Cass. civ. Sez. II, Sent., 27-02-2012, n. 2959 Notificazione a persone non residenti o irreperibili

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con sentenza n. 6301/05 il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice d’appello, dichiarava la nullità della notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, svoltosi innanzi al giudice di pace di Napoli, promosso dalla Jsay s.r.l. nei confronti di B.A., rimettendo la causa al primo giudice. Osservava, al riguardo, richiamandosi a Cass. S.U. n. 458/05, che sebbene la notifica, effettuata ai sensi dell’art. 140 c.p.c., fosse completa delle formalità prescritte (deposito dell’atto presso la casa comunale, affissione dell’avviso di deposito e invio di lettera raccomandata a.r.), l’avviso di ricevimento della lettera raccomandata, quantunque allegato all’atto notificato, non recava alcuna indicazione, nè del deposito della lettera raccomandata, nè delle ragioni di esso, nè del periodo di giacenza presso l’ufficio postale prima della restituzione al mittente.

Per la cassazione di detta sentenza ricorre la Jsay s.r.l., con due motivi.

Resiste con controricorso B.A., che propone ricorso incidentale affidato ad un solo motivo.

Motivi della decisione

Preliminarmente i due ricorsi vanno riuniti ex art. 335 c.p.c..

1. – Con il primo motivo del ricorso principale è dedotta la violazione e falsa applicazione degli artt. 140 e 156 c.p.c. e art. 48 disp. att. c.p.c., nonchè l’insufficiente e contraddittoria motivazione.

Sostiene, al riguardo, parte ricorrente che il Tribunale ha forzato l’interpretazione dell’art. 140 c.p.c. e, ignorando la norma di cui all’art. 48 disp. att. c.p.c., che specifica il contenuto dell’avviso di cui all’art. 140 c.p.c., ha rilevato disformità del procedimento di notificazione non previste dalla legge e non rilevabili d’ufficio.

2. – Con il secondo motivo parte ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 345, 346 c.p.c., art. 329 c.p.c., comma 2, per violazione del principio del tantum devolutimi quantum appellatimi e di quello di conversione delle cause di nullità in motivi d’impugnazione, nonchè l’insufficiente e contraddittoria motivazione su di un punto decisivo della controversia. Il giudice d’appello, si sostiene, ha rilevato d’ufficio un vizio della notifica non oggetto di censura da parte dell’appellante, il quale si era limitato a dedurre che l’avviso era stato affisso al portone d’ingresso dell’edificio condominiale e che non vi era prova dell’avvenuta ricezione della raccomandata.

3. – Il primo motivo è fondato nei termini che seguono e va accolto.

L’ordinanza n. 458/05 delle S.U. di questa Corte, cui espressamente si richiama il giudice a quo, afferma (immutando in parte il pregresso orientamento in materia) che sebbene la notificazione nei confronti di destinatario irreperibile, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., si perfezioni con il compimento delle formalità prescritte e, quindi, con la sola spedizione della raccomandata a.r. informativa del deposito dell’atto presso l’ufficio comunale, occorre che l’avviso di ricevimento sia allegato all’atto notificato, per verificare che quest’ultimo sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario. Dall’avviso di ricevimento e dalle annotazioni che l’agente postale vi appone quando lo restituisce al mittente può emergere, infatti, che la raccomandata non sia stata consegnata per trasferimento o decesso del destinatario o per qualsivoglia altra causa da cui si desuma che l’atto non è pervenuto nella sfera di conoscibilità di lui, nel qual caso la notificazione è da ritenersi nulla.

Ciò non vuoi significare, però, che a tale principio segua il corollario per cui dall’avviso di ricezione debba risultare precisamente documentata l’effettiva consegna della raccomandata ovvero l’infruttuoso decorso del termine di giacenza di essa presso l’ufficio postale, e che, in definitiva, l’avviso debba contenere, a pena di nullità dell’intero procedimento notificatorio, tutte le annotazioni prescritte in caso di notificazione effettuata a mezzo del servizio postale. A tale risultato non conduce nè la sentenza n. 3/10 della Corte costituzionale, che ha dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3 e 24 Cost., l’art. 140 c.p.c., nella parte in cui prevede che la notifica si perfeziona, per il destinatario, con la spedizione della raccomandata informativa, anzichè con il ricevimento della stessa o, comunque, decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione; nè la successiva giurisprudenza che ne è derivata (cfr. Cass. nn. 4748/11 e 7809/10), la quale, come la pronuncia del giudice delle leggi, ha avuto di mira essenzialmente la diversa problematica dell’individuazione del momento in cui si perfeziona la notifica. Se la validità di essa fosse retta, in conclusione, dalle stesse norme previste dalla L. n. 890 del 1982, sulle notificazioni a mezzo del servizio postale, fra l’ipotesi dell’art. 140 e quella dell’art. 149 c.p.c. non intercorrerebbe altra differenza se non un aggravio di forme, a danno della prima, ormai deprivate di giustificazione e sostanzialmente vane, dipendendo l’esito positivo della notifica dall’attività svolta dell’agente postale.

La citata ordinanza delle S.U. va dunque intesa, all’interno del nuovo quadro di riferimento determinato dall’intervento manipolativo della Corte costituzionale, nel senso che l’avviso di ricevimento rileva, con riferimento all’esito della notificazione ex art. 140 c.p.c., in quanto da esso risulti o il trasferimento o il decesso del destinatario o altro fatto impeditivo (non della conoscenza effettiva, ma) della conoscibilità dell’avviso stesso.

3.1. – Nel caso di specie, dall’esame degli atti (cui questa Corte ha accesso, trattandosi di verificare un fatto di natura processuale) risulta che l’avviso di ricevimento reca il timbro di compiuta giacenza (presente anche sulla busta di restituzione al destinatario, in raccomandazione, del piego e dell’avviso medesimo), senza indicazione della data di inizio e di fine del deposito, nonchè il sigillo dell’ufficio postale in data 7.1.2002 (la spedizione della raccomandata è del 21.12.2001), il che, se da un lato non corrisponde ad una perfetta redazione dell’avviso, dall’altro non evidenzia alcuno degli anzi detti fatti ostativi al perfezionarsi della notifica, che pertanto deve ritenersi regolare.

4. – L’accoglimento del predetto motivo assorbe l’esame sia della seconda censura, sia del ricorso incidentale, che propone il vizio di omessa pronuncia su di un punto decisivo della controversia, relativo alla mancata ammissione dei mezzi di prova dedotti dall’appellante.

5. – Per quanto sopra considerato, la sentenza va cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra sezione del Tribunale di Napoli, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo motivo e il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra sezione del Tribunale di Napoli, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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