Cass. civ. Sez. lavoro, Sent., 27-02-2012, n. 2955 ENPALS

Sentenza scelta dal dott. Domenico Cirasole direttore del sito giuridico http://www.gadit.it/

Svolgimento del processo

La Corte di appello di Roma, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarava l’integrale inefficacia della cartella esattoriale emessa per contributi ENPALS ed opposta dal Club Meditaranee SA. La Corte del merito, premesso che i verbali ispettivi facevano fede sino a querela di falso dei fatti attestati come avvenuti alla presenza degli ispettori, ma non dei giudizi da questi espressi, poneva a fondamento del decisum il rilievo fondante secondo il quale dall’istruttoria svolta era emerso che l’attività degli addetti al mini club non era riconducibile a quella degli animatori sostanziandosi la stessa nella sorveglianza dei bambini ospiti del villaggio.

Avverso questa sentenza l’ENPALS ricorre in cassazione sulla base di una sola censura.

Resiste con controricorso la parte intimata.

Motivi della decisione

Con l’unica censura l’ENPALS, deducendo violazione del D.L.C.P.S. n. 708 del 1947, art. 3 e successive modifiche nonchè omessa motivazione su punto decisivo, denuncia che la Corte del merito non motiva circa la nozione di spettacolo, che nel corso del tempo ha subito una evoluzione tecnologica, ed assume che gli animatori vanno inclusi nell’ambito delle categorie dei soggetti che devono essere assicurati presso l’ENPALS. La censura è infondata.

La ratio decidendi della Corte del merito non si fonda, infatti, sul rilievo che gli animatori non rientrano nella categoria dei soggetti da iscrivere all’ENPALS, bensì sull’accertamento di fatto che i lavoratori, in ordine ai quali l’ENPALS ha richiesto il pagamento dei contributi, non hanno svolto tale attività, bensì quella di sorveglianza dei bambini ospiti del villaggio.

Nè alcuna specifica censura è mossa a tale accertamento di fatto, sicchè sono del tutto inconferenti le critiche di omessa motivazione in ordine alla nozione di spettacolo e di violazione di legge per non aver ritenuto, la Corte del merito, gli animatori lavoratori rientranti nelle categorie dei soggetti da iscrivere all’ENPALS. Il ricorso, in conclusione, va rigettato.

Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità liquidate in Euro 50,00 per esborsi ed Euro 3000,00 per onorario oltre I.V.A., C.P.A. e spese generali.

Testo non ufficiale. La sola stampa del bollettino ufficiale ha carattere legale.

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