Cons. Stato Sez. III, Sent., 31-10-2011, n. 5826

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

Con decreto 18 gennaio 2010, n° 12 Imm. (notificato il 7 giugno 2010) il Questore di Rieti ha respinto l’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro dipendente presentata dal cittadino tunisino appellante in data 10 dicembre 2009.

Il diniego era motivato con la mancata dimostrazione della disponibilità di mezzi di sussistenza sufficienti per la durata del soggiorno, requisito richiesto dall’art. 5, comma5, del D.lgs. n° 286/1998.

Il ricorso proposto avverso tale provvedimento innanzi al T.A.R. Lazio è stato respinto con sentenza semplificata, sezione seconda quater, 8 novembre 2010, n. 33578, che ha ritenuto insussistente sia la violazione dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990 sia il difetto di istruttoria.

Con l’appello meglio indicato in epigrafe l’interessato ha impugnato la suddetta sentenza, deducendo (in due articolati motivi) i vizi di eccesso di potere per travisamento dei fatti, violazione degli artt. 4 e 5 del D.lgs. n. 286/1998 e dell’art. 10 bis della legge n. 241/1990, carenza d’istruttoria ed ingiustizia manifesta (primo motivo) nonché i vizzi di eccesso di potere per ingiustizia manifesta e travisamento dei fatti e violazione dell’art. 22, comma 11, del D.lgs. 286/1998 (secondo motivo).

Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno, anche per la Questura di Rieti, che con atto meramente formale ha chiesto il rigetto del ricorso.

Con ordinanza cautelare 11 febbraio 2011, n. 663 questa Sezione ha sospeso l’esecutività della sentenza appellata.

Alla pubblica udienza del 7 maggio 2011, uditi i difensori presenti come da verbale, la causa è passata in decisione.

2 In diritto la controversia concerne la contestata legittimità del provvedimento con cui il Questore di Rieti ha rifiutato il rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato dell’appellante per difetto del requisito del possesso di un adeguato reddito riferito al periodo antecedente alla scadenza del permesso già rilasciatogli nel 2007, quando l’interessato era regolarmente entrato nel territorio nazionale nel contingente degli ingressi consentiti dal decreto ministeriale sui flussi di immigrazione per il 2006.

2.1.L’appello appare fondato con specifico riferimento alla censura di violazione dell’art. 5, comma 5, del D.lgs. n° 286/1998.

Invero, come si desume dagli atti di causa, l’appellante, anche se per gli anni 2008 e 2009 non ha potuto dimostrare lo svolgimento di attività lavorative da cui trarre mezzi adeguati di sostentamento, tuttavia in quello stesso periodo aveva frequentato un corso professionale per migranti come addetto di cantiere e poi aveva trovato lavoro come domestico presso un nuovo datore di lavoro (Sebastiani) nel dicembre 2009 (e cioè all’epoca di presentazione della domanda di rinnovo); inoltre nel primo semestre 2010 il medesimo frequentava un corso di operatore florovivaistico di ore 240 ed esibiva, nel corso del giudizio di primo grado, anche una promessa di assunzione come badante nel settembre 2010; infine, nel febbraio 2011, depositava agli atti di causa dichiarazione d’impegno di assunzione come operaio generico rilasciata (il 4 febbraio 2011) dalla Coop.Protecno Service con sede a Roma.

Gli esposti elementi cognitivi, ad avviso del Collegio, consentono di applicare a favore dell’appellante l’art. 5, comma 5, nella parte in cui prevede che il rinnovo del permesso di soggiorno può essere concesso quando, pur essendo venuti a mancare i requisiti già riscontrati all’atto dell’ingresso, siano sopraggiunti (prima che l’amministrazione si pronunci sulla domanda) i nuovi elementi che ne consentano, comunque, il rilascio.

Infatti il legislatore ha voluto chiaramente privilegiare l’aderenza della determinazione dell’amministrazione alla situazione attuale e concreta, in cui lo straniero si trova al momento dell’effettiva conclusione del procedimento, ed ha ritenuto, comunque, non preclusive situazioni pregresse e superate in applicazione dei principi di favore del lavoro e di economicità ed effettività dell’azione amministrativa.

2.2. Come ha evidenziato già nel 2006 anche la Corte di Cassazione civile, sez. prima (vedi Cass. Civ. n° 2417/2006, richiamata anche nella sentenza appellata), occorre fare riferimento al momento in cui l’autorità amministrativa si pronuncia sulla domanda di rinnovo del permesso di soggiorno. tal situazione ricorre nel caso di specie, visto che nel dicembre 2009 l’appellante (al momento in cui ha presentato l’istanza di rinnovo) risultava occupato come domestico a Rieti; quanto, poi, ai mezzi di sostentamento per il periodo successivo, agli atti risultano depositate due dichiarazioni di impegno ad assumere l’appellante, di cui la prima del settembre 2010 (come badante a Roma) e la seconda del febbraio 2011 (come operaio generico a Roma).

3.Per le esposte considerazioni, quindi, assorbito per economia di mezzi l’esame degli altri motivi di impugnazione, l’appello va accolto e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado il decreto del Questore di Rieti 18 giugno 2010, n. 12 va annullato ai fini del riesame della posizione dell’appellante alla luce delle statuizioni della presente sentenza.

Peraltro, considerate le caratteristiche di non evidente chiarezza della fattispecie all’esame, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza di primo grado annulla il diniego impugnato.

Spese compensate tra le parti per entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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