Cons. Stato Sez. III, Sent., 31-10-2011, n. 5828 Guardie particolari e istituti di vigilanza privata

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. Con decreto 29 ottobre 2007 n. 3780 il Prefetto di Caserta revocava nei confronti di R. C. la qualifica di guardia particolare giurata e la licenza di porto di pistola (già rilasciata nel 2006) con la motivazione che la condotta dell’interessato faceva supporre il rischio di abuso del titolo di polizia.

Avverso tale revoca l’interessato proponeva ricorso innanzi al TAR Campania, Napoli, che (dopo aver concesso la sospensiva) ha respinto il ricorso con sentenza 17 dicembre 2008 n. 21335.

Con l’appello meglio indicato in epigrafe l’interessato ha chiesto la riforma della sentenza di primo grado, deducendone, con unico articolato motivo, i vizi di falsa applicazione della legge n. 241/1990 artt. 2 e 3 e del TULPS artt. 113943 e 138, sotto il profilo dell’eccesso di potere per presupposto erroneo, travisamento fatti ed illogicità manifesta del provvedimento impugnato.

Peraltro l’appellante fa, altresì, presente che nelle more del giudizio di primo grado, a seguito dell’ordinanza cautelare, aveva ottenuto un temporaneo rinnovo del titolo di polizia in questione che, però, a seguito del deposito della sentenza TAR di rigetto, era stato di nuovo revocato a partire dal 22 gennaio 2009.

1.1 Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno che (allegando una dettagliata relazione della Prefettura di Caserta) ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con ordinanza cautelare 11 settembre 2009 n. 4468 la Sesta Sezione di questo Consiglio ha accolto l’istanza di sospensione degli effetti della sentenza TAR.

Alla pubblica udienza del 27 maggio 2011, udito l’Avvocato dello Stato presente, la causa è passata in decisione.

2. In diritto la controversia concerne il decreto 29 ottobre 2007 n. 3780 (già impugnato in primo grado) con il quale il Prefetto di Caserta ha revocato nei confronti dell’odierno appellante la qualifica di guardia particolare e la licenza di porto di pistola (di cui era titolare dal 2006), ritenendo che la condotta del medesimo facesse desumere il rischio di abuso del titolo di polizia.

L’appello appare infondato.

Invero, da un lato, la sentenza di primo grado dava atto che l’interessato (residente a S. Maria Capua Vetere) nel corso del giudizio non aveva portato elementi idonei a suffragare l’occasionalità delle frequentazioni (rilevate a seguito di alcuni controlli sul territorio) di persone aventi precedenti di polizia per reati di una certa gravità, mentre, dall’altro, il provvedimento prefettizio di revoca faceva riferimento alla circostanza che tra il maggio ed il giugno 2006 era stata rilevata la presenza dell’appellante in alberghi di Manfredonia e di Montepulciano dove aveva pernottato in compagnia di persone (provenienti dall’area del casertano) che avevano precedenti di polizia di una certa gravità.

2.1 A quanto sopra va aggiunto che, nel corso di ordinari pattugliamenti delle Forze dell’Ordine nell’area casertana tra il dicembre 2006 ed il gennaio 2007, l’appellante veniva ancora una volta fermato in compagnia di due dei soggetti che asseriva di non frequentare, nonostante avesse pernottato con loro nel giugno 2006, in un albergo di Montepulciano, nel corso – a suo dire – di un viaggio al Nord per ragioni legate al commercio di auto usate, indicata come attività lavorativa svolta da uno dei due.

Pertanto, rilevato che il provvedimento del Prefetto fa riferimento in pratica a quattro controlli nei quali l’appellante, tra il 2005 ed il 2007, è risultato in compagnia di soggetti poco affidabili in quanto a comprovata osservanza della legalità, appare plausibile concludere che non si tratti di incontri occasionali e che l’appellante abbia, invece, almeno una poco prudente contiguità con le suddette persone, pur in mancanza di indizi chiari e concordanti dai quali risulti una cointeressenza in affari con i medesimi.

In conseguenza non appaiono condivisibili le censure di eccesso di potere per presupposti erronei, travisamento dei fatti ed illogicità, formulate contro la revoca in primo grado e riproposte nell’unico articolato motivo d’appello.

Infatti, considerato che le guardie giurate ai sensi dell’art. 138 TULPS devono possedere il requisito della buona condotta e che devono risultare soggetti particolarmente affidabili in ordine al corretto svolgimento della propria attività a preventiva tutela di beni e persone da azioni delittuose, correttamente la sentenza di primo grado ha ritenuto che il provvedimento prefettizio di revoca della licenza di porto di pistola e della qualifica di guardia giurata sia stato adottato nel legittimo esercizio del relativo potere di apprezzamento discrezionale circa l’affidabilità del soggetto aspirante alla qualifica di guardia giurata.

D’altra parte, specularmente, coloro che ottengono la qualifica di guardia giurata sono bel consapevoli del corrispondente obbligo di tenere una condotta improntata alla massima correttezza e rispetto della legalità, evitando con accortezza situazioni ambigue e comunque non adeguate ai compiti esercitati.

3. Concludendo, quindi, l’appello va respinto, con il conseguente venir meno degli effetti della sospensiva concessa con ordinanza C.d.S., VI, n. 4468/2009.

Resta sempre possibile un riesame da parte delle stessa autorità amministrativa, ove ciò sia consigliato da elementi sopravvenuti che permettano di vedere in altra luce la personalità dell’interessato.

Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio, considerate le caratteristiche discrezionali tipiche del procedimento di revoca delle autorizzazioni e licenze di polizia.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’ appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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