pagina 6, dalla delibera della stessa G.P. n. 28 del 27 febbraio 2009, recante l’approvazione della programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2009/2011, secondo quanto specificamente allegato nel terzo motivo di ricorso, che, pure, dunque, deve essere accolto.

6. – L’accoglimento dei due scrutinati motivi conduce all’annullamento dell’impugnata delibera di G.P. di Terni n. 245 del 2009.

Per completezza di trattazione, va peraltro esaminata anche la seconda censura, con la quale si deduce che la disposta stabilizzazione non è stata effettuata nel rispetto della normativa vigente, che impone comunque un procedimento selettivo di natura concorsuale.

La censura deve essere disattesa.

Ed invero la disciplina in materia di stabilizzazione, ed in particolare l’art. 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 richiede, in linea di principio, l’espletamento di procedure selettive solo per le iniziative di stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato senza procedure di tipo concorsuale, ferma restando la necessità di dare avviso della procedura di stabilizzazione per consentire agli interessati di parteciparvi.

Assume l’Amministrazione resistente, senza che la circostanza sia contestata da controparte, che il personale stabilizzato era stato selezionato ab origine mediante procedure concorsuali, con la conseguenza che non occorreva l’indizione di un nuovo concorso.

7. – In conclusione, alla stregua di quanto esposto, il ricorso deve essere accolto, con conseguente annullamento della delibera di G.P. n. 245 del 2009.

La complessità della questione trattata giustifica la compensazione tra tutte le parti delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima)

definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, con conseguente annullamento della delibera di G.P. n. 245 del 2009.

Compensa tra le parti le spese di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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