Cass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 09-06-2011) 03-10-2011, n. 35800 Reato continuato e concorso formale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

S.N. propone ricorso, per il tramite del difensore, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bari, del 23 giugno 2010, che ha confermato, in punto di responsabilità, la sentenza del Tribunale di Trani, sezione distaccata di Adria, del 12 settembre 2009, che lo ha ritenuto colpevole dei reati di cui l’art. 81 cpv, art. 110 cod. pen., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e art. 81 cpv cod. pen., L. n. 1423 del 1956, art. 9, comma 2 e lo ha condannato, riconosciute le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata recidiva, alla pena di cinque anni, quattro mesi di reclusione e 24.000,00 Euro di multa; avendo tuttavia la stessa corte ridotto, attraverso il contenimento della pena base, a quattro anni e quattro mesi di reclusione la pena detentiva inflitta dal primo giudice.

Deduce il ricorrente vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione al mancato riconoscimento dell’attenuante di cui all’art. 73, comma 5 sopra richiamato.

Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato.

Insistente è, invero, il dedotto vizio di motivazione, avendo la corte territoriale, con riguardo alla invocata attenuante, rilevato, sia pure sinteticamente, che le modalità dello spaccio denotavano un collaudato metodo organizzativo che escludeva la riconoscibilità della minima offensività della condotta contestata all’imputato.

L’espresso rinvio, nella decisione impugnata, alla sentenza di primo grado, d’altra parte, consente di integrare le sintetiche osservazioni del giudice del gravame con le più ampie e significative argomentazioni articolate sul punto dal primo giudice, il quale, a sostegno della decisione di rigetto della richiesta di applicazione della richiamata attenuante, ha ricordato la vastità del traffico che si svolgeva in città, divenuta meta abituale di acquirenti che approfittavano dell’accurata organizzazione di spacciatori spregiudicati, ed ha qualificato il traffico in termini di straordinaria gravità e lo stesso imputato quale soggetto socialmente pericoloso, del tutto indifferente anche rispetto agli obblighi impostigli in quanto destinatario di una misura di prevenzione.

Alla manifesta infondatezza dei motivi proposti, consegue declaratoria d’inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma, in favore della cassa delle ammende, che si reputa equo determinare in Euro 1.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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