Cons. Stato Sez. VI, Sent., 31-10-2011, n. 5817 Ricorso giurisdizionale

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

Con la sentenza qui impugnata, depositata il 15 giugno 2009, il Tribunale amministrativo regionale del Lazio – Sede di Roma – ha respinto il ricorso del Comitato per la difesa degli azionisti di minoranza di I. L. (CODAMIL), nonché da alcuni azionisti, volto ad ottenere l’annullamento della delibera n. 16560 del 21 luglio 2008 della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, con cui era stato fissato il prezzo per l’esercizio dell’Obbligo di Acquisto gravante su F.- S. s.p.a. delle azioni di I. L. s.p.a..

La Consob, infatti, con provvedimento n. 16560 del 21 luglio 2008, aveva deliberato che il corrispettivo per l’adempimento, da parte di F.SAI s.p.a., dell’obbligo di acquisto sulle azioni ordinarie I. L. s.p.a., ai sensi dell’art. 108, comma 2, d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58 doveva essere pari ad un’azione ordinaria di Milano Assicurazioni più 1,3392 euro per ogni n. 28 azioni di I. L. cedute all’offerente, ovvero in 0,1659 euro per ciascuna azione di I. L. nel caso in cui il possessore dei titoli esigesse il corrispettivo in contanti in misura integrale.

L’obbligo di acquisto da parte di F.SAI s.p.a. sulle azioni ordinarie di I. L. era sorto in quanto F.SAI, il 24 aprile 2008, a seguito del pagamento di un’offerta pubblica di acquisto e scambio volontaria, era venuta a detenere, direttamente e indirettamente, azioni ordinarie di I. L. rappresentanti il 90,02% del capitale sociale dell’Emittente: sicché, essendo la partecipazione superiore al 90% del capitale, risultava integrata la fattispecie di cui all’art. 108, comma 2, d.lgs. 24 febbraio 1998, n.58.

Avverso detta deliberazione il Comitato di difesa suindicato, ed alcuni singoli azionisti, erano insorti prospettando otto doglianze.

Il Tribunale amministrativo ha in primo luogo ritenuto la sussistenza della propria giurisdizione a cagione della natura amministrativa del provvedimento impugnato (così disattendendo l’eccezione di inammissibilità sollevata dalle amministrazioni originarie resistenti). Ha poi preliminarmente affermato che gli originari ricorrenti erano titolari di entrambe le condizioni soggettive dell’azione (legitimatio ad causam ed interesse a ricorrere) potendo in via potenziale ritrarre dall’eventuale accoglimento dell’impugnativa un’utilità consistente nella possibile determinazione da parte dell’Autorità, nell’esecuzione della sentenza, di un prezzo più alto delle singole azioni.

Nel merito, ha esaminato partitamente le doglianze proposte, respingendole.

Il comitato, originario ricorrente, rimasto soccombente ha impugnato la decisione criticandola con quattro motivi di impugnazione.

Con due memorie la F. Sai s.p.a. ha anzitutto chiesto dichiararsi l’appello irricevibile, perché tardivo: l’art. 23bis l. 6 dicembre 1971, n. 1034, imponeva rilevarsi che l’appellata decisione era stata depositata il 15 giugno 2009 e non era stata notificata. Ne discendeva che il termine di centoventi giorni per impugnarla scadeva il 28 novembre 2009 (dovendosi tenere conto dei quarantacinque giorni di sospensione feriale).

Il ricorso in appello, pertanto, notificato soltanto il 29 luglio 2010 era tardivo.

Nel merito, l’appellata chiede dichiararsi l’infondatezza del gravame in quanto la Consob, nell’ambito della sua discrezionalità tecnica, aveva logicamente, congruamente e analiticamente motivato la stima delle azioni di I. L. S.p.a., giacché aveva tenuto conto del corrispettivo dell’offerta precedente, del prezzo medio ponderato di mercato delle azioni dell’emittente nell’ultimo semestre e del patrimonio netto rettificato a valore corrente dell’emittente. Tutte le censure avversarie, pertanto, sconfinavano nel merito della valutazione tecnicodiscrezionale.

