Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-02-2012, n. 2967 Divisione

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza pubblicata nel 2002, il tribunale di Massa dichiarava non luogo a provvedere sulle domande di scioglimento della comunione ereditaria, apertasi in seguito al decesso di C.A., in quanto sull’accordo delle parti si era provveduto all’estrazione a sorte dei lotti ed accoglieva la domanda di alcuni consorti nei confronti di Ce.Al. per il risarcimento dei danni relativi al taglio di alcuni quintali di legna da ardere nonchè quella proposta nei confronti delle sorelle A. intesa al risarcimento dei danni per il godimento esclusivo dei beni dal 1963 allo scioglimento della comunione, con condanna delle predette al pagamento della somma di L. 1.125.000 oltre rivalutazione monetaria ed interessi, respinta la compensazione di tale debito con il credito della convenute medesime per le migliorie da esse apportate al fabbricato in questione e regolava le spese. Le A. e C. e C.F., questi ultimi quali eredi di Al., proponevano appello avverso la detta sentenza, cui resistevano M.U., quale procuratore speciale di E., G., a. e C.S., in qualità di erede di G. C. e F.A.M., quale erede di a.

c.. Con sentenza in data 1/19.3.2005, la Corte di appello di Genova in parziale accoglimento dell’impugnazione condannava gli appellati al pagamento, in base alle loro rispettive quote, della somma capitale di Euro 2.670,01, con gli interessi legali dalla data della domanda applicati sulle somme via via risultanti dalla progressiva rivalutazione della somma base suindicata, a far data dall’8.6.1982 alla fine di ciascun anno solare, previa compensazione con l’obbligazione risarcitoria a carico delle predette A., di cui al capo 3) della sentenza impugnata, e compensava le spese.

La Corte ligure, ritenuta fondata la doglianza delle A. circa il ristoro delle migliorie da loro apportate all’immobile poi assegnato ai coeredi cui era toccato il relativo lotto, provvedeva al riguardo come specificato, mentre respingeva la doglianza relativa al taglio della legna da ardere in ragione della documentazione prodotta al riguardo.

Per la cassazione di tale sentenza ricorrono, sulla base di nove motivi, illustrati anche con memoria, C.S., quale erede di G., B.M., quale erede di E. e U. M., quale procuratore speciale di G.; resistono con controricorso, proponendo al contempo ricorso incidentale basato su due motivi, C. e A.S., e C. e F. C..

Questa Corte, con ordinanza collegiale in data 24.3/10.6.2011, riteneva opportuno provvedere a integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i condividenti, con ovvio riferimento sia al ricorso principale che a quello incidentale.

Motivi della decisione

E’ stata presentata istanza di trattazione del ricorso a norma della L. n. 183 del 2011.

I due ricorsi, principale ed incidentale, sono rivolti avverso la stessa sentenza e vanno pertanto riuniti a norma dell’art. 335 c.p.c..

Va previamente verificato se si sia correttamente provveduto alla disposta integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condividenti; va all’uopo rilevato che, con riferimento a a.

c., risulta si sia provveduto a all’invio a mezzo posta del ricorso principale al Consolato generale d’Italia a (OMISSIS), ove la predetta risultava risiedere, ma non è stata fornita prova alcuna del successivo inoltro, a fini di notifica, del ricorso stesso alla predetta.

Devesi pertanto concludere che non vi sia prova della notifica del ricorso alla condividente c.a..

Tanto comporta l’inammissibilità del ricorso principale e l’inefficacia del ricorso incidentale.

Va pertanto adottata pronuncia in tal senso Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

riuniti i ricorsi, la corte dichiara inammissibile il ricorso principale e condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 2.700,00, di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre agli accessori di legge, a favore dei contro ricorrenti; dichiara inefficace il ricorso incidentale.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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