Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-02-2012, n. 2964

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. – Con atto notificato il 23.1.2007 C.L. ha proposto nei confronti di M.G. ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 959/06 della Corte d’appello di Brescia, pubblicata il 25.10.2006 e notificata l’1.12.2006, proponendo quattro motivi, e cioè: 1) omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, circa un fatto controverso e decisivo, costituito dalla qualità di coltivatore diretto del M. e dall’estensione del terreno oggetto della sua attività lavorativa, di appena 3000 mq.; 2) analogo vizio motivazionale sulla circostanza che il fondo oggetto di riscatto fosse stato in precedenza affittato al C.; 3) violazione di norme di diritto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3, in connessione con l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, circa l’epoca in cui il M. ebbe ad acquistare e coltivare il fondo confinante a quello oggetto della domanda di riscatto; 4) mancata prova del fatto che il terreno di proprietà M. fosse effettivamente confinante con quello in questione.

2. – La controricorrente M.F., quale erede di M. G., ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per mancata esposizione dei fatti di causa (ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3) e per omessa indicazione dei quesiti di diritto (ai sensi dell’art. 366- bis c.p.c.).

3. – Il ricorso incorre nell’anzi detta, duplice causa d’inammissibilità. 3.1. – Quanto alla prima, è fermo orientamento di questa Corte che ai fini della sussistenza del requisito dell’esposizione sommaria dei fatti di causa, prescritto a pena di inammissibilità per il ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., è necessario che nel contesto dell’atto di impugnazione si rinvengano gli elementi indispensabili perchè il giudice di legittimità possa avere, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti del processo, ivi compresa la sentenza impugnata, una chiara e completa visione dell’oggetto dell’impugnazione, dello svolgimento del processo e delle posizioni in esso assunte dalle parti. In altri termini, è indispensabile che dal contesto del ricorso sia possibile desumere una conoscenza del "fatto", sostanziale e processuale, sufficiente per intendere correttamente il significato e la portata delle critiche rivolte alla pronuncia oggetto di impugnazione (v. Cass. nn. 16315/07 e 5492/99).

Tale mancanza non può essere superata attraverso l’esame delle censure in cui si articola il ricorso, non essendone garantita l’esatta comprensione in assenza di riferimenti alla motivazione del provvedimento censurato, nè attraverso l’esame della narrativa contenuta nel controricorso al ricorso incidentale e nella memoria illustrativa, ostandovi il principio di autonomia del ricorso per cassazione (Cass. nn. 2097/07), nè mediante il richiamo alla stessa sentenza impugnata (Cass. S.U. n. 11653/06).

3.1.1. – Nella specie, manca del tutto qualsivoglia sia pur minimo accenno ai fatti di causa, consistendo il ricorso unicamente nell’illustrazione dei mezzi d’annullamento proposti.

3.2. – Questi ultimi, a loro volta – e ciò integra la seconda causa d’inammissibilità – non recano alcuna formulazione del quesito prescritto, necessario anche con riferimento alle censure veicolate ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

Ed infatti, il complesso normativo costituito dall’art. 366 c.p.c., n. 4, dall’art. 366-bis c.p.c. e dall’art. 375 c.p.c., n. 5, – nel testo risultante dalla novella recata dal D.Lgs. n. 40 del 2006 – deve interpretarsi nel senso che, anche per quanto concerne i vizi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, l’illustrazione del motivo deve essere accompagnata da un momento di sintesi che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità (Cass. n. 2652/08).

3.2.1. – Nello specifico, genericamente indicati i fatti controversi e quelli decisivi, parte ricorrente non ha operato alcuna precisa delimitazione della parte motiva della sentenza impugnata che incorra nei vizi denunciati ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 rendendo impossibile selezionare, all’interno di essa, i passaggi motivazionali oggetto di critica.

4. – In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile.

5. – Le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza della parte ricorrente.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in Euro 2.200,00 di cui 200,00 per esborsi, oltre spese generali di studio, IVA e CPA come per legge.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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