La Consob si è costituita chiedendo che l’appello venga dichiarato inammissibile perché tardivo e comunque respinto nel merito perché infondato.

Alla odierna pubblica udienza dell’11 ottobre 2011 la causa è stata posta in decisione.

Motivi della decisione

1. Il ricorso in appello è inammissibile, perché tardivamente proposto.

2. La prima questione devoluta all’esame del Collegio, pregiudiziale, consiste nella verifica della ammissibilità dell’appello sollecitata dalle appellate (e rilevabile anche d’ufficio).

Secondo l’eccezione delle appellate, l’appello è tardivo in quanto proposto oltre il termine (abbreviato) perentorio di centoventi giorni dalla pubblicazione dell’impugnata decisione, di cui all’art. 23bis l. 6 dicembre 1971, n. 1034.

La sentenza è infatti stata depositata il 15 giugno 2009 e non è stata notificata. Ne discende che il termine di centoventi giorni per impugnarla scadeva il 28 novembre 2009. Posto che l’appello è stato notificato soltanto il 29 luglio 2010, è tardivo.

2.1. La questione comporta la verifica della sussumibilità della controversia nel perimetro applicativo dell’art. 23bis l. 6 dicembre 1971, n. 1034, introdotto dall’art. 4 l. 21 luglio 2000, n. 205.

Detta disposizione, infatti, da applicare ratione temporis alla controversia in esame, prevede un termine abbreviato per l’impugnazione delle decisioni emesse dai Tribunale amministrativi regionali in particolari materie (trenta giorni dalla notificazione e centoventi giorni dalla pubblicazione della sentenza)

Questo art. 23bis, comma 1, lett. d), indica, tra le materie rientranti nell’ambito applicativo della norma, "i provvedimenti adottati dalle autorità amministrative indipendenti".

Assume nodale importanza, quindi, verificare se il provvedimento impugnato possa dirsi tale, il che comporta la questione della sussumibilità della Consob in tale categoria di istituzioni.

A tal proposito, il Collegio ricorda l’orientamento espresso dall’Adunanza Generale e dalle Sezioni giurisdizionali di questo Consiglio di Stato, secondo cui la Consob -, istituita con d.l. 8 aprile 1974, n. 95 convertito dalla l. 7 giugno 1974, n. 216, dotata di poteri di regolamentazione e vigilanza del mercato dei valori mobiliari, dotata degli elementi caratterizzanti e degli indici rilevatori delle a.a.i. – rientra a pieno titolo nel novero delle autorità amministrative indipendenti -(Cons. Stato, Ad. Gen., 6 maggio 2011); sicché alle controversie che riguardano suoi atti si applica l’art. 23bis, secondo comma, l. n. 1034 del 1971 che prevede la dimidiazione dei termini processuali (cfr. Cons. Stato, VI, 3 maggio 2010, n. 2500; 20 giugno 2003, n. 3693).

Ne consegue che alla controversia qui in esame si applica l’art. 23bis, secondo comma, l. 6 dicembre 1971, n. 1034 (come introdotto dall’art. 4 l. 21 luglio 2000, n. 205), con la conseguenza del rilievo che il termine impugnatorio accelerato previsto dalla norma non è stato rispettato.

3. Conclusivamente l’appello è stato proposto tardivamente, il che ne determina l’inammissibilità.

4. Le spese processuali seguono la soccombenza e al pagamento delle medesime deve essere condannata l’appellante, in misura che appare equo quantificare in complessivi euro duemila (Euro 2.000,00), di cui euro mille (Euro 1.000,00) in favore della Consob ed euro mille (Euro 1.000,00) in favore della F. S. s.p.a, oltre accessori di legge, se dovuti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)definitivamente pronunciando sull’appello, numero di registro generale 7713 del 2010 come in epigrafe proposto,

lo dichiara inammissibile.

Condanna l’appellante al pagamento delle spese processuali nella misura di complessivi euro duemila(Euro 2.000,00), di cui euro mille (Euro 1000,00) in favore della Consob ed euro mille (Euro 1.000,00) in favore della F. S. s.p.a, oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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