Cass. pen. Sez. III, Sent., (ud. 07-06-2011) 03-10-2011, n. 35730

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/
Svolgimento del processo – Motivi della decisione

S.P. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza in epigrafe con la quale la corte di appello di Torino confermava la condanna per i seguenti reati:

a) reato di cui all’art. 110 c.p., e D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, comma 1, per avere apposto la propria firma titolo di quietanza e quale conducente su fatture e sui relativi documenti di trasporto emessi a fronte di operazioni inesistenti, fatture poi utilizzate da B.F. per la dichiarazione annuale dei redditi presentata dalla Tartuflavio snc, per l’anno 1999, intestate all’agriturismo di Bruno Spazzarmi onde avvalorare le operazioni commerciali cui i documenti si riferiscono in Alba il 31 ottobre 2000;

b) del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, comma 1, per avere, al fine di consentire alla ditta individuale di B. F. l’evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, emesso nei confronti di tale società fatture relative ad operazioni inesistenti.

Deduce in questa sede il ricorrente:

1) l’inosservanza ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 9, in relazione alla prima imputazione (concorso nel reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 2, comma 1) dovendo lo S. essere considerato un concorrente nella emissione delle fatture;

2) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla inesistenza delle operazioni contestate al capo b). Si obietta che la corte di appello motiva il proprio convincimento con la mancanza di ragionevoli ricostruzioni alternative alla vicenda fatta sulla base delle dichiarazioni dello Spazzarmi e non tiene conto delle dichiarazioni dell’imputato il quale ha dichiarato di aver ricevuto le fatture già compilate, in relazione a viaggi effettivamente effettuati, nè dei risultati della perizia grafica, secondo cui la compilazione delle fatture dei documenti di trasporto non era attribuibile al ricorrente;

3) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione sull’elemento soggettivo del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, necessitando il dolo specifico inteso come fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto;

4) mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine all’insistenza delle operazioni. L’unico elemento sostanziale di accusa sarebbe stato costituito dall’inconciliabile tenore di vita dello S., non essendo state riscontrate in alcun modo le dichiarazioni da quest’ultimo rese circa l’attività di vendita dei tartufi, nè risultando effettuati accertamenti circa la movimentazione bancaria;

5) mancanza di contraddittorietà manifesta illogicità della motivazione sul trattamento sanzionatorio con riferimento alla lamentata omessa concessione dell’attenuante della minima partecipazione al fatto, non condividendosi l’argomentazione che esclude il ruolo marginale dell’imputato, funzionale all’ingente evasione fiscale accertata.

MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

In ordine al primo motivo giova premettere che, come già affermato da questa Corte, in tema di emissione di fatture per operazioni inesistenti, prevista dal D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 8, il regime previsto dal successivo art.9, che esclude la possibilità di concorso reciproco fra il reato previsto dall’art. 2 (dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti) e quello previsto dall’art. 8 (emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), ha la finalità di evitare che la medesima condotta sostanziale sia punita due volte, ma non introduce alcuna deroga ai principi generali in tema di concorso di persone nel reato, fissati dall’art. 110 c.p., (Sez. 2, n. 24167 del 16/05/2003 Rv. 225453).

Acclarato quanto precede occorre aggiungere che la regolarità della emissione della fattura prescinde dalla sottoscrizione per quietanza.

Quest’ultima può essere apposta sulla fattura stessa ed ha unicamente la funzione di attestare da parte del creditore l’adempimento dell’obbligazione da parte del debitore nel senso, cioè, che lo stesso creditore dichiara di avere ricevuto quanto a lui dovuto.

Non può ritenersi pertanto nè illogica nè contraria a principi di diritto la motivazione del giudice di appello che valorizza l’attività di sottoscrizione per quietanza non già in termini di concorso nell’emissione del documento (di per sè completo ed efficace a prescindere dalla sottoscrizione) bensì di utilizzo della fattura stessa con finalità elusiva delle imposte. Ciò in quanto la sottoscrizione per quietanza, a fronte di un rapporto fittizio, serve evidentemente a rendere credibile l’esistenza di un rapporto reale che giustifica l’emissione della fattura.

Il secondo motivo appare infondato ed incentrato su rilievi di merito. Nella sentenza appare correttamente evidenziato, infatti, che nessun interesse aveva lo Sp. a rendere dichiarazioni calunniose sulla inidoneità dello S., artigiano edile privo di una sede propria, a svolgere le funzioni di trasportatore della merce; che il consulente del pm aveva riconosciuto la firma dello S. sulle fatture e sui documenti, mentre il consulente del giudice, non si era in realtà occupato della posizione dello S. stesso, in quanto la difesa, a differenza di quella di altro coimputato, non aveva controdedotto con un proprio esperto al quesito riguardante l’esame grafico. Quanto al terzo motivo si rileva come dal complesso della sentenza emerga il tenore inequivoco delle operazioni e, quindi, la finalità illecita di esse. Appartengono al merito i rilievi circa l’effettività delle operazioni di cui al quarto motivo e quelli concernenti il trattamento sanzionatorio per l’imputato, per il quale è stata considerata anche la recidiva.

Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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