Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 08-06-2011) 03-10-2011, n. 35735 Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

In parziale riforma della decisione del primo Giudice, la Corte di Appello di Napoli, con sentenza 24 maggio 2010, ha ritenuto F. T. responsabile dei reati previsti della L. n. 633 del 1941, art. 171 ter – artt. 474 e 648 cod. pen. e lo ha condannato alla pena di giustizia.

Per giungere a tale conclusione, la Corte, confutando delle censure difensive, ha ritenuto legittimo il concorso tra il delitto di commercio di prodotti con segni falsi e quello di ricettazione ed ha escluso applicabilità della scriminante dell’art. 5 cod. pen.; le attenuanti generiche non sono state concesse a causa dei precedenti penali.

Per l’annullamento della sentenza, l’imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge, in particolare, rilevando:

– che non è ipotizzabile un concorso formale tra i delitti di ricettazione e vendita di prodotti con marchi contraffatti sia per il rapporto di specialità tra le due fattispecie sia perchè la condotta di ricezione ed acquisto della merce costituisce un antefatto non punibile;

– che vi è stata una erronea valutazione dell’art. 5 cod. pen., alla luce della sentenza della Consulta n. 364/1988, perchè i reati contestati sono di pura creazione legislativa la loro mancata conoscenza era scusabile per l’imputato immigrato extracomunitario;

– che non è congrua la motivazione sulla esclusione delle attenuanti generiche.

Le censure del ricorrente sono infondate.

Il problema di diritto proposto dal ricorrente con il primo motivo di ricorso è stato risolto dalle Sezioni Unite con sentenza n. 23427/2001 (alla cui elaborata motivazione si rimanda) che ha chiarito come il delitto di ricettazione e quello di commercio di prodotti con segni falsi possano concorrere; ciò in quanto le due fattispecie incriminatrici descrivono condotte diverse, sotto il profilo strutturale e cronologico, tra le quali non può configurarsi un rapporto di specialità e non risultando dal sistema una diversa volontà del Legislatore. La motivazione della impugnata sentenza sulla non applicabilità della scriminate dell’art. 5 cod. pen. e non concedibilità delle attenuanti generiche è sintetica, ma sufficiente e corretta. Tanto premesso, la Corte rileva che i motivi di ricorso non sono meritevoli di accoglimento, ma non manifestamente infondati; tale rilievo permette di applicare l’art. 129 cod. proc. pen., e di rilevare come, dall’epoca di commissione del reato (6 febbraio 2003), si è maturato il periodo richiesto dagli artt. 157 e 160 cod. pen. (anni sette e mezzo). Di conseguenza, la Corte annulla senza rinvio la impugnata sentenza perchè i reati sono estinti per prescrizione dando atto che manca la evidente prova favorevole allo imputato che possa giustificare la priorità del proscioglimento nel merito.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la impugnata sentenze perchè i reati sono estinti per prescrizione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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